Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1321 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1321 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3609/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente contro
GEFIM s.r.I., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Fimiani,
con domicilio eletto in Roma, via Calderini 68, presso la dott.ssa
Patrizia Finelli;
-controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 196/29/09, depositata il 16 dicembre 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
-l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro
la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania
(Ctr), di conferma della sentenza di quella provinciale in relazione a

Data pubblicazione: 19/01/2018

una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo della
dichiarazione Modello Unico presentata dalla contribuente per l’anno
2000;
– in particolare il Fisco, per quanto ancora rilevi in questa sede, ha
contestato il riporto di un credito Iva rinveniente da precedenti

la dichiarazione;
– la sentenza ha ritenuto che l’omissione in cui era incorsa la
contribuente non pregiudicava il diritto di detrazione, in quanto esso
era stato acquisito con l’annotazione delle fatture nei registri Iva e
risultava «incontrovertibilmente» sulla base della documentazione
contabile;
– la sentenza rilevava ancora che l’iscrizione a ruolo della maggiore
imposta, in quanto conseguente al disconoscimento del credito
avrebbe richiesto l’emissione dell’avviso di rettifica, che nella specie
era invece mancata;
– contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi, cui la contribuente ha reagito con
controricorso.
Considerato che:
– il

ricorso,

contrariamente

a

quanto

eccepito

dalla

controricorrente, è tempestivo, in quanto il giorno 31 gennaio 2011,
allorché esso fu avviato per la notificazione a mezzo del servizio
postale era l’ultimo utile ex art. 327, comma primo, c.p.c., tenuto
conto della sospensione dei termini nel periodo feriale per la durata
(45 giorni) stabilita dalla norma applicabile ratione temporis;
– il primo motivo di ricorso denuncia la sentenza, in relazione
all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., “violazione e falsa
applicazione degli art. 28, 30 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 Contraddittoria motivazione”, per avere la Ctr ammesso in detrazione

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annualità (1997, 1998 e 1999) per le quali non era stata presentata

il credito Iva rinveniente da annualità per le quali non era stata
presentata la dichiarazione;
– secondo la ricorrente, in questa ipotesi, non resta al ricorrente
altra via che quella di chiedere il rimborso;
– il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo,

– con l’appello l’Ufficio aveva dedotto che, nella dichiarazione per
l’anno 2000 (oggetto del controllo) il contribuente non aveva indicato
il credito rinveniente dall’anno 1999 compensato nel modello F24
(pari a C 17.770,61), avendo omesso la compilazione dell’apposito
rigo della dichiarazione;
-su tale deduzione, riguardante una parte della pretesa, la Ctr ha
omesso qualsiasi pronuncia;
– il ricorso è inammissibile;
– la Ctr conclude la motivazione con il seguente rilievo:
«Aggiungasi che, nel caso di specie, non è stato emesso alcuna
avviso di rettifica, in contrasto con l’orientamento della Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 12762/06, giustamente
richiamata dai primi giudici, ha sancito tale incombenza nel caso di
iscrizione della maggiore imposta conseguente al disconoscimento
dell’Iva a credito»;
– tale affermazione, intesa a negare la legittimità dello strumento
utilizzato per il recupero dell’imposta, esprime una

ratio decidendi

sufficiente da sola a giustificare la decisione negativa per
l’amministrazione sull’intera materia controversa, incluso l’aspetto a
cui è riferito l’error in procedendo di cui al secondo motivo;
– ne consegue da ciò l’inammissibilità del ricorso, in forza del
principio che quando «la sentenza sia sorretta da una pluralità di
ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e
logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa
impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di

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n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;

interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta
definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso
potrebbe produrre l’annullamento della sentenza» (Cass. n.
9752/2017; conf. n. 2108/2012);
-le spese seguono la soccombenza:

dichiara

inammissibile il ricorso;

condanna

la ricorrente al

pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in C 5.000,00, oltre rimborso spese
forfetarie in misura del 15°h e accessori di legge.
Roma 25 settembre 2017.
Il Presidente

P.Q.M.

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