Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13211 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CAVALLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23438-2014 proposto da:

B.M. e S.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SERGI D’AMATO;

– ricorrenti –

contro

P.C., P.R., P.E., P.L., PA.RI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 99, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA RINALDI, rappresentati e difesi dagli

avvocati EUGENIO TRAVERSA e LUIGI SANTARELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 172/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2017 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

Letti gli atti del procedimento in epigrafe e le memorie delle parti.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che:

con atto di citazione Pa.Ri. conveniva in giudizio B.M. e S.A. davanti al Tribunale di Trento, chiedendo la restituzione di due particelle fondiarie (pp.ff. (OMISSIS)), dagli stessi convenuti detenute;

– B.M. e S.A. si costituivano e domandavano, in via riconvenzionale, l’usucapione del terreno;

con riferimento alla domanda riconvenzionale, erano chiamati in causa anche C., E., L. e P.R., nella qualità di comproprietari delle summenzionate particelle;

– il Tribunale di Trento, con sentenza n. 132/13, respingeva la domanda attrice ed accoglieva la riconvenzionale di usucapione;

con atto di citazione notificato il 28 maggio ed il 3 giugno 2013 Ri., C., E., L. e R.P. proponevano appello;

– si costituivano S.A. e B.M., che chiedevano il rigetto dell’appello e, in via incidentale, l’accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva e la condanna delle controparti al pagamento delle spese relative ai miglioramenti apportati;

– la Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 172/14, accoglieva l’appello principale, respingendo, però, sia la domanda di restituzione che quella di usucapione delle particelle, nonchè l’appello incidentale;

– B.M. ed S.A. hanno proposto ricorso per cassazione, articolandolo su un motivo e chiedendo la cassazione della sentenza impugnata;

– Ri., C., E., L. e R.P. hanno resistito con controricorso, domandando il rigetto del ricorso;

– sia i ricorrenti che i resistenti hanno depositato memorie.

Rilevato che:

– l’unico motivo di ricorso di B.M. e S.A., con il quale essi lamentano la falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1159 bis e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa la valutazione delle prove ed un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è inammissibile;

– in particolare, deducono i ricorrenti che la corte territoriale non avrebbe considerato che altra sentenza dello stesso Tribunale di Trento aveva dichiarato acquisita per usucapione la proprietà di altre porzioni della proprietà di controparte facenti parte delle medesime originarie particelle fondiarie;

– inoltre, ad avviso dei ricorrenti, le deposizioni dei testi Bo., D.T., A. e S.F. avrebbero reso evidente che i terreni erano stati da loro posseduti ad usucapionem, circostanza confermata dal fatto che essi avevano svolto in loco delle attività materiali incompatibili con una semplice detenzione sin dalla morte dell’originario dante causa, avvenuta nel 1989, e che del tutto priva di rilievo era stata, poi, l’avvenuta apposizione di un lucchetto al cancello ad opera di uno dei comproprietari;

– secondo i ricorrenti, vi sarebbe stata una convenzione ad effetti reali, idonea a determinare l’animus possidendi;

– il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, stabilendo che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più, come previsto dal testo precedente, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”;

– l’attuale versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, ai sensi del D.L. 2012, n. 83, art. 54, comma 3, trova applicazione nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dall’11 settembre 2012, è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo più inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nè in quello del precedente n. 4 (Cass., Sez. 3, n. 11892 del 10 giugno 2016, Rv. 640194);

– in particolare, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il vizio motivazionale sussiste qualora la corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. 6 – 3, ordinanza n. 21257 dell’8 ottobre 2014, Rv. 632914);

se ne ricava che il motivo dei ricorrenti, riducendosi ad una critica della valutazione delle prove della corte territoriale è inammissibile;

– peraltro, la Corte di Appello di Trento ha chiarito, con motivazione logica completa, la quale, quindi, non avrebbe potuto essere sindacata nella presente sede, che le circostanze dedotte da B.M. e S.A. a fondamento del loro ricorso, quali lo svolgimento di attività che sarebbero state incompatibili con la mera detenzione del fondo ed il contenuto delle deposizioni dei testi Bo., D.T., A. e S.F., erano suscettibili di interpretazione non univoca;

– ad avviso della corte territoriale, esse potevano essere idonee a dimostrare l’esistenza fra le parti sia di una convenzione ad effetti reali, finalizzata a rendere S.A. e B.M. proprietari della res, che di una intesa ad effetti solo obbligatori, qualificabile come comodato d’uso;

– non era controverso, infatti, per il giudice di secondo grado, che gli attuali ricorrenti utilizzassero i fondi in questione, ma essi non avevano provato di averli ricevuti, come, invece, dedotto da uno dei comproprietari, con la promessa che ne avrebbero ottenuto entro breve tempo la proprietà;

– la corte territoriale, invece, ha valorizzato la missiva del 7 settembre 2006, da cui emergeva che Ri.Pa. aveva stigmatizzato l’ingratitudine di B.M., a cui i fondi erano stati dati solo a titolo di favore, ed aveva richiesto la chiave del lucchetto del relativo cancello;

la Corte di Appello di Trento, perciò, ha individuato proprio nel 2006 l’anno a partire dal quale i ricorrenti avevano iniziato a possedere quali proprietari, con la conseguenza che, al momento dell’instaurazione del giudizio, non era decorso il termine di legge per usucapire;

– del tutto priva di ogni rilevanza è, poi, la dedotta esistenza di altra sentenza dello stesso Tribunale di Trento che avrebbe dichiarato acquisita per usucapione la proprietà di altre porzioni della proprietà dei resistenti facenti parte delle medesime originarie particelle fondiarie;

Atteso che:

– il ricorso va respinto; le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo;

– sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015, Rv. 636018 – 01).

PQM

 

La Corte,

– rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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