Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13212 del 27/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 03/11/2015, dep. 27/06/2016), n.13212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6454-2013 proposto da:

TERMOTECNICA SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del

liquidatore pro tempore Sig. B.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO FRANCESCHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ATTILIO ANTONIO DIBARI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI INVESTMENTS EUROPE SPA – SOCIETA’ DI GESTIONE DEL

RISPARMIO (già GENERALI INVESTMENTS ITALY SPA in precedenza

GENERALI ASSET MANAGEMENT – SOCIETA’ GESTIONE RISPARMIO SPA),

appartenente al GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI, in persona

dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore dott.

S.P.B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO BARBIERI,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/03/2012, R.G.N. 1446/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto.

Fatto

I FATTI

Nel marzo del 2005 la s.r.l. Termotecna convenne dinanzi al Tribunale di Trani la società di gestione del risparmio General Assct s.p.a., esponendo di aver sottoscritto, il 30 marzo 2000, un contratto di investimento con la società Prime Investment Management, ratificato dalla mandataria il 4.5.2000, con la conferma dell’ammontare del capitale investito (309.874,00 Euro) e delle modalità di investimento scelte dalla mandante (Fondi e Sicav di tipo azionario).

A seguito di alcune irregolarità riscontrate nella condotta della mandataria, l’attrice, nel novembre del 2003, aveva fatto richiesta di totale disinvestimento del capitale (per un residuo pari ad Euro 125.606,00) con lettera raccomandata inviata, oltre che al promotore finanziario, alla Generali Asset (nella quale era confluita la Prime Gest).

Lamentando l’inosservanza degli obblighi di informazione di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998 da parte della mandataria, il venir meno dell’intuitus personae caratterizzante il mandato fiduciario, e l’estinzione del rapporto per effetto della fusione per incorporazione della mandataria stessa nella Generali Asset, l’attrice chiese che l’adito Tribunale dichiarasse la nullità (o in subordine, la risoluzione) del mandato, condannando la convenuta al rimborso in suo favore del residuo capitale non restituito al momento della richiesta di disinvestimento.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

La corte di appello di Bari, investita dell’impugnazione proposta dall’attrice, la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte pugliese ha proposto ricorso sulla base di 6 motivi di censura.

Resiste con controricorso la Generali Investment.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia di fusione e di estinzione del mandato (art. 1710 c.c., art. 1722 c.c., n. 4, artt. 1723 e 2504 bis c.c.).

Il motivo, prima ancora che infondato nel merito – avendo, a tacer d’altro, la stessa giurisprudenza di questa Corte evidenziato l’impredicabilità di una visione antropomorfica delle vicende societarie, rispetto a quella della morte della persona fisica: Cass. ss.uu. 19509/2010 (onde l’inapplicabilità ipso facto della fattispecie estintiva del mandato ex art. 1722 c.c. per morte del mandatario), mentre la censura relativa all’incedibilità del contratto di cui all’art. 11 delle relative condizioni generali non coglie nel segno, in assenza, nella specie, di qualsivoglia vicenda di cessione) risulta inammissibile in rito.

Per una duplice, concorrente ragione.

Da un canto, le conclusioni rassegnate dinanzi al giudice di appello (testualmente riportate al folio 19 del controricorso Generali) invocavano una declaratoria di nullità assoluta del contratto di mandato, ovvero di risoluzione dello stesso (dopo aver lamentato una condotta reticente in merito alle sue estintive sub specie del taciuto conflitto di interessi) per violazione delle norme poste a tutela dell’esigenza di ordine pubblico di trasparenza dei servizi finanziari, senza alcun riferimento alla questione (oggi inammissibilmente dedotta) dell’estinzione del mandato per effetto delle vicende societarie riguardanti la controparte (domande il cui esame sarebbe risultato precluso da quella avente ad oggetto, in ipotesi, la ragione più liquida di nullità della convenzione negoziale, id est la sua pregiudiziale caducazione ex lege in conseguenza della fusione per incorporazione dell’intermediario finanziario);

Dall’altro, la mancata impugnazione della pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in conseguenza della (ipotetica) omessa pronuncia sul punto da parte della Corte pugliese (che, si badi, ha evocato – non rileva in questa sede quanto correttamente – la fattispecie della fusione societaria al solo fine di statuire sull’obbligo dell’incorporante di segnalarne l’esistenza) impedisce ipso facto a questa Corte l’esame della censura, che prospetta un vizio della sentenza diverso da quello lamentato in sede di appello.

Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’applicazione delle norme generali e speciali poste a tutela del diritto dell’investitore alla piena ed esauriente informativa e ad una gestione diligente, professionale e trasparente; violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 24 del TUIF, art. 28, comma 5 e art. 59, comma 3 del Regolamento Consob n. 1552 del 1998 sul sollecito inoltro dei documenti e sulla sollecita risposta al reclamo, mancato invio dei rendiconti sulle perdite.

Il motivo è infondato.

Con ampia, esaustiva e coerente motivazione, scevra da vizi logico-

giuridici, (ff. 13 ss. della sentenza d’appello) la Corte territoriale ha radicalmente escluso, richiamando compiutamente le emergenze documentali in atti e la prova testimoniale esperita, la fondatezza delle doglianze oggi rappresentate a questa Corte, con riferimento:

tanto a pretese inadempienze informative sulle operazioni di fusione (come dimostrato per tabulas dalle informative prodotte in atti e riprodotte, in ossequio al principio di autosufficienza, al folio 49 ss. del controricorso);

quanto all’adempimento degli obblighi di comunicazione delle perdite (tempestivamente segnalate nelle due occasioni in cui esse avevano superato il 30%);

quanto all’adempimento dell’obbligo di rendiconti, prodotti in copia dall’odierna ricorrente in sede di giudizio di merito e puntualmente inviati al domicilio della T. (onde l’irrilevanza della contestazione di quest’ultima, meramente declamatoria, di non averli ricevuti), la quale, nella redazione dei bilanci societari, indicava la consistenza degli investimenti in base al controvalore attualmente esistente (facendo addirittura riferimento, nel bilancio del 2002, “allo sfavorevole andamento della Borsa” per giustificare la notevole riduzione dell’originario valore dell’investimento) e non in base all’originario costo di acquisto delle quote dei fondi e delle sicav azionarie (come condivisibilmente evidenziato da parte contro ricorrente al folio 64 ss. del controricorso);

– quanto alla tempestiva trattazione del reclamo (f. 21 della sentenza impugnata, ove si evidenzia che la lettera di risposta della Generali SGR era stata ritualmente spedita entro il termine di 90 giorni di cui all’art. 59, comma 4 del Regolamento Intermediari);

– quanto, infine, alla impredicabilità di qualsivoglia ipotesi di mala gestio, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, ritenuto del tutto ponderata e coerente l’allocazione degli investimenti, onde l’esito negativo degli stessi, in un periodo segnato da una profonda crisi dei mercati finanziari, non poteva dirsi in alcun modo conseguenza di erronee scelte del gestore.

Tali ultime considerazioni consentono di dichiarare assorbito il quarto motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa ed erronea applicazione delle norme in materia di onere della prova a carico dei soggetti abilitati e del tipo di prova assunta (in particolare, l’art. 23, comma 5 TUIF), essendo stata in radice esclusa, dalla Corte territoriale, la mancanza di diligenza nell’attività di investimento da parte dell’operatore finanziario.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. e); D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 6 e art. 21, lett. a); art. 27, art. 28, comma 5, art. 49, art. 59, comma 3 Reg. consob 11522 del 1998; artt. 1394, 1395, 1418, 1325 e 1341 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il motivo – con il quale si ripongono, in parte qua, anche le doglianze già formulate con la censura che precede – non ha giuridico fondamento.

Tanto la conoscenza del lamentato conflitto di interessi (risultante dalla sottoscrizione del modulo di adesione del marzo 2000 e dall’art. 5 della condizioni generali di contratto, espressamente approvato per iscritto), quanto il rispetto dell’obbligo di trasparenza (non occorrendo alcuna autorizzazione preventiva da parte del mandante in relazione al compimento delle singole operazioni di investimento, una volta espressamente palesata ed accettata la natura del conflitto) risultano esaurientemente e convincentemente analizzate e decise dalla Corte territoriale, con motivazione del tutto scevra dagli errori logico-giuridici infondatamente lamentati in questa sede.

Con il quinto motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nonchè violazione e falsa applicazione delle norme in materia di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.c. anche in relazione all’art. 2049 c.c. e art. 95 Reg. Consob.

Con il sesto motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla prova testimoniale e a quella documentale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, infondati.

La Corte territoriale, con ampia e articolata motivazione, ha escluso tout court la esistenza di una ipotesi di incapacità a testimoniare da parte del promotore finanziario R.M. per insussistenza di un suo interesse diretto attuale e concreto all’esito della controversia, attesane la posizione di indifferenza rispetto al giudizio (per essere stato officiato di un mandato senza rappresentanza e per non aver mai intrattenuto rapporti con la Generali sgr.), con argomenti che questo giudice di legittimità interamente condivide e fa propri, non essendo ravvisabile, per costante giurisprudenza di questa Corte, un interesse ostativo alla capacità di testimoniare del promotore finanziario (la cui responsabilità resta distinta da quella del soggetto abilitato per le eventuali violazioni dei doveri di comportamento imposti) quando le domande proposte dall’investitore non siano direttamente rivolte al medesimo.

Tutte le restanti doglianze, aventi ad oggetto la valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, sono irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè esse, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione (a sua volta generato dalla pretesa violazione di norme di interpretazione negoziale), si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto eattendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8200,00 di cui 200,00 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, del comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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