Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13210 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato

BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CINQUANTA ERASMO PATRIZIO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

VILLA EUROPA ALL’EUR SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio

dell’avvocato TARTAGLIA FURIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4243/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23.5.08, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 27 aprile 2010, G.I. chiede a questa Corte la cassazione della sentenza depositata il 27 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di rigetto delle domande di accertamento della natura subordinata del suo rapporto di collaborazione, quale ostetrica e puericultrice presso la clinica privata della s.r.l. Villa Europa all’EUR dal febbraio 2001 al maggio 2005, con le conseguenti richieste di differenze retributive, calcolate sulla base del C.C.N.L. per i dipendenti di case di cura private.

La società intimata resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Anzitutto si rileva che le censure in esso contenute, riferibili alla violazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e alla erronea valutazione del materiale probatorio acquisito in sede di accertamento della natura subordinata o autonoma (professionale o parasubordinata) della collaborazione, non sono state ricondotte a singoli motivi di ricorso.

Inoltre, con riguardo ai pretesi vizi di violazione e falsa applicazione della legge, sono formulati nel corpo del ricorso due quesiti di diritto (che, a norma dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile al ricorso ratione temporis, delimitano l’ambito della relativa censura e dalla cui esistenza e pertinenza dipende l’ammissibilità della stessa).

Col primo quesito viene chiesto se “la mancata prova di un rapporto libero professionale attenua o meno l’onere della prova circa la subordinazione, laddove l’esistenza del rapporto libero professionale tende a negare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Recte la mancata prova del rapporto libero professionale è prova per converso del fatto contrario esistenza del rapporto di lavoro dipendente”.

Col secondo quesito, viene chiesto “se per qualificare un rapporto che le parti non hanno documentato per iscritto il modo in cui il compenso sia stato concordato di volta in volta, deve farsi riferimento, precipuo riferimento al contratto sottoscritto e ad uno solo degli indici distintivi ovvero a tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza per distinguere la locatio operis dalla locatio operarum”.

Ambedue i quesiti non sono pertinenti (il secondo è anche poco comprensibile, per un qualche refuso, nella prima parte) rispetto al reale contenuto della sentenza impugnata.

Questa, infatti, valutando il materiale probatorio disponibile, ha valorizzato il programma contrattuale elaborato per iscritto tra le parti, ritenuto come relativo ad un rapporto di lavoro autonomo e, procedendo alla verifica degli elementi di fatto e circostanze relative allo svolgimento dello stesso, non ha rinvenuto elementi sufficienti a contrastare lo schema contrattuale prescelto.

Tale verifica, relegando a meri indizi secondari il fatto che la prestazione fosse avvenuta all’interno dell’azienda e in coordinamento con la Casa di cura – in quanto riferibili, particolarmente con riguardo al tipo di rapporto considerato (essendo indifferente se svolto presso imprese private o pubbliche), anche ad un rapporto autonomo, soprattutto se svolto secondo i moduli della c.d. parasubordinazione – e rilevando, a contrario, la variabilità del compenso complessivo percepito mese per mese (ancorchè rapportato alle ore espletate), quale indice (anch’esso secondario) di relativa indipendenza rispetto al potere organizzativo dell’imprenditore, ha concentrato la propria attenzione (sempre sul piano dell’accertamento dell’eventuale deviazione dal programma contrattuale) sul dato relativo al rispetto o non, da parte della prestatrice, di un tempo di lavoro definito dall’impresa nell’ambito delle proprie esigenze organizzative e nel perseguimento dei propri fini economici.

Su tale piano, la Corte ha indicato l’esistenza di una sola testimonianza a sostegno della tesi della dipendenza dalle direttive organizzative aziendali, mentre altre due l’avevano sostanzialmente esclusa, ritenendo pertanto non superata, nell’analisi dell’esecuzione del rapporto di lavoro, la prova derivante dal tenore del relativo contratto.

Non è pertanto corretto affermare che la Corte territoriale ha limitato solo ad alcuni degli indicatori, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per i casi di difficile qualificazione, l’analisi diretta all’accertamento della natura del rapporto o non ha tenuto conto dell’elemento decisivo dell’inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale, perchè tali indicatori possono essere variabili in relazione al tipo di rapporto considerato e l’inserimento della prestazione nella organizzazione aziendale può o non avvenire, a seconda dei casi, mediante lo strumento giuridico della subordinazione.

Non appare infine pertinente la censura di cui al primo quesito, avendo la società costantemente dedotto la natura autonoma del rapporto mentre l’onere della prova della natura subordinata dello stesso gravava, secondo le regole, su chi l’affermava, quindi sul ricorrente.

Le censure di diritto sono pertanto inammissibili.

Quanto poi alla concreta valutazione delle prove da parte dei giudici della Corte territoriale, trattasi di un giudizio di merito ad essi riservato, censurabile in questa sede di legittimità unicamente sotto il profilo della coerenza logico – formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte al riguardo, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i fatti della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).

Nel caso in esame, la ricorrente, attraverso il richiamo di alcuni documenti e di alcune testimonianze, opera sostanzialmente una diversa valutazione del fatti rappresentati in giudizio alla luce delle risultanze istruttorie, valorizzando indicatori accantonati o diversamente valutati sul piano ponderale dai giudici di merito e ridimensionando i dati di fatto da essi ritenuti rilevanti.

Tali censure non incidono sul tessuto logico della motivazione relativamente a fatti decisivi in ordine alla soluzione della controversia, ma propongono sostanzialmente a questa Corte l’adozione di un giudizio di fatto diverso da quello operato dai giudici di merito, in tal modo eccedendo i poteri assegnati dall’Ordinamento processuale al giudice di legittimità”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

La G. ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo pertanto infondato il ricorso, che va respinto, con la condanna della ricorrente a rimborsare le spese di questo giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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