Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13207 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 30/06/2020), n.13207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3861/19 proposto da:

-) T.K., elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso

l’avvocato Alessia Berticelli, che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 17.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

marzo 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.K., cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di aver lasciato il Mali perchè, dopo la morte del padre, aveva litigato con uno zio per questioni ereditarie, e temeva di essere ucciso dallo zio, che praticava sortilegi;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento T.K. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, all’art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con Decreto 17 dicembre 2018;

il Tribunale ritenne che:

-) il racconto del richiedente asilo presentava alcuni elementi contraddittori;

-) in ogni caso lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui alle ipotesi previste dal D.L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi, perchè i fatti narrati dal richiedente, oltre ad essere inattendibili, non evidenziavano comunque alcuna persecuzione, nè minaccia di trattamenti inumani o degradanti;

-) la protezione sussidiaria di cui all’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nella regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (il Tribunale cita due rapporti, ambedue del 2018, tratti dal sito Web “(OMISSIS)”);

-) la protezione umanitaria, infine, non poteva essere concessa in quanto:

a) da un lato, il richiedente non aveva allegato, a sostegno della domanda di protezione umanitaria, fatti diversi da quelli dedotti a fondamento delle domande di protezione maggiore;

b) in considerazione dei rilievi già svolti circa l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)), non sussistevano i presupposti oggettivi per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in particolare il rischio di una effettiva compromissione dei diritti inviolabili, nel caso di rientro nel mali;

c) il richiedente non aveva conseguito alcun effettivo radicamento in Italia;

d) il ricorrente aveva comunque una moglie ed una figlia residenti in (OMISSIS);

e) la non credibilità dei fatti narrati dal ricorrente, circa le cause che avevano dato origine alla migrazione, non consentivano di affermare che l’espatrio fosse dovuto alla necessità di sottrarsi ad una situazione di grave violazione individuale di diritti umani;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da T.K. con ricorso fondato (formalmente) su quattro motivi;

il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, se pur formalmente unitario, contiene plurime censure sintetizzabili come segue.

Con una prima censura il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha reputato inattendibile il suo racconto. Deduce che il Tribunale, prima di arrivare a tale conclusione, avrebbe dovuto interrogarlo nuovamente, ed invoca a fondamento di tale allegazione la decisione della Corte di giustizia dell’unione Europea, in causa C560/14.

Detto ciò, il ricorso “vira” su una questione diversa, e cioè l’obbligo del Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti nel caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale (così il ricorso, pagg. 6 e seguenti).

Infine, con una terza censura (pagina 10 del ricorso) il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Deduce che la valutazione di credibilità del richiedente asilo non può essere “frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma deve essere il risultato di una valutazione svolta alla stregua dei criteri dettati dalla norma appena ricordata, la quale impone di tenere conto della situazione individuale del richiedente asilo e di acquisire informazioni sul contesto sociopolitico del paese di provenienza”.

1.1. Tutte e tre le censure sopra riassunte sono infondate.

In primo luogo, infondata è l’affermazione secondo cui il Tribunale, prima di poter pronunciare una sentenza in cui affermi l’inattendibilità del richiedente asilo, avrebbe sempre e comunque il dovere di interrogarlo personalmente.

Di tale obbligo, infatti, vanamente si cercherebbe il fondamento normativo.

Non pertinente è, a tal riguardo, il precedente richiamato dal ricorrente, ovvero la sentenza pronunciata da Corte giust., 9.2.2017, M. vs. Ireland, in causa C-560/14.

In detta sentenza, infatti, non si afferma affatto quel che il ricorrente pretende di farle dire, ma un principio ben diverso, e cioè che:

“deve essere organizzato un colloquio orale nel caso in cui l’autorità competente non sia oggettivamente in grado, sulla base degli elementi di cui dispone in seguito al procedimento scritto ed al colloquio orale del richiedente svoltosi nell’ambito dell’esame della sua domanda di asilo, di determinare con piena cognizione di causa se esistano fondati motivi di ritenere che tale richiedente, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e se egli non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese” (così il p. 49 della motivazione).

Situazione, quest’ultima, non ricorrente nel nostro caso, dal momento che il giudice di merito non ha affatto rigettato il ricorso per insufficienza della prova, ma al contrario ha ritenuto concretamente e positivamente accertata l’insussistenza dei rischi invocati dal ricorrente (così il decreto impugnato, p. 3).

1.2. La seconda censura è infondata per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che – come ripetutamente affermato da questa Corte – “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale.

Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero. (Sez. 1 -, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 – 05; Sez. 1 -, Ordinanza n. 3029 del 31/01/2019, Rv. 652410 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297 – 01).

1.3. La seconda ragione è che, in ogni caso, il Tribunale ha ritenuto il richiedente asilo inattendibile, e “l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U. E., 26 luglio 2017, in causa C348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione. (Sez. 1, Ordinanza n. 33858 del 19/12/2019, Rv. 656566 – 01).

1.4. Anche la terza delle censure sopra elencate è infondata.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, infatti, non impone affatto al Giudicante – al contrario di quanto mostra di ritenere il ricorrente l’obbligo di credere al richiedente asilo, quando questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda e non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate, ed in particolare di stabilire “se le dichiarazioni del richiedente (siano) coerenti e plausibili” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. (c));

Da ciò discendono tre conseguenze:

-) la prima è che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà mai dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto;

-) la seconda è che il giudizio sulla credibilità del richiedente asilo non è affatto a rime obbligate, e non sussiste alcun “diritto ad essere creduti” sol perchè si sia presentata una domanda di asilo il prima possibile o si sia fornito un racconto circostanziato (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 – 01);

-) la terza è che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. (c) lascia libero il giudice di merito di credere o non credere al richiedente asilo, secondo il suo prudente apprezzamento, che in quanto tale non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, Ordinanza n. 21283 del 9.8.2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 21128 del 7.8.2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge (assume violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), sia il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, richiamando all’uopo l’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella illustrazione del motivo si sostiene:

a) che il giudice di merito ha l’obbligo di acquisire informazioni aggiornate non solo sul paese di provenienza, ma anche sul paese di transito, quando il richiedente “si sia effettivamente radicato” in quest’ultimo paese;

b) che il Tribunale ha trascurato di considerare che l’odierno ricorrente aveva vissuto in Libia fin dall’anno 2005 ed ivi aveva costituito un nucleo familiare;

c) che il Tribunale aveva trascurato di considerare “la documentazione medica prodotta dal richiedente”, dalla quale emergeva che questi aveva subito un’aggressione in Libia, riportando in conseguenza di essa “gravi ferite”;

d) che se il Tribunale avesse approfondito la situazione sociopolitica della Libia avrebbe dovuto concludere che in questo paese esista una situazione di conflitto armato.

2.1. Il motivo è, in primo luogo, inammissibile, per l’oggettiva impossibilità di stabilire quale, tra le varie statuizioni contenute nella sentenza di merito, con tale motivo il ricorrente abbia inteso impugnare: se il rigetto della domanda di asilo; oppure il rigetto della domanda di protezione sussidiaria; od ancora il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

2.2. Ma quand’anche volesse qualificarsi il motivo ex officio nel senso che con esso il ricorrente abbia inteso censurare la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito, esso sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.

Il ricorrente, infatti, secondo quanto da lui stesso riferito (pagina 3, quarto capoverso, del decreto impugnato) ha dichiarato di aver lasciato il Mali per timore dei sortilegi che in suo danno avrebbe potuto praticare lo zio. Tale accertamento di fatto del Tribunale non è stato in questa sede censurato.

Ne consegue che, anche ad ammettere (ma il Tribunale non lo ha creduto) che l’odierno ricorrente fosse fuggito dalla Libia per evitare i rischi derivanti dal conflitto ivi scoppiato, non esistevano ragioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007 che gli impedissero di fare rientro in Mali.

E’, pertanto, irrilevante la circostanza che il Tribunale non abbia acquisito COI attendibili ed aggiornate circa la situazione in Libia, dal momento che, quale che fosse la situazione di tale paese, quella situazione non era rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria.

Questi principi sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte: consolidato, in particolare, è il principio secondo cui “nella domanda di protezione internazionale l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018, Rv. 651895 – 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018, Rv. 651868 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018, Rv. 648276 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 5581 del 28.2.2020).

3. Col terzo motivo il ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge (lamenta la violazione del D.Lgs. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sia il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, invocando al riguardo l’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella illustrazione del motivo sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto insussistente nella regione maliana di (OMISSIS) una situazione di violenza indiscriminata.

Lamenta che il Tribunale si sarebbe “limitato a citare solo due limitate fonti”; deduce che informazioni contrastanti emergono invece dal sito Web della “Fondazione Missioni Consolata ONLUS”; da un rapporto di Amnesty International 2017-2018 (dal quale emergevano “gravi minacce alla sicurezza nelle regioni settentrionali e centrali del paese”); dal rapporto 2018 Human Rights Watch; da un rapporto UNHCR del 2018; dal sito Web “(OMISSIS)”.

3.1 Nella parte in cui prospetta il vizio di “motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria” il motivo è ovviamente inammissibile, non essendo più tale censura consentita dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, salvo il caso di motivazione mancante “sinanche come segno grafico”, oppure totalmente incomprensibile od insanabilmente contraddittoria (Cass. sez. un. 8053/14), nessuno dei quali ricorre nella specie.

3.2. Nella parte restante il motivo è parimenti inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente, infatti, non indica mai, in alcun punto del ricorso, in quale fase processuale avrebbe prodotto le fonti da cui risulterebbe l’erroneità del giudizio compiuto dal Tribunale circa l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata, nè a quale fascicolo si trovino allegate, e con quale indicizzazione.

3.3. In ogni caso, anche a voler ritenere esatta e veridica la trascrizione dei brani riportati alle pagine 15-16 del ricorso, resta il fatto che in nessuna di tali fonti si fa espresso riferimento alla regione di (OMISSIS), l’unica presa in considerazione dal Tribunale, rispetto alla quale quest’ultimo ha escluso la sussistenza di un conflitto armato. Tale regione infatti si trova nel sud-ovest del paese, mentre non solo il Tribunale, ma anche una delle fonti invocate dal ricorrente, precisa che le “gravi minacce la sicurezza” sono concentrate nelle regioni settentrionali e centrali del paese.

4. Col quarto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale ha omesso di considerare che l’odierno ricorrente aveva trovato in Italia un’occupazione lavorativa, la quale sarebbe stata condizione di per sè sufficiente – questo il senso della censura – al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4.1. Il motivo è innanzitutto infondato in punto di fatto, dal momento che il Tribunale non ha affatto omesso di considerare le attività svolte in Italia dal ricorrente, ma ha ritenuto che esse in altro non consistessero se non nelle “tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza”, come tali non indicative di un effettivo radicamento.

In secondo luogo, il motivo sarebbe comunque infondato in iure perchè, a tutto concedere, lo svolgimento nel nostro Paese di un lavoro, da parte di chi abbia richiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari non rileva da solo e di per sè, in quanto la “vulnerabilità” richiesta a tal fine dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli (Sez. 1, Ordinanza n. 17832 del 3 luglio 2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17287 del 27.6.2019).

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

5.1 La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11 il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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