Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13211 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13211 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 12267-2007 proposto da:
ZINGALE ANTONINO ZNGNNN48B21L448D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio
dell’avvocato SPATARO ANTONIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LO BIANCO ANTONIO;
– ricorrente 2013
790

contro

PELLERITI AGATA, CASTANO FRANCESCO;

intimati –

avverso la sentenza n. 342/2006 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 20/09/2006;

Data pubblicazione: 28/05/2013

)

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l.- Con sentenza n.4/ 2003 il Tribunale di Nicosia rigettava la
domanda con la quale Francesco Castano e Vittoria Agata Pelleriti avevano
chiesto la declaratoria di inesistenza della servitù di passaggio vantata

diritto di servitù acquistato per usucapione
Con sentenza dep. il 20 settembre 2006 la Corte di appello di
Caltanisetta, in accoglimento dell’impugnazione proposta dagli attori,
accoglieva la domanda di questi ultimi sul rilievo che la domanda
riconvenzionale di usucapione era inammissibile perché proposta
tardivamente.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione

lo

Zingale sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Il primo motivo censura la sentenza che, pur avendo
correttamente accertato la intempestività della domanda riconvenzionale
di usucapione, avrebbe comunque dovuto esaminare la stessa quale
eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare l’avversa

actio negatoria

servitutis.
1.2.- Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove non
aveva interpretato la domanda e le successive difese formulate anche in
appello da parte del convenuto, che erano intese a paralizzare la domanda
alla stregua di quanto emerso dalle risultanze istruttorie.
1.3.- I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere
1

dal convenuto Antonino Zingale, riconoscendo a favore di quest’ultimo il

.esaminati congiuntamente – sono fondati.
La sentenza ha accolto la domanda, avendo ritenuto inammissibile, perché
tardiva, la domanda di usucapione proposta dal convenuto per paralizzare
l’avversa pretesa. Peraltro, i Giudici, pur avendo correttamente ritenuto

le difese formulate nella comparsa di costituzione dal convenuto, tenendo
conto di quanto era stato dal medesimo dedotto in merito all’ invocato
acquisto per usucapione e alle circostanze di fatto sulla base delle
quali era fondata quella che andava considerata quanto meno come un’
eccezione riconvenzionale tempestivamente sollevata, posto che, in
relazione alle eccezioni, nessuna decadenza era comminata dall’ art.
167 cod. proc. civ. nel testo in vigore all’epoca dell’instaurazione del
giudizio. La Corte avrebbe, quindi, dovuto verificare nel merito se
sussistevano

o meno

i presupposti dell’usucapione, esaminando il

secondo motivo di appello.
Il ricorso va accolto.
La sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese della
presente fase, alla Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese della presente fase, alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2013
Il Cons. estensore

Il Presi ente

tardiva la domanda riconvenzionale, avrebbero dovuto comunque esaminare

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