Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13209 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 30/06/2020), n.13209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8700/19 proposto da:

-) Q.M., elettivamente domiciliato a Lecco, v.le Filippo

Turati n. 71, presso l’avvocato Raffaele Rigamonti, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 12.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Q.M. (nella procura alle liti: ” Q.”), cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il (OMISSIS) perchè, avendo estorto un rapporto sessuale ad una donna ricattandola, era stato minacciato di morte dai familiari di quest’ultima;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento Q.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 12.2.2019;

il Tribunale ritenne che:

-) il richiedente, avendo commesso nel suo paese un reato grave, non poteva beneficiare dello status di rifugiato, giusta la previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, comma 1;

-) il racconto del richiedente asilo era incerto ed incoerente;

-) in ogni caso lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi, perchè i fatti narrati dal richiedente, oltre ad essere inattendibili, non evidenziavano comunque alcuna persecuzione, nè minaccia di trattamenti inumani o degradanti;

-) la protezione sussidiaria di cui all’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè il (OMISSIS) è uno dei paesi più maturi e stabili dell’Africa centro-occidentale, ed ivi non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (il Tribunale cita otto diverse Coi, tra cui Croce Rossa, il Dipartimento di Stato USA, l’EASO);

-) la protezione umanitaria, infine, non poteva essere concessa in quanto:

a) da un lato, il richiedente non aveva allegato, a sostegno della domanda di protezione umanitaria, fatti diversi da quelli dedotti a fondamento delle domande di protezione maggiore e ritenuti inveritieri dal Tribunale;

b) dall’altro, non esisteva alcuna radicamento del richiedente asilo in Italia, il quale non lavorava, nè aveva uno stabile alloggio, nè aveva imparato la lingua italiana;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da Q.M. con ricorso fondato (formalmente) su tre motivi;

il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte rileva, in via preliminare, che la notifica del ricorso è nulla.

Essa infatti, è stata eseguita all’indirizzo roma.mailcertavvocaturastato.it, il quale è diverso dall’indirizzo, risultante dal registro denominato “(OMISSIS)”, previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7 e dal registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dal del medesimo Decreto n. 179 del 2012, art. 16 ter: e cioè l’indirizzo (OMISSIS).

Nondimeno, poichè per quanto si dirà il ricorso è infondato, esigenze di celerità ed il ricorso al criterio c.d. “della ragione più liquida” consentono di evitare un ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (ex multis, Sez. 2 – Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01).

2. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2729 c.c.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale ha fondato il giudizio di inverosimiglianza del racconto sul presupposto che l’odierno ricorrente avrebbe commesso la violenza sessuale, in conseguenza della quale era fuggito dal suo paese, all’una di notte, per poi abbandonare il luogo dove il fatto venne commesso soltanto alle sei del mattino; sostiene il ricorrente che tale circostanza “non risulta riportata nel verbale d’udienza del 30 luglio 2018”, e che per questa ragione il decreto impugnato sarebbe “affetto da una violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

Dopo aver affermato ciò, l’illustrazione del motivo si conclude affermando che il ricorrente, essendo fuggito dal suo paese per aver commesso un reato, non poteva ovviamente avere con sè la copia di una eventuale denuncia sporta a suo carico dalle parti offese, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Per quanto attiene la violazione dell’art. 115 c.p.c., il motivo è inammissibile in quanto la violazione di tale norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01, in motivazione).

2.2. Per quanto attiene la violazione dell’art. 2729 c.c. essa può essere dedotta in sede di legittimità solo prospettando un cosiddetto vizio di sussunzione (e cioè che il giudice, dopo aver egli stesso reputato non gravi, non precisi o non concordanti indizi a sua disposizione, ne abbia nondimeno tratto comunque una prova presuntiva): situazione all’evidenza non ricorrente nel nostro caso.

3. Col secondo motivo il ricorrente censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto che l’odierno ricorrente non potesse fruire dello status di rifugiato, per avere commesso dal suo paese un reato grave. Questa valutazione viene censurata sotto due profili:

-) il Tribunale non aveva considerato che il richiedente asilo non risultava nè condannato, nè tantomeno imputato per il reato da lui stesso dichiarato alla commissione territoriale;

-) in ogni caso lo status di rifugiato non poteva essergli negato perchè, in caso di rimpatrio, rischiava di essere imputato per un reato punito con la pena di morte, prevista dall’art. 376, paragrafo 2, c.p. (OMISSIS).

3.1. Il motivo è inammissibile per la sua irrilevanza.

Infatti, in conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso, passa in giudicato la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non attendibile e non veritiero il racconto del richiedente asilo.

Sicchè, esclusa la veridicità dei fatti narrati, viene meno la possibilità per il ricorrente di invocare, a fondamento della domanda di protezione, il rischio di essere condannato a morte nel proprio paese.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

4.1. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA