Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13208 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15098 – 2013 R.G. proposto da:

B.A. – c.f. (OMISSIS) – (quale figlio ed erede di

B.G. e T.P.) elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Nizza, n. 92, presso lo studio dell’avvocato Nicola Luigi Arleo che

lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., M.L., T.L., TI.FL.,

I.I., T.E., C.E., V.L. (in proprio

e quale erede di T.F.), TI.GI. (quale erede di

T.F.), T.M.D. (quale erede di

T.F.), T.N. (quale erede di T.F.),

T.T. (quale erede di T.F.), T.E. (in

proprio e quale erede di D.L.S.), D.L.A.

(quale erede di D.L.S.), D.L.F. (quale erede

di D.L.S.), D.L.L. (quale erede di

D.L.S.);

– intimati –

avverso la sentenza n. 794/2012 della corte d’appello de L’Aquila,

udita la relazione nella camera di consiglio del 1 marzo 2017 del

consigliere Dott. ABETE Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 15.12.1996 Ti.Fl., + ALTRI OMESSI

Esponevano che con atto per notar Vi. del 2.6.1981 essi attori ed i convenuti avevano acquistato in comune e pro indiviso da Di.Ge.Do. due appezzamenti di terreno in (OMISSIS), della superficie di ettari 1.12.60; che non è era stato possibile addivenire alla divisione amichevole in difetto di accordo tra essi comproprietari.

Chiedevano che si facesse luogo allo scioglimento della comunione con assegnazione a ciascun condividente di una porzione corrispondente alla sua quota ed in ipotesi di non comoda divisibilità che fosse disposta la vendita all’incanto dei terreni.

Si costituivano T.P. e B.G.; dichiaravano di non opporsi alla divisione.

Si costituivano T.L., T.G. e M.L.; parimenti non si opponevano alla divisione.

Espletata c.t.u., in data 19.1.2005 veniva depositato il supplemento alla relazione di consulenza d’ufficio, supplemento disposto “in considerazione delle eccezioni sollevate da parte convenuta con riferimento al progetto di divisione redatto dal c.t.u.” (così sentenza d’appello, pag. 2).

Con sentenza n. 615/2006 il tribunale di Teramo rigettava le contestazioni alla c.t.u. formulate da T.P. e B.G. e condannava i medesimi convenuti alle spese della fase contenziosa del giudizio divisionale e della seconda consulenza d’ufficio; con separata ordinanza disponeva per la vendita del compendio immobiliare.

Interponevano appello B.G., in proprio e quale erede di T.P., nonchè B.A., quale figlio ed erede di T.P., “deducendo l’erroneità della pronuncia di primo grado che aveva condiviso le valutazioni del c.t.u. rigettando le osservazioni del c.t. di parte (…)” (così sentenza d’appello, pag. 2).

Si costituivano T.G., + ALTRI OMESSI

Non si costituivano T.E. e T.F..

Con sentenza n. 794/2012 la corte d’appello de L’Aquila rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.

Esplicitava, tra l’altro, la corte, che il primo giudice aveva esposto “con dovizia di argomentazioni, fondate su corretti e condivisibili ragionamenti logici e giuridici, i motivi per cui le contestazioni di parte convenuta sono state disattese e ritenute invece valide le conclusioni del c.t.u.” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.A., quale figlio ed erede di B.G. e di T.P.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

T.G., + ALTRI OMESSI

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1112, 1114, 1116, 718, 720, 727 e 728 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittoria, insufficiente ed illogica motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che il tribunale dapprima e la corte di merito dipoi hanno erroneamente ritenuto di condividere le considerazioni e le conclusioni del c.t.u. e di disattendere le osservazioni del consulente di parte; che i giudici di merito hanno disconosciuto la comoda divisibilità dei cespiti “con motivazione del tutto incongrua ed insufficiente” (così ricorso, pag. 17); che “nel caso di specie come evidenziato dal c.t.p. vi è la possibilità di una divisione diversa da quella prospettata dal c.t.u., e (…) una tale divisione potrebbe comunque far conseguire agli interessati un maggior valore economico, mentre la vendita comporterebbe loro una ineluttabile riduzione di profitto” (così ricorso, pag. 19).

Deduce quindi che “si rende necessario il rinnovo della c.t.u. per la predisposizione di un nuovo progetto divisionale” (così ricorso, pag. 19).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 1766 del 1927, artt. 1, 11, 12 e 24, del R.D. n. 332 del 1928, artt. 39 e 41, della L. R. Abruzzo n. 25 del 1988, artt. 1, 6, 7 e 10 e succ. modificazioni e della L.R. Abruzzo n. 6 del 2005, art. 99; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittoria, insufficiente ed illogica motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che la sentenza impugnata “è viziata anche nell’aver disposto la vendita all’asta di beni demaniali (…), come risulta dal provvedimento del Commissario Regionale per il riordino degli Usi civici in Abruzzo, depositato all’udienza del 13/11/2007” (così ricorso, pag. 20); che siffatta circostanza costituisce un elemento ulteriore ai fini del rinnovo della c.t.u..

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 90 e segg. c.p.c. e 713 e segg. c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittoria, insufficiente ed illogica motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che nei giudizi di divisione le spese processuali vanno poste a carico della massa.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la falsa applicazione di norme sul procedimento ed il difetto di motivazione.

Deduce che il difensore di D.L.S. ha dichiarato il decesso del suo assistito con la comparsa conclusionale depositata il 12.4.2011; che pertanto la corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo, sicchè tutti gli atti successivi e la stessa statuizione di seconde cure sono nulli.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c..

Deduce che il procedimento, all’esito del quale la corte territoriale ha fatto luogo alla correzione dell’impugnata sentenza, è viziato, “perchè celebrato senza la necessaria partecipazione di tutte le parti e cioè degli eredi di D.L.S. nonchè della sig.ra T.E. e T.F.” (così ricorso, pag. 24); che di conseguenza “la stessa ordinanza di correzione è viziata” (così ricorso, pag. 24).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la falsa applicazione di norme sul procedimento, la violazione dell’art. 132 c.p.c., il difetto di motivazione.

Deduce che la sentenza d’appello è nulla; che la corte abruzzese ha omesso la dichiarazione di contumacia e l’indicazione nell’epigrafe della sentenza “degli appellati T.E. e T.F. nonostante fossero stati regolarmente citati in giudizio” (così ricorso, pag. 24).

Si premette, in relazione all’istanza formulata con la memoria depositata in data 17.2.2017, che in dipendenza dell’inevitabile rigetto – siccome si dirà – del ricorso a questo Giudice del diritto ben può prescindersi dalla necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 c.p.c., ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.T., per il quale la notifica del ricorso non avrebbe avuto buon esito (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento).

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Si evidenzia previamente che tale motivo si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che B.A., con tale mezzo di impugnazione, censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte de L’Aquila ha atteso (“la Corte d’Appello avrebbe potuto escludere la divisione proposta dal c.t.p. soltanto dopo aver accertato (motivato) in concreto sull’esistenza dei pesi eccessivi derivanti dalla situazione di condominio”: così ricorso, pagg. 17 – 18).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Da un canto, che, in tema di scioglimento di una comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 7961).

Dall’altro, che il concetto di comoda divisibilità di un immobile, a cui fa riferimento l’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (cfr. Cass. 30.7.2004, n. 14540).

In questi termini l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente coerente ed esaustivo.

Segnatamente la corte distrettuale ha con argomentazioni inappuntabili e congrue condiviso i rilievi del primo giudice, che, a sua volta, in aderenza agli esiti della c.t.u., aveva disconosciuto la comoda divisibilità dei cespiti in comunione (in particolare l’ausiliario d’ufficio aveva escluso “la comoda divisibilità laddove, come nel caso di specie, il compendio in comunione sia formato in parte da terreni agricoli e in parte da terreni a vocazione edificatoria” (così sentenza d’appello, pag. 4) ed aveva prospettato che le assegnazioni operabili sarebbero state “assolutamente inservibili per qualsivoglia edificazione” (così sentenza d’appello, pag. 4)).

E ciò tanto più che i motivi di appello riflettevano pedissequamente le censure alla relazione di c.t.u. già formulate dal consulente tecnico di parte appellante (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

In ogni caso si tenga conto dei seguenti ulteriori rilievi.

In primo luogo, che la consulenza di parte, ancorchè confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. Cass. 29.1.2010, n. 2063; cfr. Cass. 11.7.1983, n. 4712, secondo cui il giudice di merito può disattendere senza particolare confutazione la consulenza tecnica di parte, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obiettivamente l’attendibilità).

In secondo luogo, che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355).

Il secondo motivo non merita seguito.

E difatti il profilo che la relativa disamina involge, è del tutto nuovo rispetto al thema disputandum e di prime e di seconde cure (cfr. Cass. 13.9.2007, n. 19164, secondo cui nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio).

Se ne ha puntuale riscontro alla luce e della ricostruzione dell’iter processuale e delle motivazioni di cui al dictum di secondo grado.

D’altra parte, B.A. non ha fornito, in ossequio alla regola dell’ “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancita all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dimostrazione alcuna di aver puntualmente dedotto la quaestio de qua nei pregressi gradi di merito (si tenga conto che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità qualora sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alla regola dell’ “autosufficienza”: cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20405).

Tanto, ben vero, a prescindere dalla “singolarità” della deduzione de qua agitur: si assume che “i beni gravati da uso civico non sono suscettibili di essere venduti, l’incommerciabilità comporta che (…)” (così ricorso, pag. 21) e ciò nondimeno si invoca la divisione di appezzamenti di terreno validamente ed efficacemente acquistati con l’atto per notar Vi. del 2.6.1981.

Del pari non merita seguito il terzo motivo.

Si rappresenta che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti (cfr. Cass. 24.2.1986, n. 1111).

In quest’ottica, con riferimento alla condanna, in prime cure, alle spese della fase contenziosa del giudizio divisionale e della seconda relazione di c.t.u., in toto sono da condividere gli assunti della corte territoriale secondo cui la rimessione al collegio era stata determinata dalla mancata approvazione del progetto divisionale in dipendenza delle contestazioni formulate da T.P. e B.G., sicchè il rigetto delle contestazioni integrava soccombenza processuale, e secondo cui il supplemento di c.t.u. si era imposto in considerazione delle eccezioni sollevate dagli stessi convenuti.

Nella medesima ottica inoltre appieno si legittima la condanna alle spese di seconde cure in dipendenza del rigetto del gravame (cfr. Cass. 18.10.2001, n. 12758, secondo cui la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall’attore e dal convenuto, nonchè alle conclusioni precisate a verbale).

In questi termini è evidentemente del tutto ingiustificata la prospettazione del ricorrente a tenor della quale “le osservazioni e note critiche poste dai sig.ri B.G. e T.P. non sono assolutamente risultate superflue ed inutili e sono state svolte nel comune interesse al fine quindi di giungere ad una congrua ed equa divisione” (così ricorso, pag. 22).

Parimenti è destituito di fondamento il quarto motivo.

E’ sufficiente rimarcare che a pagina 12 della comparsa conclusionale depositata in grado d’appello il 12.4.2011 l’avvocato Lupini Maurizio per nulla ha dichiarato “l’intervenuto decesso del suo assistito sig. D.L.S.” (così ricorso, pag. 23).

Invero il tenore in parte qua agitur della comparsa conclusionale è esattamente di segno contrario.

Quivi si legge testualmente: “a quest’ultimo proposito va rilevato che il procuratore costituito si è astenuto dal dichiarare l’evento, sicchè il giudizio deve ritenersi regolarmente proseguito”.

Ovviamente, ai fini dell’interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 300 c.p.c., produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l’evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti (cfr. Cass. 28.5.2012, n. 8494).

Va respinto il quinto motivo.

E’ sufficiente il rinvio all’insegnamento di questa Corte secondo cui il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: infatti, dall’art. 288 c.p.c., comma 4 è espressamente prevista la impugnabilità delle parti corrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione (cfr. Cass. 5.5.2004, n. 8543; Cass. sez. un. 12.3.2004, n. 5165).

Va respinto il sesto motivo.

Analogamente è sufficiente il rinvio agli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero il rinvio all’insegnamento secondo cui l’omessa declaratoria di contumacia del convenuto non costituitosi non determina nullità della sentenza, nè rappresenta elemento, da solo, sufficiente per dedurne la mancata prova del perfezionamento della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, trattandosi di mera irregolarità sanabile con il procedimento di correzione di errore materiale (cfr. Cass. 14.12.2010, n. 25238).

Ovvero il rinvio all’insegnamento secondo cui la mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurando un mero errore materiale, emendabile con l’apposita procedura (cfr. Cass. 20.6.2000, n. 8364).

Si badi che lo stesso ricorrente ha dato atto che T.E. e T.F. erano “stati regolarmente citati in giudizio” (così ricorso, pag. 24).

Gli intimati non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Il ricorso è datato 4.6.2013. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, B.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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