Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13209 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4680/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6/06/08, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data 20 aprile 2010, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 27 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di condanna della società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 e successive integrazioni “per esigenze eccezionali…” – al contratto di lavoro intercorso con C.P. decorrente dal 12 giugno 1999.

Coi motivi è stata dedotta:

a – la violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23;

b – la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 del C.C.N.L. 26.11.1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001 in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg.;

c – il vizio di motivazione in ordine alla fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare alla data del 30.4.1998 il termine finale di efficacia dell’accordo nazionale 25.9.97.

La lavoratrice, regolarmente intimata, ha resistito alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il relatore designato, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, ha redatto una relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e il Presidente ha disposto la relativa trattazione in camera di consiglio.

Dopo la notifica di tale relazione e dell’avviso della data dell’adunanza Al in camera di consiglio, è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti il 1 marzo 2011.

Essendo conseguentemente venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso, questo va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di questo giudizio, nello spirito dell’accordo raggiunto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato in data 20 aprile 2010, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 27 aprile 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado di condanna della società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 e successive integrazioni “per esigenze eccezionali…” – al contratto di lavoro intercorso con C.P. decorrente dal 12 giugno 1999.

Coi motivi è stata dedotta:

a – la violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 e della L. n. 56 del 1987, art. 23;

b – la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 del C.C.N.L. 26.11.1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001 in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg.;

c – il vizio di motivazione in ordine alla fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare alla data del 30.4.1998 il termine finale di efficacia dell’accordo nazionale 25.9.97.

La lavoratrice, regolarmente intimata, ha resistito alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il relatore designato, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, ha redatto una relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e il Presidente ha disposto la relativa trattazione in camera di consiglio.

Dopo la notifica di tale relazione e dell’avviso della data dell’adunanza Al in camera di consiglio, è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti il 1 marzo 2011.

Essendo conseguentemente venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso, questo va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di questo giudizio, nello spirito dell’accordo raggiunto.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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