Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13212 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 17/05/2021), n.13212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4807-2015 r.g. proposto da:

PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello di Genova, in persona del

Procuratore Generale Dott. M.V., e del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa F.V.;

– ricorrente –

e da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona dei curatori p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Jorio, e Luigi Amerigo

Bottai, per procura apposta a margine del ricorso adesivo, ed

elettivamente domiciliato in Roma Via Pietro Paolo Rubens n. 31

presso lo studio dell’avv. Bottai;

– ricorrente adesivo –

contro

(OMISSIS) s.p.a.; ACQUAMARE s.r.l., in concordato preventivo; IMPERIA

SVILUPPO s.r.l., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.;

tutte rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta a

margine del controricorso, dagli avv.ti Mario Napoli, Franca

Vigotti, e Sergio Torri, e elettivamente domiciliate in Roma, alla

via Girolamo Savonarola n. 6, presso lo studio dell’avvocato Torri.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in

data 22.1.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

letta la requisitoria scritta della Procura Generale presso la Corte

di Cassazione che, nella persona del Sostituto Procuratore generale

Dott.ssa Soldi Anna Maria, ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale e di quello incidentale.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Genova ha accolto il reclamo L.Fall., ex art. 18 proposto da (OMISSIS) s.p.a., Acquamare s.r.l. e Imperia Sviluppo s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della prima società, emessa dal Tribunale di Imperia previa revoca, ai sensi della L.Fall., art. 173, della sua ammissione al concordato preventivo.

La corte del merito ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata d’ufficio e ne ha pertanto dichiarato la nullità.

Ha al riguardo rilevato che la richiesta di fallimento avanzata dal P.M. all’udienza fissata ai sensi della L.Fall., art. 162 era stata implicitamente rigettata, stante l’ammissione di (OMISSIS) alla procedura di concordato preventivo e che, comunque, andava escluso che i suoi effetti potessero sopravvivere al provvedimento di ammissione; ha pertanto ritenuto che tale richiesta non costituisse atto di impulso idoneo ad integrare la condizione di procedibilità di cui alla L.Fall., art. 173, comma 2 nell’ambito del distinto procedimento di revoca del concordato; ha inoltre evidenziato che il fallimento non avrebbe potuto essere dichiarato neppure in forza dell’analoga richiesta contenuta nella memoria depositata dal P.M. nel corso del procedimento di revoca, mai comunicata a (OMISSIS), in quanto il rispetto del diritto di difesa del debitore esige che la domanda di fallimento sia portata a sua conoscenza.

2. La sentenza, pubblicata il 22.1.2015, è stata impugnata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Genova con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui (OMISSIS) s.p.a., Acquamare s.r.l. e Imperia Sviluppo s.r.l. hanno resistito con controricorso.

Il Fallimento (OMISSIS) ha presentato ricorso incidentale adesivo a quello della Procura Generale, avanzando tre motivi di censura.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I primi tre motivi del ricorso investono, sotto i distinti profili del vizio di motivazione, dell’error in procedendo e della violazione della L.Fall., art. 173, comma 2, art. 15 e art. 170 c.p.c., comma 4, il capo della decisione impugnata che ha escluso che la richiesta di fallimento avanzata dal P.M. nella memoria depositata in sede di procedimento di revoca fosse stata comunicata alla debitrice. La Procura ricorrente rileva che detta memoria, presentata entro i termini assegnati a tal fine alle parti nel decreto di fissazione dell’udienza L.Fall., ex art. 173, doveva ritenersi ritualmente comunicata alla debitrice ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 4, che è norma generale, applicabile anche al rito camerale che governa il procedimento per la dichiarazione di fallimento; osserva, inoltre, che il PM aveva pure presenziato all’udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella memoria, con la conseguenza che non poteva dubitarsi che la domanda di fallimento fosse stata portata a conoscenza della debitrice, il cui diritto al contraddittorio e alla difesa era stato pienamente rispettato.

2. Il quarto mezzo denuncia violazione della L.Fall., art. 162, comma 2 e art. 173, comma 2, per aver la corte d’appello ritenuto, che l’originaria richiesta di fallimento presentata dal PM ai sensi della L.Fall., art. 162, comma 2, fosse stata implicitamente respinta, o comunque fosse rimasta priva di effetti, a seguito dell’ammissione di (OMISSIS) alla procedura di concordato.

3. Analoghe censure sono illustrate nel ricorso incidentale del Fallimento (OMISSIS) s.p.a.

4. I primi tre motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti.

4.1 E’ circostanza pacifica che, con decreto del 26.3.2014, il giudice delegato alla trattazione del procedimento L.Fall., ex art. 173, comma 2, fissò al 14.5.2014 l’udienza di comparizione, assegnando termine alle parti per la presentazione di memorie fino a 7 giorni prima di detta data: nell’ambito della fase di revoca, dunque, il giudice aveva previsto lo scambio di scritti difensivi mediante il loro deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 170 c.p.c..

Ne consegue che, secondo quanto stabilito al comma 4 di tale disposizione, inspiegabilmente ignorata dalla corte territoriale, la memoria depositata dal PM il 14.4.2014, contenente la richiesta di fallimento di (OMISSIS), doveva ritenersi ritualmente comunicata alla società e che nessuna ulteriore comunicazione era necessaria al fine della regolare instaurazione del contraddittorio sull’istanza e del rispetto del diritto di difesa della debitrice. Tanto basterebbe alla cassazione della sentenza impugnata.

Non appare tuttavia superfluo rilevare che il ricorso è fondato anche nelle sue ulteriori articolazioni.

Va in primo luogo ricordato che il P.M., informato della proposta di concordato preventivo, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 5, partecipa ordinariamente al procedimento, oltre che attraverso l’eventuale deposito di note autorizzate, mediante la presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda ovvero della revoca del concordato L.Fall., ex art. 173, rassegnando le proprie conclusioni orali; queste possono comprendere non solo una valutazione negativa della proposta concordataria, ma anche l’eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore, di cui il P.M. è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura, senza che vi sia la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore in vista di un’udienza L.Fall., ex art. 15 (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9574 del 13/04/2017; v. anche Cass. 5273/2018).

Va d’altro canto rilevato che la possibilità che all’esito dell’udienza fissata per la revoca del concordato sia dichiarato il fallimento è espressamente prevista alla L.Fall., art. 173, comma 2 sicchè non v’è alcuna necessità che il decreto del giudice delegato di convocazione delle parti (peraltro nella specie pacificamente emesso anche ai sensi della L.Fall., art. 15) contenga una specifica indicazione in tal senso.

Orbene, non è contestato in fatto che l’udienza del 14.5.2014, fissata dal g.d. ai sensi dei sopra richiamati L.Fall., art. 173, comma 2 e art. 15, si è tenuta alla presenza dei rappresentati della società fallenda ed anche del P.M., il quale ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi alla memoria difensiva datata 4.4.2014, ove era stata avanzata formale istanza di fallimento della società Porto d’Imperia s.p.a.

E’ indubbio, pertanto, che non potesse più porsi alcun problema di corretta comunicazione dell’istanza; nè, sotto altro profilo, la sentenza dichiarativa avrebbe potuto essere ritenuto nulla per la mancata concessione alla debitrice di un apposito termine per replicare alla richiesta di fallimento, non solo perchè la replica ben avrebbe potuto essere contenuta in apposita memoria o essere esposta oralmente all’udienza, ma perchè neppure risulta che in sede di reclamo la società fallita avesse lamentato un concreto pregiudizio del proprio diritto di difesa derivato dalla mancata assegnazione del termine.

Infine, è palesemente errato in diritto anche l’ulteriore assunto del giudice del merito, secondo cui l’ammissione alla procedura di concordato preventivo della società debitrice avrebbe determinato l’implicito rigetto dell’istanza di fallimento già presentata dal P.M. L.Fall., ex art. 162, comma 2.

In contrario va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L.Fall., art. 161, comma 6, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L.Fall., artt. 162,173,179 e 180, ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., nè ne consente la sospensione (Cass. Sez. U, n. 9935/2015).

Nel solco dell’arresto appena citato è stato anche precisato (Cass. n. 1169/2017) che poichè la pendenza di una domanda di concordato preventivo impedisce la dichiarazione di fallimento solo temporaneamente, ma non determina l’improcedibilità della relativa domanda, anche il decreto con cui il tribunale abbia, malgrado ciò, dichiarato improcedibile il ricorso L.Fall., ex art. 15, quale mera conseguenza dell’ammissione del debitore al concordato preventivo, non implica, di per sè, alcuna definizione negativa, nel merito, dell’istruttoria prefallimentare, limitandosi ad attuare il necessario coordinamento organizzativo tra le procedure, con la ulteriore conseguenza che, una volta rimossa la condizione preclusiva alla pronuncia della sentenza di fallimento per effetto della revoca dell’ammissione L.Fall., ex art. 173, i ricorrenti conservano la pienezza dei loro poteri di impulso per la prosecuzione del procedimento, senza che alcuna valenza preclusiva possa discendere dalla mancata contestazione dell’indicato decreto.

In conclusione, accolto il ricorso principale (e dichiarato conseguentemente assorbito quello incidentale), si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa, per l’esame del merito del reclamo, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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