Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13212 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 30/06/2020), n.13212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18575/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio

dell’avvocato Alecce Patrizio che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Ippoliti Martini Piero;

– ricorrente –

contro

Prefettura Di Ancona;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ANCONA, depositata il

02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal consigliere Dott. Lina RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello.

Fatto

RILEVATO

che:

– S.M., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione nei confronti della Prefettura di Ancona e del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Ancona, resa il 28.3.2018, comunicata il 3.5.2018 con la quale veniva rigettata la sua opposizione avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Rimini in data 20.12.2017, notificato al ricorrente in pari data;

– con tale provvedimento il giudice di pace convalidava il decreto di espulsione, affermando che, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, l’aver riportato condanne per taluni reati costituisce un automatico impedimento al rilascio del permesso di soggiorno, un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’aver riportato la condanna per alcuni reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o quanto meno di riprovevolezza del comportamento;

– gli intimati, Prefettura UTG Ancona e Ministero dell’Interno non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

– il ricorrente afferma:

che, essendo cittadino (OMISSIS), avrebbe potuto trattenersi in Italia per tre mesi e solo al termine di questo periodo avrebbe dovuto richiedere il permesso di soggiorno. Essendo stato arrestato appena entrato in territorio italiano, quindi trattenuto in Italia contro la sua volontà e comunque per meno di tre mesi, non ci sono i presupposti perchè dovesse chiedere il permesso;

– che aveva ricevuto in effetti due condanne in Italia per traffico di stupefacenti ma poi si era trasferito in Gran Bretagna dove aveva costruito una famiglia ed era uno stimato cittadino;

– che, quanto alla pericolosità, il giudice di pace ha operato una generalizzazione non consentita, mentre andrebbe fatta una valutazione caso per caso.

Il collegio ritenuta nella necessità ai fini del decidere, dispone l’acquisizione del fascicolo di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione del fascicolo di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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