Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13210 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26235/2006 proposto da:

T.H. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANTELLERIA 14, presso lo studio dell’avvocato SGARLATA

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato CANCARO Antonio con

studio in 90144 PALERMO Via Tevere, 24 con 2010 delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 845/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 24/06/2005; depositata il

28/09/2005; R.G.N. 851/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo

motivo accoglimento del terzo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 22.6.2001 T.H. ha intimato a F.V. sfratto da un immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), per morosità nel pagamento dei canoni a decorrere dal (OMISSIS).

L’intimato ha resistito, assumendo di non avere potuto usufruire dell’immobile a causa di gravi difetti, che avevano provocato cedimenti nella struttura e caduta dell’intonaco.

Disposto il mutamento del rito, eseguito lo sfratto ed esperita l’istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale di Palermo, Sez. distaccata di Carini, ha respinto le domande attrici di pagamento dei canoni e di risoluzione del contratto, compensando le spese processuali.

Proposto appello principale dal soccombente e incidentale dal F., con sentenza n. 845/2005, depositata il 28 settembre 2005, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell’appellante le spese dell’intero giudizio.

Il T.H. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli art. 1453 e 1460 cod. civ., e art. 1577 cod. civ., comma 1, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, il ricorrente assume che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto giustificata la sospensione del pagamento dei canoni, quale manifestazione dell’eccezione di inadempimento, per il solo fatto che si erano manifestate cadute di calcinacci e situazioni di degrado delle strutture, poichè il CTU ha accertato che non vi era pericolo di cedimenti strutturali, nè risultava provato che i pretesi difetti fossero insussistenti alla data di inizio della locazione, allorchè il conduttore aveva ritenuto l’immobile idoneo all’uso e in buono stato di manutenzione, come da esplicita clausola contrattuale. La sentenza impugnata non avrebbe poi tenuto conto del fatto che il conduttore aveva omesso di denunciare i vizi al locatore, sì che questi potesse tempestivamente intervenire a ripararli, ma ha smesso di pagare il canone senza dare giustificazione alcuna, incorrendo anche nella violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

2.- Con il secondo motivo denuncia vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, poichè il giudice di appello avrebbe disatteso gli accertamenti del CTU, secondo cui non vi era pericolo di cedimenti strutturali dell’immobile, e i rilievi critici del suo consulente di parte alla consulenza di ufficio, nella parte in cui quest’ultima ha escluso che i vizi fossero da attribuire all’omessa manutenzione ordinaria da parte del conduttore.

L’omessa tempestiva denuncia dei vizi, come prescritto dall’art. 1577 cod. civ., avrebbe altresì comportato notevole aumento delle spese occorrenti per le riparazioni.

3.- I due motivi – che vanno congiuntamente esaminati perchè connessi – sono inammissibili in quanto mettono in questione valutazioni di merito ed accertamenti in fatto circa la natura e la tollerabilità dei difetti dell’immobile e circa la loro idoneità a giustificare la risoluzione del contratto.

Tali valutazioni sono suscettibili di riesame in sede di legittimità solo sotto il profilo dei vizi di motivazione, vizi che debbono riguardare il percorso logico e argomentativo posto a base della sentenza impugnata, dimostrandone l’insufficienza, l’illogicità e l’inconferenza, quindi l’inidoneità a fornire adeguata motivazione alla soluzione adottata.

Le censure non possono consistere, invece, nel mero dissenso dal merito della decisione, come deve dirsi del caso di specie (cfr., fra le tante, Cass. civ., Sez. 3^, 9 aprile 2003 n. 5582; Cass. civ. Sez. Lav. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. civ. Sez. Lav. 2 luglio 2008 n. 18119).

La Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione sulla base degli accertamenti contenuti nella perizia di ufficio, da cui risulta che l’immobile era affetto da vizi strutturali, che ben potevano essersi evidenziati solo nel corso della locazione e che non erano riconducibili all’omessa manutenzione del conduttore; che la situazione dell’immobile creava uno stato di pericolo per gli occupanti.

Quanto all’asserita, mancata comunicazione del conduttore dell’esistenza dei vizi, il CTU ha accertato che detta comunicazione – pur se inviata nell’immediato manifestarsi del degrado – non avrebbe inciso sull’entità dei costi di riparazione, trattandosi degli effetti di preesistenti vizi strutturali.

Il preminente rilievo attribuito dalla Corte di merito agli accertamenti del consulente di ufficio rispetto a quelli contenuti nella perizia di parte rientra nei poteri del giudice di valutare le prove e la loro attendibilità sulla base del suo libero convincimento.

Nè è consentito procedere in questa sede al riesame del merito della controversia e del giudizio della Corte di appello in ordine alla maggiore o minore attendibilità dei diversi elementi di prova.

4.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 436 cod. proc. civ., ed omessa pronuncia su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, sul rilievo che la Corte di appello ha accolto l’appello incidentale proposto dal F. contro il capo della sentenza di primo grado che ha compensato le spese, senza esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello medesimo, proposta dal ricorrente per il fatto che l’appello è stato tardivamente notificato con la comparsa di costituzione in appello il 3 settembre 2004, senza rispettare il termine minimo di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, fissata per il 17.9.2004: termine che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, veniva a scadere in data non successiva al 22 luglio 2004.

5.- Il motivo è fondato.

Va condiviso il principio per cui, in materia di locazioni, il termine per il deposito e per la notificazione dell’appello incidentale deve essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.

Vero è che il termine rilevante al fine dell’ammissibilità dell’appello non è quello della notificazione, quanto piuttosto quello del deposito dell’atto in Cancelleria (cfr. fra le tante Cass. civ. 4 agosto 2004 n. 14952; 16 febbraio 2005 n. 3069; 4 agosto 2006 n. 17765; Cass. civ. Sez. 3, 3 agosto 2005 n. 16236; Cass. civ. Sez. 3, 22 maggio 2007 n. 11888) e che, nella specie, il ricorrente non specifica in quale data sia avvenuto il suddetto deposito. Poichè tuttavia la comparsa contenente l’appello incidentale reca la data del 30 agosto 2004, è da escludere che essa sia stata depositata entro il termine di legge.

L’appello incidentale doveva essere quindi dichiarato inammissibile.

4.- In accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha accolto l’appello incidentale.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

L’inammissibilità dell’appello comporta che la sentenza di primo grado rimane confermata, perchè passata in giudicato, nella parte in cui ha compensato le spese.

Considerato l’esito della controversia, si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del grado di appello e del presente giudizio.

PQM

La corte di cassazione accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto da F.V.. Compensa le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA