Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13210 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 29/10/2015, dep. 27/06/2016), n.13210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10504-2013 proposto da:

N.H. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTINA SECCIA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO in persona del

Direttore Generale Dott. B.R., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ERNESTO PANNI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4127/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/12/2012, R.G.N. 4190/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato CRISTINA SECCIA;

udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Dott. N.H., laureatosi in Romania in educazione fisica e dello sport, adì il Tribunale di Como lamentando l’illegittimità del diniego oppostogli dalla competente Asl alla sua richiesta di registrazione del detto titolo di studio, necessaria poter esercitare l’attività di fisioterapista.

Dopo che il Tribunale adito, con sentenza del 18.12.2003, ebbe accertato e dichiarato il suo diritto alla richiesta registrazione, condannando la Asl a provvedere, quest’ultima, in data 24.2.2004, eseguì il richiesto incombente.

Avendo il N. deciso di svolgere la propria attività presso il comune di (OMISSIS), ove, a quel tempo, era in vigore un sistema di assistenza sanitaria diverso da quello applicato sul territorio nazionale – basato, in particolare, su una convenzione con le Casse Malati Svizzere, che prevedeva compensi assai più remunerativi rispetto a quelli assicurati dal SSN – egli si dolse del fatto che la Asl non si fosse prontamente attivata al fine di consentirgli l’accreditamento presso la Cassa svizzera, ottenuto soltanto in data 5.7.2004.

Tanto premesso, egli convenne dinanzi allo stesso Tribunale di Como la Asl, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni –

quantificati forfettariamente in 20 mila Euro al mese, per l’ingiusto ritardo con il quale la convenuta aveva reso possibile il detto accreditamento.

Il giudice adito respinse la domanda, ritenendo non provato l’obbligo della Asl di garantire il sollecito espletamento e la conseguente definizione della pratica di convenzionamento con l’istituto elvetico.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dall’attore, la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina boria N. ha proposto ricorso sulla base di 8 motivi di censura.

Resiste la Asl di Como con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio iura novit curia sancito dall’art. 113 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Con il terzo motivo, si denuncia error in procedendo per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per difetto di motivazione.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 37, D.P.R. n. 616 del 1980, artt. 2 e 3, L.R. Lombardia n. 31 del 1997, art. 1 e art. 15, comma 8.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 1218 c.c., per mancato adempimento agli obblighi del c.d. “contatto sociale” della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 2043 c.c. e ulteriore, omesso esame di un fatto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, sono del tutto privi di pregio.

L’impianto motivazionale della sentenza impugnata appare a questa Corte, difatti, del tutto condivisibile, oltre che scevro da vizi logico-giuridici, nella parte in cui ha ritenuto, in conformità con il dictum del giudice di primo grado, che l’attore appellante avrebbe dovuto provare l’esistenza di un obbligo giuridico, gravante sulla Asl convenuta, a garantire il sollecito espletamento e la sollecita definizione della pratica di convenzionamento affinchè i clienti potessero usufruire gratuitamente delle prestazione del N. secondo il sistema sanitario svizzero, mentre tale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, in uno con il denunciato ritardo, non era stato riscontrato, con conseguente, mancato assolvimento del relativo onere probatorio da parte dell’istante, poichè il coacervo di provvedimenti normativi indicati e (pedissequamente riprodotti in seno all’odierno ricorso) risultavano del tutto silenti in ordine al preteso quanto indimostrato obbligo giuridico di provvedere nei sensi e nei tempi pretesi dall’odierno ricorrente in capo all’ente sanitario.

Nessuna delle censure oggi mosse dal ricorrente alla sentenza d’appello coglie, pertanto, nel segno, volta che tutti i motivi di ricorso appaiono irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

I restanti motivi, afferenti al quantum debeatur della pretesa risarcitoria, restano assorbiti nel rigetto delle censure che precedono.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 9200,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, li 29 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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