Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13207 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14872 – 2013 R.G. proposto da:

G.C. – c.f. (OMISSIS) – C.B. – c.f. (OMISSIS)

– C.C. – c.f. (OMISSIS) – C.R. – c.f. (OMISSIS)

– (tutti quali eredi di C.D.), C.A. – c.f.

(OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Errico Di Lorenzo e dall’avvocato

Angelo Coppola ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Nuova

Appia, n. 103, presso lo studio dell’avvocato Mariangela Zupa e

dell’avvocato Angelo D’Onofrio;

– ricorrenti –

contro

A.M. – c.f. (OMISSIS) – R.S. – c.f.

(OMISSIS) – R.C. – c.f. (OMISSIS) – R.N. – c.f.

(OMISSIS) – R.G. – c.f. (OMISSIS) – R.M.

– c.f. (OMISSIS) – A.A. – c.f. (OMISSIS) –

A.C.D. – c.f. (OMISSIS) – RE.GI. – c.f. (OMISSIS) –

A.R. – c.f. (OMISSIS) – R.A. – c.f. (OMISSIS) –

RA.AG. – c.f. (OMISSIS) – AM.AN.FE. – c.f. (OMISSIS)

– rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al

controricorso dall’avvocato Pasquale Colucci ed elettivamente

domiciliati in Roma, al piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio

dell’avvocato Stefania Steri.

– controricorrenti –

e

A.N., S.T.A., S.C.,

S.A., S.S..

– intimati –

avverso la sentenza n. 1268 dei 10.2/4.4.2012 della corte d’appello

di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 1 marzo

2017 del consigliere Dott. ABETE Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato in data 7 e 10.2.1997 So.Ma., quale coniuge superstite ed erede di Ra.An., + ALTRI OMESSI

Esponevano che erano eredi di R.S., deceduto ab intestato il 21.10.1955; che nell’asse relitto era ricompresa, tra l’altro, la quota di 1/3 di un vano terraneo con sottostante scantinato ed accessori e la quota di 1/3 di un terreno della superficie di are 17,07, siti in (OMISSIS), alla località “(OMISSIS)”.

Chiedevano che si dichiarasse e desse atto, in contraddittorio pur con A.N. e Ra.Ma., del diritto di comproprietà loro e del convenuto A.N. sul terreno suindicato e che si procedesse allo scioglimento della comunione con assegnazione ad essi attori ed al convenuto A.N. di un’estensione pari ad are 14,22 e ad A. e C.D. di un’estensione pari ad are 2,85, con condanna di questi ultimi al rilascio ed al risarcimento dei danni.

Si costituivano C.A. e C.D..

Deducevano che il loro dante causa, C.B., aveva posseduto il terreno animo domini, tant’è che avevano ottenuto decreto del pretore di Nola in data 16.1.1995 di riconoscimento dell’intervenuta usucapione della proprietà dell’intero fondo.

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda.

Con sentenza non definitiva n. 604/2002 il tribunale adito dichiarava il fondo alla località “(OMISSIS)” di proprietà degli attori e di A.N. per la quota di 5/6 e dei convenuti A. e C.D. per la quota di 1/6, dichiarava il diritto degli attori di ottenere la divisione del terreno mercè la formazione di due porzioni, corrispondenti, l’una, alla quota loro e di A.N., l’altra, alla quota di A. e C.D.; disponeva come da separata ordinanza per l’ulteriore corso del giudizio ai fini della formazione di un progetto di comoda divisione.

Con sentenza n. 1854/2007 la corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile il gravame proposto avverso la sentenza non definitiva n. 604/2002 da A. e C.D..

Espletata c.t.u., con sentenza n. 1448/2008 il tribunale di Nola attendeva alla divisione del fondo come da progetto del consulente d’ufficio e condannava i germani C. al rilascio delle porzioni eventualmente detenute e ricomprese nella frazione assegnata agli attori ed a A.N..

Avverso tale sentenza proponevano appello A. e C.D..

Resistevano gli originari attori; esperivano altresì appello incidentale condizionato.

Integrato il contraddittorio nei confronti di A.N. e degli eredi di Ra.Ma., con sentenza n. 1268/2012 la corte d’appello di Napoli dichiarava la contumacia di A.N., S.T.A., S.C., S.A. e S.S., rigettava l’appello principale, in tal guisa assorbito l’appello incidentale condizionato, confermava la gravata sentenza e condannava in solido gli appellanti principali alle spese del grado.

Esplicitava – la corte – che la morte di C.D., dichiarata “senza specificarne la data (…) fuori udienza, allo scadere del termine per il deposito delle memorie di replica” (così sentenza d’appello, pag. 10), senza che per giunta risultasse perfezionato il procedimento notificatorio merce allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, non valeva a determinare l’interruzione del processo.

Esplicitava inoltre che nel corso del giudizio di primo grado gli appellanti principali in nessun modo avevano addotto e prefigurato la non comoda divisibilità del terreno, sicchè integrava nuova eccezione in senso stretto il motivo di gravame con cui avevano censurato il primo dictum per aver acriticamente recepito le conclusioni del consulente circa la comoda divisibilità dell’immobile.

Esplicitava in ogni caso che il motivo di gravame era destituito di fondamento, giacchè l’indivisibilità del fondo certamente era da escludere.

Esplicitava in ordine all’istanza di attribuzione della proprietà dell’intero fondo con addebito dell’eccedenza formulata dagli appellanti principali con il secondo motivo di gravame che non ne ricorreva il presupposto dell’indivisibilità; che del resto, se il terreno fosse stato indivisibile, sarebbe stato da attribuire agli appellati, comproprietari per la maggiore quota di 5/6.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso G.C., + ALTRI OMESSI

A.M., + ALTRI OMESSI

A.N., + ALTRI OMESSI

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c., anche con riferimento all’art. 190 c.p.c., art. 24 Cost. e art. 6 C.E.D.U.; la nullità della gravata sentenza.

Deducono che, contrariamente all’assunto della corte di merito, nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata alla controparte successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., deve senz’altro essere dichiarata l’interruzione del processo, “non potendo trovare applicazione l’art. 300 c.p.c., comma 4, seconda parte” (così ricorso, pagg. 12 – 13).

Deducono conseguentemente che la violazione delle norme in tema di interruzione ha cagionato la nullità della impugnata sentenza.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. anche con riferimento all’art. 149 c.p.c., e art. 170 c.p.c., comma 4, art. 24 Cost. e art. 6 C.E.D.U.; la nullità della sentenza d’appello ex art. 156 e ss. c.p.c..

Deducono che nessuna rilevanza riveste “la mancata indicazione nell’istanza ex art. 300 c.p.c. del 31 gennaio 2012 della data del decesso di C.D., avvenuto (…) il 15.01.2011” (così ricorso, pag. 15).

Deducono che neppure riveste valenza la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo posta di notificazione dell’istanza ex art. 300 c.p.c.; che difatti, per un verso, l’istanza ex art. 300 c.p.c. è stata consegnata nei termini di legge all’ufficiale giudiziario, per altro verso, a seguito del deposito dell’originale dell’istanza nel fascicolo di parte, attraverso il meccanismo dello scambio di cui all’art. 170 c.p.c., comma 4, il destinatario dell’atto aveva comunque acquisito conoscenza dell’istanza di interruzione.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1116, 718 e 720 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia.

Deducono che l’eccezione di non comoda divisibilità del cespite dividendo non può considerarsi nuova in appello.

Deducono che l’affermazione della comoda divisibilità del terreno da dividere “non si è basata su una dettagliata disamina dei vari elementi di giudizio, risultanti dagli atti e su di un’analitica valutazione di tutte le condizioni, economiche e strutturali, attinenti all’indivisibilità del fondo” (così ricorso, pag. 19).

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia.

Deducono che, siccome il fondo non è comodamente divisibile, la corte distrettuale avrebbe dovuto procedere alla vendita all’asta del terreno con successiva ripartizione del prezzo ricavato.

Si premette – in ogni caso – che in dipendenza dell’inevitabile rigetto – siccome si dirà – del ricorso a questo Giudice del diritto ben può prescindersi dalla valutazione della necessità di far eventualmente luogo all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento).

Il primo motivo è destituito di fondamento.

Questa Corte reputa di ribadire il proprio insegnamento, espresso specificamente con riferimento all’evenienza della fusione di società mediante incorporazione, a tenor del quale non ricorre l’effetto interruttivo del processo, in base alla disciplina dell’art. 300 c.p.c. (rimasto immutato dopo la L. n. 353 del 1990), ove il procuratore della società incorporata – cioè della parte colpita dall’evento interruttivo – abbia fatto la prescritta notificazione alla controparte nel corso del giudizio di primo grado solo dopo la precisazione delle conclusioni avanti al giudice monocratico anche se prima della scadenza dei termini assegnati ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. (cfr. Cass. 13.7.2007, n. 15669).

Ed invero, così come nell’occasione testè menzionata questo Giudice ha puntualizzato (e siccome nella medesima linea ha precisato la corte territoriale: “(…) non ricorrendo più nella fattispecie in esame alcuna esigenza di contatto diretto della parte con il giudice, nè prospettandosi detta necessità in vista della riapertura dell’istruttoria”: così sentenza d’appello, pag. 10), nella norma processuale la possibilità di far conoscere l’evento interruttivo si collega alla utilità della partecipazione alla discussione ovvero alla riapertura dell’istruttoria, per cui se nessuna di tali attività si prospetta, nè vi è più esigenza di contatto diretto delle parti con il giudice, il procedimento, assunta una connotazione di officiosità, prosegue con le parti così come costituite, almeno sino all’inizio dell’eventuale nuovo grado (cfr. Cass. 13.7.2007, n. 15669).

Evidentemente la reiterazione del summenzionato insegnamento ovvero la mancata produzione dell’effetto interruttivo assorbe e rende vana la disamina delle ragioni di censura specificamente addotte con il secondo motivo.

Destituito di fondamento è pur il terzo motivo di ricorso.

Si rappresenta, da un canto, che, in tema di scioglimento di una comunione avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 7961).

Dall’altro, che il concetto di comoda divisibilità di un immobile, a cui fa riferimento l’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico – funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (cfr. Cass. 30.7.2004, n. 14540).

Su tale scorta l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte napoletana risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente coerente ed esaustivo.

Segnatamente la corte d’appello, con argomentazioni inappuntabili e congrue, ha chiarito che “nella redazione del progetto di divisione si è dato conto, in particolare, di aver realizzato il tracciato della strada comune in modo da ridurla al minimo, in modo tale da evitare così di ridurre, con la divisione, il valore dei beni” (così sentenza d’appello, pag. 11).

E’ innegabile al contempo che il motivo in disamina involge, propriamente, gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e dunque in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Per altro verso, relativamente alla dedotta erronea qualificazione, da parte della corte partenopea, in termini di novità dell’eccezione di comoda divisibilità, è sufficiente evidenziare che in parte qua agitur il dictum di seconde cure poggia – siccome si è in precedenza enunciato – su due distinte ed autonome rationes decidendi, singolarmente idonee a sorreggerlo sul piano logico e giuridico.

Ed, altresì, che – siccome si è premesso – si sono palesate prive di fondamento le censure addotte avverso la seconda delle due rationes.

Cosicchè, seppur si riconoscesse il buon fondamento della censura attinente all’erronea qualificazione come nuova dell’eccezione di comoda divisibilità, l’altra ratio, in quanto impregiudicata, è in ogni caso idonea a “sostenere” in parte qua la decisione impugnata (qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa: cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).

Destituito di fondamento è il quarto motivo di ricorso.

La corte d’appello ha dato esaustivamente e congruamente atto della comoda divisibilità del cespite immobiliare.

Evidentemente non vi era ragione alcuna chè fosse disposta la vendita del compendio immobiliare.

D’altronde l’art. 720 c.c. configura la vendita all’incanto come rimedio del tutto residuale (cfr. Cass. 13.5.2010, n. 11641).

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Gli intimati non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta nei loro confronti circa le spese.

Si dà atto che il ricorso è stato spedito per la notifica in data 21.5.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, G.C., + ALTRI OMESSI

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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