Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13212 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 16/06/2011), n.13212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.S. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 3069/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

29.4.09, depositato il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.S. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 29/04/2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum. Non ha svolto attività difensiva il Ministero.

Il Collegio, parzialmente aderisce alle indicazioni della relazione in atti, con riferimento alla manifesta fondatezza.

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.200,00; procedimento presupposto davanti al TAR: luglio 1992 – luglio 2007 -; durata ragionevole: 3 anni). Andranno riliquidate le spese giudiziali. Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 7.500,00, tenendo conto del ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, nonchè alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo, mantenendosi la compensazione per metà disposta dal Giudice a quo, che non costituisce oggetto di specifica censura.

Il tenore della decisione richiede che siano poste a carico dell’amministrazione le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 7.500,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e delle spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 300,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti ed Euro 30,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, mantenendo la compensazione per metà, disposta dal giudice di merito, con distrazione a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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