Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1321 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1321 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 21472-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

3361

DELLA ROVERE ALESSANDRO;

Nonché da:

intimato –

Data pubblicazione: 22/01/2014

DELLA

ROVERE

ALESSANDRO

C.F.

dlllsn67r04h501n,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1502/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2007 R.G.N.
2352/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
ì
rigetto di entrambi i ricorsi.

contro

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 12.9.07,
dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine al
contratto di lavoro stipulato tra il Della Rovere e la società Poste
Italiane in data 16.12.98 per esigenze eccezionali ex art. 8 del
c.c.n.l. 1994 e successivi accordi sindacali; l’esistenza tra le parti
tale data, conclarifiatído la società Poste al pagamento delle
retribuzioni dalla costituzione in mora (8.5.01) e neí limiti di un
triennio decorrente dalla cessazione di fatto del rapporto
(23.4.02).
Per la cassazione propone ricorso la società Poste, affidato a
quattro motivi.
Resiste il Della Rovere con controricorso, contenente ricorso
incidentale affidato ad undici motivi, poi illustrati con memoria.
Motivi della decisione
Debbono pregiudizialmente riunirsi i ricorsi proposti avverso la
medesima sentenza ex art. 335 c.p.c.
1. Con il primo ed il secondo motivo la società Poste denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 23 L. n. 56 del 1987; degli
artt. 1362 e seguenti c.c. nonché omessa ed insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
lamentando che la Corte di merito, in contrasto con le norme
richiamate, non considerò adeguatamente che con la delega
contenuta nel citato art. 23, le parti sociali erano libere di
individuare nuove e diverse ipotesi di assunzione a tempo
determinato, senza altri limiti se non quello dell’osservanza di un
limite percentuale dei lavoratori da assumere, sicché le
pattuizioni collettive erano sottratte dal sindacato giurisdizionale,
e segnatamente in ordine all’esistenza di un nesso causale tra le
ragioni di assunzione e la singola stipula del contratto a tempo
determinato.
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di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da

Lamenta inoltre che i giudici di merito non avevano
adeguatamente considerato che nessun limite temporale, sino
all’entrata in vigore del d.lgs n. 368 del 2001, poteva essere
imposto alle pattuizioni sindacali delegate.
2. I motivi, che stante la loro connessione possono essere
congiuntamente trattati, risultano infondati.

collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto
a tempo determinato ex art. 23 L. n. 56 del 1987, soggette ai
requisiti di cui all’art. 1 L. n.230 del 1962, ma solo che esse
avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche
esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui
al c.c.n.l. 26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.
L’assunto risulta assolutamente rispettoso dell’autonomia
negoziale collettiva, che, delegata alla individuazione di nuove
ipotesi di assunzione a tempo determinato, è parimenti libera di
stabilire una loro scadenza temporale.
Come efficacemente chiarito da Cass. 9 aprile 2008 n. 9259 e
quindi da Cass. 28 ottobre 2010 n. 22015, l’art. 23 della legge n.
56 del 1987, nel consentire alla contrattazione collettiva di
individuare nuove ipotesi rispetto a quelle previste dalla legge n.
230 del 1962, non impone di fissare contrattualmente dei limiti
temporali alla facoltà di assumere lavoratori a tempo
determinato, ma, ove un limite sia stato invece previsto, la sua
inosservanza determina la illegittimità del termine apposto.
Nella specie la limitata efficacia temporale degli accordi
intervenuti all’interno della società Poste risulta rispettosa
dell’autonomia negoziale collettiva ed in linea col consolidato
orientamento di questa Corte (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006
n.13458, Cass.20 gennaio 2006 n.1074, Cass.3 febbraio 2006
n.2345, Cass. 2 marzo 2006 n.4603), secondo cui dall’esame dei
vari accordi in materia si evince che le parti sociali autorizzarono
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La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni

la stipula di contratti a tempo determinato per le causali di cui
all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, sino al 30 aprile 1998.
Da ciò consegue l’assorbimento della censura inerente la prova,
in tesi non dovuta, del nesso causale tra le esigenze individuate
dai contraenti collettivi e la singola assunzione.
3.- Con il terzo motivo la società Poste denuncia violazione e falsa
Lamenta che ai fini della condanna al risarcimento dei danni in
tesi patiti dal lavoratore, è necessario che questi provi il danno
subito e che abbia offerto formalmente la sua prestazione
lavorativa e che il datore di lavoro l’abbia illegittimamente
rifiutata.
Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se per il principio di corrispettività della prestazione,
il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità
del contratto a termine stipulato, ha diritto al pagamento delle
retribuzioni solo dalla data di riammissione in servizio, slavo che
abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente
la prestazione lavorativa nel rispetto degli arti. 1206 e seguenti
c. c.” .
Il quesito, e con esso il motivo (Cass. sez.un. 9 marzo 2009 n.
5624), è inammissibile, non contenendo alcuno specifico
riferimento la caso di specie.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “Il quesito
di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare:
a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al
giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto
applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie. È, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un
quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e
semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di
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applicazione degli artt. 1217 e 1233 c.c.

una determinata disposizione di legge”, Cass. 17 luglio 2008 n.
19769. In termini: Cass. ord. n. 19892 del 25 settembre 2007,
secondo cui “È inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod.
proc. civ., il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si
risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della
violazione di legge denunziata nel motivo”.

dal Della Rovere.
Con esso il lavoratore denuncia una vizio di motivazione su di un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in particolare circa i
limiti del risarcimento del danno spettante alla ricorrente a
seguito dell’interruzione di fatto del rapporto, erroneamente
determinato dalla Corte di merito nell’arco di un triennio. A tal
riguardo si duole anche della violazione dell’art. 1226 c.c., per
avere la sentenza impugnata proceduto illegittimamente ad una
valutazione equitativa del danno, nonché della violazione degli
artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c. per aver fatto ricorso ad un criterio
presuntivo (quello della reperibilità di nuova occupazione nel
suddetto lasso temporale), ed ancora degli artt. 1218, 1223,
1225, 1227 e 2697 c.c. per aver sempre erroneamente limitato
la misura risarcitoria nell’ambito del riferito arco temporale, ed
ancora degli artt. 113, 114 e 432 c.p.c. per avere la sentenza
impugnata determinato il dovuto secondo equità, anziché in base
ai principi che derivano dalla dichiarata esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato, violando così anche gli artt. 2094 e 2099
c.c.
Osserva al riguardo la Corte che le conseguenze economiche
derivanti dall’accertata nullità del termine apposto al contratto di
lavoro sono ormai disciplinate dall’art. 32, commi 5 0 , 6° e 7° della
legge 4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010,
dichiarato direttamente applicabile ai giudizi in corso (anche di

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5. Deve a questo punto esaminarsi il ricorso incidentale proposto

legittimità) da questa Corte (Cass. n. 2112 \ 11) e costituzionalmente legittimo da C. Cost. 11 novembre 2011 n. 303.
Tali norme stabiliscono che (comma 5): Nei casi di conversione
del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore
di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed

fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge
15 luglio 1966, n. 604.
Comma 6: In presenza di contratti ovvero accordi collettivi
nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo
indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine
nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo
dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.
Comma 7: Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano
applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a
tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione
della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un
termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle
relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi
dell’articolo 421 del codice di procedura civile.
L’art. 1, comma 13, della L. 28 giugno 2012 n. 92 ha poi stabilito
che “La disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che
l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito
dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e
contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del
termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il

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un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di

giudice

abbia

ordinato

la ricostituzione del rapporto di

lavoro”.
Trattandosi di interpretazione autentica, anche tale norma è
evidentemente retroattiva.
6.- Avendo nella specie la Corte di merito condannato la società
Poste al risarcimento del danno in misura inferiore a 12
rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, il quale
provvederà, nei limiti del divieto di reformatio in peius (Cass. n.
2044\13; n. 1843\13; n. 11787/2012; n. 11464/2012; n.
11159/2012; n. 8852/2012; n. 8305/2012), alla determinazione
del dovuto ex art. 32, comma 5, L. n. 183 \ 10, avuto riguardo ai
criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
statuendo anche in ordine alle spese, ivi comprese quelle del
presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed accoglie
quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre
2013

mensilità, la sentenza impugnata deve dunque cassarsi, con

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