Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13213 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14957/2014 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 45,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO MARIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO CAMPANATI;

– ricorrente –

contro

MA.LA. e T.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VINCENZO CARDARELLI, 9, presso lo studio dell’avvocato VERA SANNIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FERNANDO PIAZZOLLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 251/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che:

M.C., con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2000, conveniva, davanti al Tribunale di Ancona, T.E. e Ma.La., chiedendo che fosse dichiarato che il frustolo di terreno facente parte della più ampia particella catastale contraddistinta al Nceu di Ancona alla partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), zona censuraria (OMISSIS), era divenuto di esclusiva proprietà del medesimo attore per intervenuta usucapione;

– si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda;

– il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 707/06, rigettava la domanda;

M.C. proponeva appello contro la summenzionata sentenza;

gli appellati si costituivano e proponevano appello incidentale contro la pronuncia di compensazione delle spese di primo grado;

la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 251/13, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale;

M.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo;

T.E. e Ma.La. hanno resistito con controricorso.

Rilevato che:

– le parti hanno raggiunto un accordo che prevede la rinuncia agli atti del presente giudizio e la definizione, come da intese, delle spese di lite;

– tale accordo risulta sottoscritto dal ricorrente, dai resistenti e dai loro difensori ed è stato depositato il 18 marzo 2017, anteriormente all’udienza camerale fissata per la decisione.

Atteso che:

– pertanto, il processo va dichiarato estinto per intervenuta rinunzia ex artt. 390 e 391 c.p.c., nel testo risultante dopo l’entrata in vigore della L. 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168;

quanto alle spese di lite, trova applicazione l’accordo raggiunto dalle parti, non dovendo essere emessa alcuna condanna al relativo pagamento in ragione dell’adesione dei resistenti alla rinuncia del ricorrente.

PQM

 

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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