Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13208 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A. (OMISSIS), ricorrente che non ha depositato

il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

25.2.09, depositata il 03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Mauro Ricci (per delega avv.

PULLI Clementina) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con controricorso notificato in data 8/9 aprile 2010, l’INPS chiede la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso col quale R.A. ha chiesto la cassazione della sentenza depositata il 3 marzo 2009 della Corte d’appello di Torino, che le aveva negato il diritto all’integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia attribuitale dall’INPS dal 1 luglio 1987, in assenza del numero minimo di contributi previsto presso la gestione a carico della quale ella aveva chiesto la liquidazione della pensione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza r depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg., con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso non risulta depositato nei termini di legge.

Esso va pertanto trattato in camera di consiglio per essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Risultando dalla attestazione della cancelleria che il ricorso non è stato depositato, esso va dichiarato improcedibile, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, come effettuato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’INPS Le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA