Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13208 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 30/06/2020), n.13208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7800/19 proposto da:

-) A.B.J., elettivamente domiciliato a Lecco, Via Turati

n. 71, presso l’avvocato Raffaele Rigamonti, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 11.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.B.J., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di aver lasciato il (OMISSIS) dopo che, avendo soccorso una persona ferita la quale perdeva sangue, venne accusato da alcuni passanti di essere stato lui l’autore del ferimento, e di avere di conseguenza lasciato il (OMISSIS) per timore di essere ucciso;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento A.B.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 11.2.2019;

il Tribunale ritenne che:

-) il racconto del richiedente asilo era vago, incerto ed incoerente;

-) in ogni caso lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi, perchè i fatti narrati dal richiedente, oltre ad essere inattendibili, non evidenziavano comunque alcuna persecuzione, nè minaccia di trattamenti inumani o degradanti;

-) la protezione sussidiaria di cui all’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè il (OMISSIS) è uno dei paesi più maturi e stabili dell’Africa centro-occidentale, ed ivi non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (il Tribunale cita l’enciclopedia Treccani edizione on-line; il sito Web di freedom in the World; il sito Web “(OMISSIS)”);

-) la protezione umanitaria, infine, non poteva essere concessa in quanto:

a) da un lato, il richiedente non aveva allegato, a sostegno della domanda di protezione umanitaria, fatti diversi da quelli dedotti a fondamento delle domande di protezione maggiore e ritenuti inveritieri dal Tribunale;

b) dall’altro, non esisteva alcun radicamento del richiedente asilo in Italia, nè a tal fine potevano rilevare le occupazioni svolte nel centro di accoglienza, le quali avevano l’unico scopo di “rispondere all’esigenza di garantire al richiedente protezione condizione di vita dignitose sino all’esaurimento della procedura”;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.B.J. con ricorso fondato su due motivi;

il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte rileva, in via preliminare, che la notifica del ricorso è nulla.

Essa infatti, è stata eseguita all’indirizzo (OMISSIS), il quale è diverso dall’indirizzo, risultante dal registro denominato “(OMISSIS)”, previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7 e dal registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dal medesimo Decreto n. 179 del 2012, art. 16 ter: e cioè l’indirizzo (OMISSIS).

Nondimeno, poichè per quanto si dirà il ricorso è infondato, esigenze di celerità ed il ricorso al criterio c.d. “della ragione più liquida” consentono di evitare un ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (ex multis, Sez. 2 -, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01).

2. Col primo motivo il ricorrente, formalmente prospettando la violazione dell’art. 738 “c.c.”, si duole del fatto che il Tribunale, nel corso della udienza, si è limitato a chiedere all’odierno ricorrente la semplice conferma di quanto riportato nel verbale redatto dalla commissione territoriale, senza aver compiuto alcuna ulteriore attività istruttoria.

2.1. Il motivo è infondato.

A pagina 2, settimo capoverso, del decreto impugnato, si legge infatti che “il giudice incaricato della trattazione ha proceduto all’audizione del ricorrente”.

Tale affermazione, che non è stata oggetto di censura da parte del ricorrente, rende palese che il Tribunale non ha affatto chiesto al ricorrente di confermare il verbale delle dichiarazioni rese dinanzi alla commissione territoriale, ma ha proceduto a una nuova ed integrale audizione.

3. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2008, art. 35 bis (recte, “25” del 2008). Nella illustrazione del motivo si afferma che la decisione sarebbe viziata dal fatto che la commissione territoriale non avrebbe trasmesso al Tribunale “il materiale raccolto nel corso della procedura in sede amministrativa”, e quindi sia il fascicolo contenente il verbale delle dichiarazioni rese dall’interessato, sia la videoregistrazione “e l’ulteriore materiale a disposizione della commissione stessa”.

3.1. Il motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente, infatti, non spiega in alcun punto del ricorso attesa quali fossero la natura, il contenuto e la decisività del “materiale” non trasmesso al Tribunale.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

4.1. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA