Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13211 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20007/2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GELERA

Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CINQUETTI DIEGO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), P.P.D.M.

B. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA Giovanni,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANENTI EUGENIO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 413/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 9/3/2005, depositata il 17/05/2005,

R.G.N. 1200/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato DIEGO CINQUETTI;

udito l’Avvocato GIOVANNI DI GIOIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20 settembre 1996 C.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo P.A. e P.D.M.B. per ivi sentire accertare che egli aveva validamente esercitato il diritto di prelazione riconosciutogli dalla legge o, in mancanza, per sentirle condannare al risarcimento dei danni. Assumeva di avere ricevuto dalla proprietaria P. A., per il tramite della figlia P.B., la notifica della proposta di compravendita del fondo agricolo e di avere esercitato il diritto di prelazione con lettera raccomandata.

Malgrado ciò la proprietaria si era rifiutata di trasferirgli la proprietà del fondo.

Resistevano le convenute, che contestavano l’avversa pretesa.

Con sentenza del 4 settembre 2002 il giudice adito accoglieva la domanda.

Proposto gravame da P.A. e da P.D.M. B., la Corte d’appello di Brescia, in riforma della impugnata pronuncia, respingeva le domande proposte da C.A., compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione C. A., formulando tre motivi.

Resistono con controricorso P.A. e P.D.M. B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, per avere il giudice di merito affermato che la lettera inviata il 10 novembre 1995 ad C.A. non costituiva valida denuntiatio, trattandosi di comunicazione proveniente da soggetto che non era la proprietaria e che neppure era munito di procura scritta. Il decidente avrebbe così fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, avendo ignorato il contenuto della raccomandata versata in atti, in cui la P. aveva dichiarato per iscritto al C. di avergli fatto prendere visione del preliminare, nonchè la confessione resa dalla stessa nel corso dell’interrogatorio formale, allorchè aveva ammesso di avere agito su incarico della madre.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, per avere il decidente rigettato la domanda volta ad ottenere il ristoro dei danni subiti, sull’assunto che il C. fosse ben consapevole del difetto di titolarità del diritto di proprietà in capo alla P., senza considerare che il conduttore aveva confidato nell’effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi vantati della stessa. Illogico sarebbe altresì il rilievo che, non essendo stato il terreno venduto a chicchessia, il prelazionario non aveva perso in realtà alcun diritto, vero essendo invece che era stato violato il suo diritto ad acquistare il terreno già prelazionato.

1.3 Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per essere state le spese processuali integralmente compensate, laddove la controparte doveva essere condannata a pagarle.

2.1 Le critiche, che per la loro evidente connessione si prestano a essere esaminate congiuntamente, sono destituite di fondamento.

Merita ricordare, per quanto possa occorrere, che, a norma della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, “l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione”, di talchè, a tal fine, il proprietario deve notificargli “con lettera raccomandata (…) la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell’acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità della prelazione”.

La prima questione posta dalle censure in esame è allora se la comunicazione al coltivatore (o al confinante, L. n. 817 del 1971, ex art. 7), da parte del proprietario venditore sia o meno atto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, essendo a dir poco ovvio che solo ove si acceda alla tesi secondo cui la denuntiatio può essere effettuata in qualsiasi modo, e quindi anche verbalmente, nessuna forma vincolata deve presidiare, ex art. 1392 cod. civ., il conferimento ad altri della procura a compierla.

Trattasi di problematica che ha lungamente affannato la giurisprudenza di questa Corte la quale si è espressa al riguardo in maniera contrastante. E invero un orientamento risalente (confr.

Cass. civ. 5 marzo 1988, n. 2306; Cass. civ. 6 maggio 1986, n. 3032;

Cass. civ. n. 5568 del 1983; Cass. civ. n. 8485 del 1987; Cass. civ. n. 10429 del 1991), aveva escluso che la comunicazione della proposta di alienazione potesse avvenire in forme equipollenti all’invio della raccomandata, con conseguente nullità assoluta di quella realizzata in maniera diversa, rispetto a quanto previsto dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, e irrilevanza della mera conoscenza, da parte dell’affittuario o del confinante, dell’esistenza di una proposta di alienazione sulla quale poter far valere il suo diritto di prelazione.

A partire da Cass. civ. 8 luglio 1991, n. 7527, si è invece sostenuto che, dovendosi seguire i principi affermati dalle sezioni unite in materia di prelazione di immobili urbani destinati a uso diverso da quello abitativo (Cass. civ. sez. un. 4 dicembre 1969, n. 5359), e in applicazione del principio generale della libertà delle forme, la comunicazione della proposta di alienazione al coltivatore o al confinante, in quanto atto non integrante una proposta negoziale, possa essere validamente effettuata in qualsiasi modo, e quindi anche verbalmente.

Siffatto orientamento è stato tuttavia da ultimo sottoposto a una rigorosa revisione critica, essendosi al riguardo anzitutto rilevato come la trasposizione in materia di prelazione agraria dei principi affermati dalle sezioni unite con riferimento a quella urbana ignorava la profonda disomogeneità tra le due prelazioni evidenziata invece dal predetto arresto. Secondo le sezioni unite, invero, l’intera vicenda della prelazione urbana è regolamentata da un meccanismo caratterizzato da passaggi graduali, nel quale sono enucleabili due fasi fondamentali: una prima, genericamente definibile come scambio di comunicazioni concernenti la volontà del proprietario di voler trasferire l’immobile locato a titolo oneroso (senza peraltro alcuna necessità di trasmissione dell’eventuale preliminare concluso con terzi e neppure del nominativo degli stessi), e una seconda relativa alla stipula del contratto definitivo o preliminare e al pagamento del prezzo, laddove la L. n. 590 del 1965, art. 8, fa obbligo al proprietario di notificare al coltivatore tout court la proposta di alienazione.

Ciò posto, e ricordato che, nonostante il diverso inquadramento della denuntiatio nella due specie di prelazioni, le sezioni unite hanno affermato che tale comunicazione è in ogni caso atto a forma vincolata e non libera, è stato quindi rimarcato che la stessa, nella prelazione agraria, deve per legge avvenire attraverso la notifica con lettera raccomandata della proposta di alienazione e contestuale trasmissione del preliminare di vendita, di talchè, ai fini del perfezionamento della vicenda traslativa, null’altro occorre se non che l’esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore entro il termine di trenta giorni.

In tale contesto, identificata nella denuntiatio non solo un atto a contenuto negoziale, ma una vera e propria proposta contrattuale idonea a dar corpo, con l’accettazione del destinatario, al consensus in idem placitum e, con esso, alla conclusione del contratto, la tesi della non necessarietà della sua adozione nella forma scritta imposta ad substantiam dall’art. 1350 cod. civ., è stata coerentemente considerata insostenibile (confr. Cass. civ. 20 aprile 2007, n. 9519; Cass. civ. 20 gennaio 2009, n. 1348).

2.2 L’adesione del collegio a tali stringenti e consequenziali prospettive impone di ritenere prive di fondamento le critiche formulate dal ricorrente alla ritenuta assenza dei necessari poteri rappresentativi in capo alla P., per non essere stati gli stessi conferiti nella forma scritta richiesta a pena di nullità dal comb. disp. degli artt. 1350, 1324 e 1392 cod. civ.. Non par dubbio infatti che, dovendo la denuntiatio avvenire per iscritto, la procura a porla in essere doveva essere rilasciata nelle stesse forme.

2.3 Non è superfluo aggiungere che le censure sono infondate anche perchè sembrano (erroneamente) postulare che, ai fini del vittorioso esperimento del diritto di prelazione, sia sufficiente l’esternazione, da parte del proprietario, della sola volontà di vendere il fondo, laddove il chiaro dettato della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, innanzi riportato, esige che l’intenzione abbia già assunto consistenza concreta, dando corso alla stipula di un contratto preliminare o di un contratto definitivo di compravendita sospensivamente condizionato al mancato esercizio della prelazione stessa (confr. Cass. civ. 20 gennaio 2009, n. 1348).

In ogni caso le medesime doglianze, nella parte in cui richiamano il contenuto della raccomandata nella quale la P. avrebbe fatto riferimento a un già concluso contratto preliminare, senza ulteriori specificazioni, difettano all’evidenza di autosufficienza. Valga in proposito considerare che, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, e in ragione della previsione dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, che sanzionava (e sanziona) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti sui quali il ricorso si fonda, a integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, è necessario non solo che il contenuto delle stesse sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede del giudizio di merito in cui la produzione è avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità essa è rinvenibile, (confr. Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239):

indicazioni tutte che all’evidenza difettano nella fattispecie.

2.4 Infine nessuna consistenza hanno le contestazioni formulate al rigetto della domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dal C.. Esse muovono dall’assunto dell’ingiusta perdita del diritto del coltivatore ad acquistare il terreno, per effetto dell’illegittimo comportamento delle controparti che avrebbero indotto il prelazionario a confidare nei poteri di rappresentanza della P.: assunto sbagliato, a sol considerare che alcun atto di trasferimento, nè alcun impegno a trasferire, risulta in realtà mai posto in essere o, rispettivamente, mai assunto dalla proprietaria, sicchè correttamente la Corte territoriale ha affermato che, non essendosi mai concretizzate le condizioni per l’esercizio del diritto di prelazione, nulla poteva lamentare di aver perso il coltivatore.

Il rigetto del ricorso si impone, dunque, restando assorbito nella ritenuta infondatezza dei primi due motivi di ricorso, l’esame del terzo mezzo.

La difficoltà delle questioni e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali su rilevanti aspetti della controversia inducono il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA