Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13209 del 25/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15106 – 2013 R.G. proposto da:

T.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Silvio Pellico, n. 24, presso lo studio dell’avvocato

Giuseppe Valvo che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Antonella Fonnesu ed all’avvocato Cesarina Cerboni lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.L. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Panama, n. 68, presso lo studio dell’avvocato

Giuseppe Lomonaco, che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Gaetano Guelì la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso – ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, – la sentenza

del tribunale di Piacenza n. 712 dei 14/20.9.2011;

udita la relazione nella camera di consiglio del 1 marzo 2017 del

consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex artt. 1168 e 1171 c.c. al tribunale di Piacenza T.M. esponeva che la sorella, T.M.L., nel mese di settembre del 2001 aveva dato corso a lavori direttamente incidenti sulle porzioni di comune proprietà di un’unità immobiliare, ovvero a lavori di demolizione di un locale adibito a bagno e di realizzazione di una scala di accesso alla mansarda di proprietà esclusiva della resistente; che i lavori, ancorchè realizzati in forza di un’apposita previsione dell’atto di divisione del 24.4.1981, erano stati tuttavia eseguiti allorchè l’avverso diritto si era estinto per non uso; che conseguentemente, in dipendenza della sopravvenuta caducazione dell’originaria facoltà, i lavori avevano comportato la menomazione del suo compossesso e della sua comproprietà.

Chiedeva che l’adito giudice pronunciasse i necessari provvedimenti ex art. 1171 c.c. ovvero che lo reintegrasse nel compossesso.

Resisteva T.M.L.; instava per il rigetto dall’avverso ricorso.

A conclusione della fase a cognizione sommaria l’adito giudice denegava ogni tutela interdittale.

All’esito della fase a cognizione piena, con sentenza n. 712/2011 il tribunale di Piacenza rigettava le domande tutte – pur la domanda di risarcimento del danno – dell’attore e lo condannava alle spese di lite.

Proponeva appello T.M..

Resisteva T.M.L..

Con ordinanza n. 409/2013 la corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. l’esperito gravame.

Avverso la sentenza di prime cure T.M. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

T.M.L. ha depositato controricorso; chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La controricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1073 c.c. in relazione all’art. 1029 c.c., comma 1, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 1029 c.c., comma 2.

Deduce che, contrariamente all’assunto del primo giudice, la clausola 5 di cui all’atto divisionale del 24.4.1981 prefigura giusta il disposto dell’art. 1029 c.c., comma 2, una mera servitù per vantaggio futuro con effetti immediati sol di natura obbligatoria; che invero alla data del rogito divisionale “mancava uno dei presupposti della servitù, cioè il fondo servente su cui sarebbe andata a gravare la servitù” (così ricorso, pag. 12).

Deduce conseguentemente che, allorquando, nei mesi di settembre – ottobre 2001, sono stati effettuati i lavori di costruzione della scala e di demolizione del bagno, il diritto personale di controparte era ampiamente prescritto in dipendenza del decorso dell’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c.; che la natura propriamente personale dell’avverso diritto ne ha determinato l’estinzione sin dal 1991, sicchè del tutto ininfluente sarebbe il riconoscimento che egli ricorrente ne avrebbe asseritamente operato negli anni 1999 – 2000.

Con il secondo motivo il ricorrente – subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., e art. 2945 c.c., comma 1.

Deduce che il preteso riconoscimento del diritto di parte avversa e la susseguente presunta interruzione del corso dell’asserita ventennale prescrizione si sono supposti avvenuti a seguito di lettera in data 14.3.2000 inoltrata dal suo legale al legale di controparte; che nondimeno il proprio legale era sicuramente privo del potere di rappresentarlo in sede sostanziale.

Deduce quindi che, “non essendo intervenuto alcun atto interruttivo del corso della prescrizione (…), quando la signora T. (…) ha demolito il bagno in comproprietà con il fratello ed ha costruito la scala di accesso alla mansarda (…), ha agito illegittimamente, essendo il suo diritto di servitù ormai prescritto” (così ricorso, pag. 17).

Con il terzo motivo il ricorrente – subordinatamente al mancato accoglimento del primo e del secondo motivo – denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., art. 2945 c.c., comma 1, e art. 2727 c.c..

Deduce innanzitutto che, contrariamente all’assunto del primo giudice, la missiva in data 14.3.2000 indirizzata dall’avvocato Cerboni, suo difensore, al difensore di controparte aveva carattere riservato, “anche se non porta la scritta “riservata e personale”” (così ricorso, pag. 19).

Deduce inoltre che la medesima missiva, siccome finalizzata alla bonaria soluzione delle dispute concernenti la gestione della casa paterna, per nulla rileva quale riconoscimento dell’avverso diritto, viepiù se debitamente valutata alla stregua del suo complessivo tenore e non già di talune singole affermazioni.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073 o 2946 c.c. e la conseguente violazione dell’art. 1170 c.c..

Deduce che la prescrizione dell’avverso diritto comporta l’illegittimità dell’operato di T.M.L. e dunque il buon fondamento delle pretese in origine azionate.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1170 c.c., u.c..

Deduce che, acclarata l’illegittimità dell’operato della sorella, il ripristino dello status quo ante deve avvenire in conformità allo stato dei luoghi antecedente al compimento degli eseguiti interventi di demolizione.

Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto) il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2059 c.c..

Deduce che l’illegittimo operato della sorella la obbliga a risarcire i danni non patrimoniali cagionati; che segnatamente “la privazione dell’uso del secondo bagno (…) ha causato gravi disagi che hanno comportato un peggioramento della qualità della vita” (così ricorso, pagg. 24 – 25).

Va respinto il primo motivo di ricorso.

Si evidenzia previamente, che in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei propri assunti, riprodurre nel ricorso più o meno integralmente il testo dell’atto divisionale del 24.4.1981 e non già limitarsi a trascrivere il solo dettato della clausola 5 (cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito).

Si evidenzia d’altro canto che le censure che il motivo in disamina veicola, danno corpo, in primo luogo, ad una “questione” ermeneutica (“la sentenza impugnata ha ritenuto che con la clausola si fosse costituito a favore di T.M.L. (…) un diritto reale”: così ricorso, pag. 10).

E si traducono, in secondo luogo, nella sostanziale disapprovazione del giudizio “di fatto” cui il tribunale di Piacenza ha atteso (“nel nostro caso: fondo servente saranno le due rampe di scala che potranno essere costruite nell’area di risulta dalla demolizione del bagno in prosecuzione delle sottostanti rampe di scale già esistenti (…); fondo dominante sarà la mansarda di proprietà della signora T.; vantaggio futuro sarà ala maggiore comodità (…)”: così ricorso, pag. 12).

In parte qua conseguentemente il motivo de quo agitur si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini si evidenzia ulteriormente quanto segue.

In relazione al primo profilo esplicano ovviamente valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ovvero l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3 nè la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Su tale scorta l’interpretazione patrocinata dal tribunale di Piacenza è in toto inappuntabile, giacchè non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale e risulta sorretta da motivazione esaustiva e coerente.

Segnatamente, da un lato, il tribunale ha esplicitato che “in base alla lettura del contenuto di tale clausola, unitamente al resto dell’atto, considerato l’assetto generale che con esso veniva dato alla proprietà già comune, non può esservi dubbio che il diritto ivi previsto abbia la natura di vero e proprio diritto reale e, in particolare, di una servitù prediale di passaggio” (così sentenza impugnata, pag. 6), altresì soggiungendo che inizialmente vi era stata prospettazione in tal senso da parte dello stesso T.M. (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).

Segnatamente, dall’altro, gli assunti del ricorrente si risolvono nella pura e semplice prospettazione della diversa ed antitetica soluzione esegetica, ancorata ad una differente qualificazione dello stato dei luoghi.

In relazione al secondo profilo l’iter motivazionale che sorregge il dictum del tribunale analogamente risulta appieno ineccepibile, congruo ed esaustivo.

Segnatamente il tribunale ha opinato per la natura reale del diritto per cui è controversia, opportunamente correlando le oggettive caratteristiche del diritto alle specificità dello stato dei luoghi (“sussistono (…) l’alienità dei due fondi servente e dominante (…) e l’utilitas per la proprietà T.M.L., la quale poteva ottenere un nuovo e più comodo accesso alla mansarda”: così sentenza impugnata, pag. 6).

In ogni caso si evidenzia che la differenza tra le due fattispecie previste rispettivamente dall’art. 1029 c.c., commi 1 e 2, risiede in ciò che nel primo caso, servitù per un vantaggio futuro del fondo dominante, esistono tutti gli elementi necessari per la costituzione della servitù, vale a dire sia il fondo servente che quello dominante e la sola particolarità nella fattispecie è che il vantaggio (utilitas) per il fondo dominante non è attuale, ma verrà in essere in avvenire; nel secondo caso, servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, invece, all’atto del negozio costitutivo manca uno dei presupposti della servitù, e cioè l’edificio, da costruirsi in seguito, a cui favore opererà la servitù, ovvero il fondo favorito, ancora da acquistare (cfr. Cass. 4.8.1988, n. 4833; Cass. 7.4.2000, n. 4346).

E si evidenzia, ancora, che la circostanza per cui per l’esercizio della servitù siano necessarie delle opere non esclude, di per sè, l’effetto reale immediato del titolo perchè, quando non si tratta di servitù costituita a vantaggio o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, la possibilità di immediato ed effettivo esercizio della servitù non è condizione della sua esistenza (cfr. Cass. 30.1.1995, n. 1083).

In tal guisa, contrariamente all’assunto del ricorrente, la fattispecie de qua ricade nella previsione dell’art. 1029 c.c., comma 1: ciò che nel caso di specie difetta non è il fondo servente, sibbene il prolungamento della scala, ovvero la possibilità di immediato ed effettivo esercizio della servitù, cioè l’attualità dell’utilitas.

Dal carattere reale del diritto di T.M.L. discende naturaliter l’operatività della prescrizione per non uso ventennale ex art. 1073 c.c.. Strettamente connessi sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Il che ne suggerisce la disamina simultanea.

Ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta, del pari in via preliminare, che in ottemperanza alla regola dell’ “autosufficienza” del ricorso per cassazione ben avrebbe dovuto analogamente il ricorrente, onde consentire a questa Corte il riscontro dei suoi assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo della missiva in data 14.3.2000 (cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849).

Si rappresenta in ogni caso che questa Corte spiega quanto segue.

In primo luogo, che il riconoscimento del diritto da parte di cuì colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, di cui è menzione nell’art. 2944 c.c., non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere il credito o, siccome nella fattispecie, l’altrui diritto di servitù (a tal ultimo riguardo cfr. Cass. 5.7.2013, n. 16861, secondo cui, in tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l’interruzione del termine ventennale stabilito dall’art. 1073 c.c. può essere determinata dal riconoscimento del proprietario del fondo servente); cosicchè il riconoscimento può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr. Cass. (ord.) 2.12.2010, n. 24555; Cass. 23.2.2010, n. 4324; Cass. 16.12.1982, n. 6941).

In secondo luogo, che, perchè possa ritenersi sussistente il riconoscimento previsto dall’art. 2944 cod. civ. quale atto interruttivo della prescrizione non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univocamente, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto (cfr. Cass. 12.4.1983, n. 2593).

In terzo luogo, che la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821).

Alla stregua delle riferite indicazioni giurisprudenziali la valutazione del primo giudice parimenti è, in parte qua agitur, in toto inappuntabile, del tutto coerente ed esaustiva.

Si rappresenta segnatamente che il tribunale ha atteso al riscontro della condotta nel complesso tenuta dal ricorrente in epoca “antecedente all’instaurazione del presente giudizio ed al decorso del termine prescrizionale del diritto della convenuta” (così sentenza impugnata, pag. 8).

In questo quadro la disamina della “corrispondenza stragiudiziale tra i legali delle due parti” (così sentenza impugnata, pag. 8), in particolare della missiva in data 14.3.2000 inoltrata dall’avvocato Cerboni all’avvocato Castagnetti, ha costituito un tassello della più ampia valutazione operata (“non si vuole affermare che la citata lettera dell’Avv. Cerboni (e la specifica frase riportata) costituisca essa stessa il riconoscimento del diritto da parte del sig. T., bensì si vuole evidenziare che essa fornisca la prova documentale del comportamento tenuto dall’attore nel corso degli anni, (…) incompatibile con la) negazione del diritto della sorella”: così sentenza impugnata, pag. 9), valutazione nel cui ambito il primo giudice ha avuto cura di rimarcare che T.M. “non manifestava alcuna volontà contraria a tale esercizio, ma avanzava pretese soltanto sulle modalità attuative delle opere da eseguire” (così sentenza impugnata, pag. 8).

Al contempo, in linea con l’insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 15.3.2007, n. 5982) ed in considerazione della natura giuridica del riconoscimento dell’altrui diritto (che, se si concreta in una dichiarazione, ha natura di una dichiarazione di scienza e non di un atto negoziale), il tribunale ha correttamente puntualizzato che al riconoscimento non si applicano le regole proprie dei negozi giuridici dettate in tema di volontà e di rappresentanza.

Strettamente connessi sono il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso.

Siffatti motivi ad ogni modo vanno respinti.

Ed invero, disconosciuta l’intervenuta prescrizione – ex art. 1073 c.c., comma 1, – del diritto reale di servitù di T.M.L., il suo operato si rivela appieno legittimo, sicchè non si configura a suo carico alcun obbligo nè di ripristino dello status quo ante nè di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente sofferti.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 6.6.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, T.M., a rimborsare alla controricorrente, T.M.L., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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