Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13212 del 25/05/2017
Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.25/05/2017), n. 13212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12697-2013 proposto da:
H.S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, in ROMA, V.LE
G. MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA
BATTAGLIA, rappresentato e difesa, dall’avvocato MARIA GRAZIA
MARGIACCHI;
– ricorrente –
contro
C.S. (OMISSIS), T.G. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO, 2, presso lo studio
dell’avvocato SIMONA CARLON’, rappresentati e difesi dall’avvocato
ANDREA FROSALI;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1460/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 10/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/04/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con citazione in appello T.G. e C.S. convenivano H.S.ah per la riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 14/08 e, conseguentemente, respingere la domanda di accertamento di proprietà dell’attrice del resede ritenuto in sentenza erroneamente graffato alla particella (OMISSIS) di proprietà degli appellanti e dichiarare come la parte della sentenza di primo grado relativa al muro ed alla piccola striscia di terreno fosse stata pronunziata in violazione dell’art. 112 c.p.c. e per l’effetto dichiararla nulla con accoglimento della riconvenzionale sulla proprietà esclusiva del resede, con subordinate domande di usucapione.
L’appellata chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Firenze rigettava le domande attoree e la riconvenzionale, dichiarava che la sentenza di primo grado relativamente al muro ed alla piccola striscia di terreno era stata pronunziata in violazione dell’art. 112 c.p.c. e revocava l’ordine di spostare il muro e restituire la striscia di terreno.
Per quanto interessa il resede era sempre stato graffato alla particella (OMISSIS), poi forse alla (OMISSIS) ma successivamente non riportato in alcuna particella.
Nessun altro elemento in favore delle rispettive tesi era valutabile.
Ricorre H.S.A. con tre motivi, resistono gli intimati proponendo ricorso incidentale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si denunziano, col primo motivo del ricorso principale, violazione dell’art. 112 c.p.c., “inammissibilità di una sentenza non liquet” col secondo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di tutte le domande ed eccezioni, col terzo motivo omesso esame di fatto decisivo in relazione al quesito n. 6 del giudice al ctu.
Col ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. nel riferimento ad un uso saltuario desunto dalle dichiarazioni dei testi che non consentiva l’accoglimento della domanda di parte appellante.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.
La Corte territoriale, come dedotto, per quanto interessa ha statuito che il resede era sempre stato graffato alla particella (OMISSIS), poi forse alla (OMISSIS) ma successivamente non riportato in alcuna particella.
Nessun altro elemento in favore delle rispettive tesi era valutabile.
Le odierne contrapposte censure, pur in apparenza diversamente titolate, deducono unicamente questioni di fatto od inerenti alla motivazione ed alla valutazione delle prove e sono meramente assertive oltre che difettare di specificità rispetto ad una sentenza che ha rilevato la mancanza di prova delle rispettive asserzioni delle parti e la equivocità dei dati riferiti alla catastazione del resede.
In particolare la sentenza, riportato il passo della ctu che affronta l’argomento in contestazione, ha ritenuto non decisivi gli elementi invocati dall’attrice perchè la relazione del notaio si limitava a ripercorrere la storia del presunto errore del dipendente del catasto, l’atto integrativo e rettificativo faceva riferimento a tre piccole porzioni di resede laddove la porzione in contestazione non era affatto piccola risultando addirittura superiore alla stessa particella (OMISSIS), le prove testimoniali già dal primo giudice erano state definite contraddittorie e non significative.
Alla stregua delle suesposte considerazioni le contrapposte censure non meritano accoglimento.
Non è ravvisabile una violazione dell’art. 112 c.p.c. prospettata nel ricorso principale avendo il Giudice dato sufficiente risposta alle argomentazioni proposte e non essendo tenuto a confutare ogni singola prospettazione, dovendosi limitare a svolgere argomenti decisivi.
In particolare sul primo motivo il richiamo al principio “impossibilità di sentenza non liquet” ed al precedente di legittimità invocato non è pertinente posto che nella specie non sono emersi elementi sufficienti per l’accertamento della proprietà ovvero fatti costitutivi dei diritti rispettivamente azionati.
La censura si rivela anche generica in quanto non indica le emergenze istruttorie da cui evincersi la proprietà indipendentemente dalla rappresentazione catastale, che non è fonte di prova della proprietà.
In ordine al secondo motivo la sentenza ha ritenuto che la domanda di sconfinamento fosse limitata alle particelle (OMISSIS) e non si riferisse anche al muro di cinta relativamente alla part. (OMISSIS).
Deve escludersi la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la doglianza si risolve nella censura sulla interpretazione della domanda, riservata al giudice di merito.
Il terzo motivo è inconferente posto che la Corte di appello ha escluso che la domanda riguardasse il muro di cinta relativo alla particella (OMISSIS).
Nè è ravvisabile una violazione dell’art. 132 c.p.c. prospettata nel ricorso incidentale, ipotesi rinvenibile quando la sentenza è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione va fatto con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14).
La censura si risolve nella richiesta di riesame della prova sollecitando un giudizio riservato al giudice di merito.
In definitiva i ricorsi vanno rigettati, con la conseguente compensazione delle spese.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017