Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1321 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. II, 22/01/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 22/01/2021), n.1321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19917/2019 proposto da:

O.S., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato

il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda di protezione internazionale proposta da O.S. innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione di Campobasso, nelle forme del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del rilascio di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Il ricorrente dichiarò di essere nato nel (OMISSIS) e di aver studiato a (OMISSIS), nella regione dell’Edo State e che, a seguito di un attacco terroristico da parte del gruppo estremista di (OMISSIS), i genitori avevano perso la vita. Era quindi andato a vivere da un’amica che lo maltrattava e, per tale ragione, era fuggito dalla Nigeria, e, dopo un periodo trascorso in Libia, era giunto in Italia.

1.2. La domanda venne rigettata in via amministrativa e, con Decreto 23 maggio 2019, anche in sede giurisdizionale.

1.3. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse una situazione di persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; nel rigettare la richiesta di protezione sussidiaria, ha affermato che non sussisteva in Nigeria una situazione di violenza indiscriminata, in quanto gli attentati da parte di (OMISSIS) erano tenuti sotto controllo da parte delle forze governative; non ha ravvisato i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, non sussistendo un pericolo di vita in caso di rimpatrio nè le altre ragioni rappresentate dal ricorrente.

2. Per la cassazione del citato decreto ha proposto ricorso O.S. sulla base di quattro motivi.

2.1. Il Ministero degli interni è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 3, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c) e comma 5”, si deduce che il Tribunale abbia svolto un’indagine lacunosa in ordine alle condizioni del paese di provenienza e non abbia approfondito il periodo della permanenza in Libia, così pervenendo ad un errato giudizio sulla credibilità del ricorrente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in quanto il Tribunale non avrebbe svolto alcuna indagine sul paese di provenienza al fine della valutazione del danno grave in caso di rientro.

2.1. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

2.2. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prevede che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo (…) sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale”.

2.3. Il Tribunale, senza compiere alcun indagine in ordine alle condizioni del paese di provenienza del ricorrente, ha apoditticamente affermato che il gruppo di (OMISSIS), autore di un attentato terroristico nel corso del quale avevano perso la vita i genitori del ricorrente, fosse controllato dalle forze governative. Ha aggiunto, sempre senza alcun richiamo alle COI, che in Nigeria non sussistesse una situazione equiparabile ad una guerra civile ma che vi fossero unicamente degli scontri tra bande terroristiche controllate dal Governo centrale.

2.4. Sussiste, pertanto, una violazione di legge, che si riverbera sia sulla valutazione della credibilità, sia sulla sussistenza di una situazione di conflitto indiscriminato, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

3. Va dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, perchè il giudice non avrebbe svolto alcuna indagine sul paese di origine al fine del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per non aver il giudice di merito sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione Territoriale.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2 Non può essere impugnato in sede di legittimità il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Cassazione civile sez. I, 17/06/2020, n. 11756).

4.3. Vanno, pertanto accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, va dichiarato assorbito il terzo ed inammissibile il quarto; il decreto impugnato va cassato e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo ed inammissibile il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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