Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13207 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2808/2006 proposto da:

EMMEQUATTRO DI MARCHESIN LUCIA & C SAS (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato

ONGARO Franco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TONETTO GIANCARLO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTO TIME DI D VENTUROLI & M VIVIANI & C SNC

(OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MERCURIO FRANCESCO con delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1385/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 25/05/2005; depositata l’11/08/2005;

R.G.N. 706/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato COGLITORE EMANUELE (per delega Avvocato MANZI

LUIGI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Ge.i.po., proprietaria di un immobile in (OMISSIS), concesso in locazione alla s.n.c. Autotime di D. Venturoli e M. Viviani & C. ad uso autofficina, ha venduto l’immobile stesso alla s.a.s. Emmequattro di Lucia Marchesin & C..

La Autotime ha esercitato il diritto di riscatto ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 39.

Emmequattro ha resistito, assumendo essersi trattato di vendita in blocco di tre appartamenti, in relazione alla quale non sussiste diritto di prelazione del conduttore.

Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda di riscatto.

Con sentenza n. 1385/2005, notificata il 22 novembre 2005, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado.

Emmequattro propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste Autotime con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sul rilievo che nella copia ad essa notificata dell’atto manca l’autenticazione della firma del rappresentante legale della società che ha conferito la procura al difensore.

La firma della parte risulta infatti regolarmente autenticala nell’originale dell’atto, e la copia notificata al resistente contiene l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente: attestazione che è da ritenere sufficiente a dimostrare sia il fatto che l’atto proveniva dal difensore munito di mandato speciale, sia il fatto che la procura è stata conferita in data anteriore alla notificazione del ricorso (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 15 gennaio 2007 n. 636; Cass. civ. Sez. 1^, 17 maggio 2007 n. 11513).

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 ed omessa o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto dimostrato il fatto che la conduttrice svolgeva attività a diretto contatto con il pubblico, in mancanza di ogni prova.

1.1.- Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha accertato che la conduttrice svolgeva all’interno del locale attività di gestione di un’autofficina ed ha correttamente rilevato che si tratta di attività che di per sè comporta continui contatti con una clientela indifferenziata, costituita da coloro che accedono all’officina per la riparazione dei loro automezzi, senza che occorra specifica dimostrazione.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di diritto (non meglio precisate) ed ancora vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha riconosciuto il diritto di prelazione in favore del conduttore, sebbene si sia trattato di vendita in blocco, in quanto la proprietaria ha contestualmente venduto tre unità immobiliari costituenti un complesso unitario a piano terra, composto da tre locali e da un corridoio. L’asserita autonomia del locale venduto ad Autotime sarebbe frutto di un abuso edilizio, realizzato mediante la costruzione di un muro divisorio dal corridoio comune.

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha accertato, con valutazione in fatto adeguatamente motivata e non suscettibile di riesame in questa sede, che sì è trattato non di vendita in blocco di un complesso immobiliare indifferenziato, ma di vendita cumulativa di tre unità immobiliari autonome e distinte l’una rispetto all’altra, e che in una di esse era incorporato il corridoio, che è stato venduto unitamente al locale.

L’ipotetica abusività della separazione è da ritenere irrilevante, dovendosi avere riguardo alla situazione dell’immobile ed all’autonomia delle sue diverse parti quali di fatto si presentavano alla data della vendita.

3.- Il terzo motivo è inammissibile, perchè generico e privo dei requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 4.

La ricorrente non indica le norme di legge che ritiene violate dalla sentenza impugnata, nè le questioni di diritto che intende sottoporre all’esame della Corte di cassazione, nè i profili in relazione ai quali la motivazione sarebbe stata omessa.

Si limita a svolgere generiche considerazioni sul fatto che “il prezzo dovuto” sarebbe maggiore di quello fissato dal primo giudice:

circostanza che di per sè sola integra questione di merito, non censurabile in sede di legittimità.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari. Oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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