Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13213 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7878/2015 proposto da:

L.U., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n.

32, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Silvestri, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Alitalia Linee Aeree S.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 26/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/1/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L.U., già dipendente di Alitalia Servizi s.p.a. con qualifica di impiegato, domandava l’ammissione al passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in a.s. della complessiva somma di Euro 110.945,87, di cui Euro 53.698,80 a titolo di integrazione del T.F.R. già riconosciuto dall’azienda, ritenendo che si dovesse tenere conto a tal fine anche del compenso fisso percepito durante il periodo di lavoro all’estero e della retribuzione per lavoro straordinario e indennità di turno.

Il giudice delegato, nell’ammettere al passivo di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in A.S. in privilegio il credito vantato da L.U. per l’importo di Euro 75.647,30, accoglieva solo parzialmente (per il minor importo di Euro 19.827,53) la richiesta relativa all’integrazione del T.F.R., in quanto, rispetto alla residua somma, la domanda non era supportata da idoneo titolo di prova nè presentava, all’esito della consulenza espletata, caratteristiche di correttezza e congruità.

2. Il tribunale di Roma, a seguito dell’opposizione proposta dal L., reputava che il lavoratore non avesse soddisfatto l’onere probatorio che su di lui incombeva di dimostrare che gli esborsi da considerare nel conteggio del T.F.R. fossero estranei alla funzione di mero rimborso spese e assolvessero, invece, una finalità compensativa del disagio ovvero della professionalità propria della prestazione lavorativa.

Il tribunale, inoltre, constatava che il lavoratore non aveva contestato il conteggio predisposto dal consulente del G.D. in sede di verifica dello stato passivo per quanto concerneva il lavoro straordinario e i suoi riflessi sul T.F.R..

3. Per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 26 febbraio 2015, ha proposto ricorso L.U. prospettando sei motivi di doglianza.

La procedura intimata non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il primo motivo di ricorso deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e di un documento decisivo: il tribunale – in tesi di parte ricorrente – si sarebbe limitato a considerare le voci indennità estero, fringe benefit per alloggio e rimborso tasse, senza accorgersi che le contestazioni dell’opponente riguardavano il mancato conteggio, nella base di calcolo del T.F.R., di tutte le somme erogate al lavoratore in costanza di rapporto in maniera fissa e continuativa, a titolo di retribuzione o di rimborso forfettario per spese di trasferta.

In questa limitata prospettiva il collegio dell’opposizione ha omesso la disamina della documentazione prodotta dalla difesa e del parere espresso dal C.T.U., ingenerando un’anomalia motivazionale che inficia la plausibilità delle conclusioni raggiunte.

4.1 Il secondo motivo di ricorso assume la violazione dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il provvedimento impugnato manca di una reale motivazione, fondandosi su argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di individuare la ragione posta a base della decisione.

Questa contraddittorietà risiederebbe – in tesi di parte ricorrente nell’esclusione della natura retributiva delle somme erogate, pur in presenza di una chiara qualificazione contrattuale di segno opposto non contestata dalle parti (laddove il contratto individuale qualificava espressamente le somme erogate “in parte come retribuzione erogata in valuta locale per 14 mensilità, in parte come rimborso forfettario spese di trasferta, in parte come indennità di ferie ed in parte come recupero canone di locazione” e stabiliva che le somme previste potessero essere modificate in relazione all’aumento della retribuzione).

4.1 Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2120 c.c. e delle disposizioni in materia del c.c.n.l., in quanto il tribunale, a fronte di somme erogate al lavoratore in misura fissa e continuativa, per di più qualificate come voci retributive in quanto direttamente collegate alla prestazione lavorativa per espressa volontà delle parti, ha negato il diritto del lavoratore al ricalcolo del T.F.R..

4.2 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1362 c.c. ed assume che il tribunale non abbia correttamente ricostruito il contenuto dei singoli contratti di lavoro intercorsi con Alitalia, al cui interno veniva chiarito che l’importo relativo al rimborso forfettario per spese di trasferta aveva natura strettamente retributiva, stante il suo collegamento e adeguamento in relazione all’aggiornamento periodico della retribuzione.

4.3 Il quinto motivo di ricorso assume la violazione dell’art. 2697 c.c., a motivo dell’avvenuto ribaltamento del principio di corretta ripartizione dell’onere probatorio: il tribunale – in tesi di parte ricorrente – ha erroneamente ritenuto che il lavoratore fosse onerato di dimostrare la natura retributiva delle somme percepite, pur in presenza di buste paga e contratti individuali che qualificavano le somme erogate come retribuzione pagata in moneta locale e come rimborso spese di trasferta destinate ad adeguare il livello contributivo alla nuova modalità di svolgimento della prestazione.

Gravava invece sul datore di lavoro l’onere di contestare simili elementi di prova e dimostrare i fatti posti a base delle proprie difese.

5. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente e in via prioritaria perchè di più agevole soluzione, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, sono fondati.

5.1 In linea generale il trattamento estero ha natura retributiva – e in quanto tale deve essere considerato ai fini del computo del T.F.R. tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualità e condizioni personali concorrenti a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali.

Ha, invece, natura riparatoria il rimborso spese per la permanenza all’estero, che costituisce la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore, restando normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 15217/2016).

Questa Corte, proprio in ragione della necessità che gli esborsi siano effettivi per poter essere qualificati come rimborso spese, ha ritenuto che la “elargizione per abitazione” sia da considerarsi quale elemento della retribuzione ove abbia carattere continuativo e periodico e finalità di contributo corrisposto, in misura fissa e senza documentazione giustificativa, in relazione alle esigenze abitative personali del lavoratore, con la conseguente necessità di computare la stessa, in mancanza di un’espressa deroga pattizia, nella base di calcolo prevista dall’art. 2120 c.c. per la determinazione del trattamento di fine rapporto (Cass. 20505/2018).

5.2 Nel caso di specie il giudice di merito, pur riconoscendo il carattere continuativo e determinato del “rimborso forfettario spese trasferta” a cui l’opponente faceva riferimento per richiedere il maggior T.F.R., ha negato che lo stesso avesse natura retributiva, senza però spiegare le ragioni poste a base dell’esclusione e limitandosi a considerazioni di carattere generale.

Non giova, infatti, a fondare la qualificazione come rimborso spese l’argomentazione offerta in termini generici in merito al fatto che la continuità dell’erogazione non è indice univoco della sua natura retributiva, in quanto il giudice di merito, in applicazione dei principi appena enunciati, doveva verificare se, nello specifico caso sottoposto al suo esame, la voce del trattamento economico presa in esame fosse ricollegata a una spesa permanente e andasse a indennizzare un esborso effettivo sostenuto in maniera costante dal lavoratore.

5.3 Il tribunale ha fatto espresso richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui da un lato grava sul lavoratore – ove il contratto giustifichi l’erogazione delle somme in riferimento ai maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all’estero – l’onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese (Cass. 23622/2010), dall’altro le erogazioni effettuate dal datore di lavoro hanno la natura di rimborso di spesa quando, non rivestendo i caratteri della continuità e della determinatezza (o determinabilità), consistono nella reintegrazione di somme effettivamente spese dal dipendente nell’interesse dell’imprenditore (Cass. 2015/1987).

In applicazione di questi principi, in presenza di un rimborso spese (denominato “rimborso forfettario spese trasferta”) contrattualmente previsto in via forfettaria – vale a dire in maniera fissa, continuativa e senza onere di giustificazione di spesa – non solo il giudice di merito era tenuto a indicare le ragioni del suo convincimento in ordine alla qualificazione come rimborso spese della voce ricompresa a questo titolo nel trattamento economico, ma, soprattutto, gravava sulla procedura l’onere di dimostrare che una simile erogazione non avesse natura retributiva.

Ridondava quindi a carico della procedura ogni eventuale carenza istruttoria al riguardo.

7. Rimane, di conseguenza, assorbito il primo motivo di ricorso.

8. Il sesto motivo di ricorso, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’omessa valutazione delle prove acquisite in giudizio, sostiene che il giudice di merito non si sia curato di prendere in esame e fornire un’adeguata motivazione rispetto al motivo di opposizione concernente l’erronea ed omissiva compilazione dei conteggi allegati alla consulenza relativamente alle prestazioni lavorative rese in Italia.

9. Il motivo, per la parte non riguardante il rimborso forfettario delle spese di trasferta, assorbita dall’accoglimento dei motivi in precedenza esaminati, è fondato.

All’interno dell’atto di opposizione il L. aveva posto la questione del corretto calcolo del T.F.R. rispetto alle prestazioni lavorative rese in Italia, sostenendo che non fossero state computate diverse mensilità in cui era stato svolto – a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal consulente – lavoro straordinario, e a tal fine aveva prodotto un’integrazione dei conteggi con l’indicazione delle mensilità non considerate.

A questo proposito il Tribunale si è limitato a sostenere che il calcolo del lavoro straordinario e dei suoi riflessi sul T.F.R. risultava non contestato dall’interessato.

Un simile argomento, a fronte del tenore delle contestazioni sollevate a questo riguardo dall’opponente e della documentazione prodotta a suffragio delle stesse, costituisce un’argomentazione meramente apparente che, non incontrando in alcun modo il tenore degli argomenti sviluppati dal lavoratore, non è inidonea a rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione.

10. Il decreto impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al tribunale di Roma, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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