Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13211 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 17/05/2021), n.13211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

P.F., rappr. e dif. dall’avv. Lorenzo Maria Dentici,

elett. dom. presso lo studio dell’avv. Antonio Sinesio, in Roma, via

Francesco Siacci n. 29, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur. fall. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Palermo 26.11.2014, n. 5804/2014,

in R.G. 12238/2013;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 4.11.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. P.F. impugna il decreto Trib. Palermo 26.11.2014, n. 5804/2014, in R.G. 12238/2013 che ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. (FALLIMENTO) interposta L.Fall., ex art. 98 avverso la decisione con cui il giudice delegato ne aveva integralmente escluso il credito di lavoro;

2. il tribunale, premesso che la domanda verteva sul riconoscimento di Euro 43.578,37, inclusivi di stipendi, 13a e 14a mensilità, permessi, ferie e TFR, ha ritenuto: a) non accoglibile il reclamo, stante l’efficacia liberatoria di “quietanza sottoscritta dal lavoratore in calce alla busta paga del mese di febbraio 2012”; b) inammissibili, perchè tardivi, i documenti versati dal ricorrente solo alla prima udienza, così come non ammissibile la prova testimoniale volta a provare la simulazione assoluta della quietanza stessa, tenendo conto che nessun spiegazione era stata fornita del “contesto” di sottoscrizione dell’atto, così come nessuna deduzione era stata formulata circa un’eventuale violenza o errore da cui sarebbe stato determinato;

3. il ricorso è su due motivi; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1.il primo motivo deduce la violazione della L.Fall., art. 99 e art. 2726 c.c., avendo errato il tribunale ove, da un canto, ha conferito valore confessorio alla quietanza in calce alla busta paga non solo con riguardo al prospetto formato dal datore, ma altresì all’avvenuto pagamento e, dall’altro, ha rifiutato l’ingresso di documenti ricevuti dal ricorrente (verbale di conciliazione tra le parti) dopo il deposito del ricorso in opposizione, altresì negando la prova per testi;

2. il secondo motivo censura il decreto per violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, art. 2729 c.c. e D.L. n. 201 del 2011, art. 12 in quanto il curatore, non costituito, nonostante il creditore-opponente avesse dato prova del rapporto di lavoro, non ha a propria volta, com’era suo onere, dato prova positiva del pagamento del credito, tenendo poi conto che, trattandosi di importo superiore a 1.000 Euro, vi sarebbe dovuta essere tracciabilità e la quietanza stessa era liberamente valutabile, poichè intervenuta tra parti processuali diverse;

3. il primo motivo, per quanto – al pari del secondo – includente una sommatoria di contestazioni che cumulano nella sostanza violazioni di legge e vizi della motivazione, è inammissibile quanto al profilo essenziale della tardività, e conseguente inammissibilità, della produzione documentale oltre l’atto di costituzione; al di là invero della non perspicua rappresentazione nemmeno della circostanza in cui il nuovo documento non ammesso sarebbe stato appreso – se dal procuratore del ricorrente, pag. 4 ovvero dal ricorrente, pag. 8 – il ricorso pecca di specificità, laddove non indica come e in quale fase processuale essa sarebbe stata introdotta, mancando la riproduzione essenziale delle corrispondenti difese sul punto; in ogni caso, la decisione del tribunale appare coerente con il principio per cui “il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L.Fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti” (Cass. 15037/2016, 25174/2015); è inoltre del tutto irrilevante il richiamo all’epoca della formazione dei documenti, poichè la stessa parte dà atto che il dedotto verbale di conciliazione tra le parti (tra cui il preteso creditore) si è formato in realtà prima del fallimento, tanto essendo sufficiente a sottrarre pertinenza al tema del suo ingresso straordinario nel giudizio di opposizione allo stato passivo, avendone la parte omesso il deposito contestualmente all’opposizione;

4. per altro profilo, il motivo è inammissibile in quanto attinge all’interpretazione, per vero conforme al testo della scrittura, dell’atto di ricevuta della somma sottoscritta dal ricorrente, contrapponendo soltanto una ricostruzione alternativa a quella non condivisa; sulla questione, se è vero che questa Corte ha statuito che “la quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore” (Cass. 4688/2003), la interpretazione del documento che la contiene, il quale si estende ben oltre la mera sottoscrizione di una busta paga, costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; nè si può dire che il lavoratore abbia agito in giudizio, mediante l’insinuazione al passivo, avanzando diritti patrimoniali maggiori o diversi da quelli oggetto dell’atto, non disconosciuto nella sottoscrizione; esso appare invero soltanto contestato per il suo significato, che il ricorrente assume fosse quello di mera ricognizione dell’esattezza dei calcoli di quanto spettantegli, e dunque dei conteggi, così svilendo il primo significato, cioè quello testuale, inequivocamente e motivatamente desunto dal tribunale per via della esplicita “dichiarazione di ricevere” e di riconoscere la “conformità alla realtà delle scritture”; appare così rispettato altresì, della medesima quietanza, anche “il valore di dichiarazione di scienza, ovvero di mera manifestazione del convincimento soggettivo del lavoratore stesso di essere stato soddisfatto in tutti i suoi diritti, e come tale, è del tutto inidonea a precludere l’azione giudiziaria volta a far valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente” (Cass. 15371/2003); ciò in quanto, come detto, la parte non ha fatto valere un diritto di credito diverso da quello oggetto della dichiarazione stessa; il che rende assorbiti altri aspetti di critica;

5. il secondo motivo è inammissibile, per plurimi profili; esso invero invoca o presuppone un principio regolatore dell’onere della prova che trascura del tutto la terzietà del curatore e la necessità che l’insinuazione al passivo si fondi sulla esistenza del credito e la opponibilità del relativo titolo alla massa dei creditori, secondo le regole speciali di dimostrazione del diritto configurate nella L.Fall., art. 52, oltre che nella L. Fall., art. 92 e ss.; in secondo luogo, non viene censurata la ratio decidendi del decreto che, in punto di istruzione probatoria, ha rilevato che la parte, per un verso, nulla ha spiegato del “contesto” in cui si sarebbe formato l’atto e, per altro, nemmeno ha dedotto cause di violenza o errore di fatto che l’avrebbero indotta alla quietanza, così proponendosi di infirmarne l’efficacia di confessione stragiudiziale di pagamento; per Cass. 32458/2018, infatti, “il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.”; essa, dunque, “è come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell’art. 2732 c.c. Pertanto il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza” (Cass. 263525/2008, 4196/2014); infine, appare irrilevante il richiamo ai requisiti di cd. tracciabilità del pagamento, la cui ipotizzata violazione non incide sul fatto storico dell’evento verificatosi, attenendo detto obbligo all’aspetto pubblicistico ed esterno del rapporto di lavoro, in funzione di controllo della regolarità degli adempimenti tributari connessi con il rapporto medesimo, ma senza effetti sui relativi aspetti privatistici;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

 

 

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