Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13213 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C.((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA

PRESSO la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto R.G. 5696/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11/6/09, depositato il 21/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.C., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli in data 11/06/2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto liquidazione delle spese giudiziali.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero.

Il Collegio parzialmente aderisce alle indicazioni della relazione in atti, con riferimento alla manifesta fondatezza.

Appaiono infatti manifestamente fondati i motiva relativi alle spese giudiziali, che devono essere riliquidate, tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi, e mantenendo la compensazione per metà in ordine alla quale non vi è specifica censura.

Va cassato in parte qua il decreto impugnato; può procedersi ad una riliquidazione delle spese del giudizio di merito come indicato in dispositivo.

La natura della controversia, limitata in questa fase alla sola censura delle spese giudiziali, nonchè la presentazione delle questioni, trattate nel ricorso in modo del tutto generico, richiedono che le spese del presente giudizio di legittimità siano per metà compensate e per metà poste a carico dell’amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa in parte qua il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese per il giudizio di merito, che liquida in Euro 245,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti ed Euro 30,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, mantenendo la compensazione per metà, disposta dal giudice di merito, con distrazione a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese in ragione di metà, compensandole per l’altra metà, liquidandole in Euro 250,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 31 Marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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