Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1321 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 20/01/2011), n.1321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.D.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Russo

Luigi, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli,

depositata in data 20 ottobre 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato ha depositato la seguente relazione:

“Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza depositata in data 30 ottobre 2009, ha dichiarato inammissibile l’istanza dell’Avvocato R.D.A. volta ad ottenere la liquidazione del compenso spettante per l’attivita’ professionale svolta in favore di L.R.S..

Il Tribunale ha rilevato che il difensore aveva allegato alla istanza copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Avellino il 15 marzo 2002 ed ha quindi ritenuto che la liquidazione spettasse all’Autorita’ che aveva emesso il provvedimento di ammissione.

Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso l’Avvocato R.D.A., affidato ad un unico motivo, depositato nella cancelleria del giudice a quo il 17 novembre 2009.

Anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina ne’ una questione di competenza ne’ una nullita’, ma puo’ giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennita’ ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte. L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilita’ e di procedibilita’ dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa da un giudice penale, e’ stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno.

Il ricorso puo’ quindi essere trattato in camera di consiglio”;

che la richiamata relazione e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, atteso che il ricorso non e’ stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA