Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13206 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13206

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21750 – 2013 R.G. proposto da:

F.G. – c.f. (OMISSIS) – S.M. – c.f. (OMISSIS)

– elettivamente domiciliati in Roma, alla via Bertoloni, n. 55,

presso lo studio dell’avvocato Francesco Cefaly che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Mauro Bussani ed all’avvocato Umberto

Tomalino li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FI.GI. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via San Tommaso d’Aquino, n. 75, presso lo studio dell’avvocato

Mario Lacagnina che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Marisa Pansera lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

S.N.E., S.A.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1986 dei 16.4/15.5.2013 della corte d’appello

di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 1 marzo

2017 del consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto ritualmente notificato S.A., F.G. e F.M., comproprietari, rispettivamente, per la quota di 6/9, 1/9 ed 1/9, della villa in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), citavano a comparire innanzi al tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, Fi.Gi., comproprietario a sua volta del medesimo cespite per la residua quota di 1/9.

Chiedevano che si facesse luogo allo scioglimento della comunione.

Si costituiva Fi.Gi..

Chiedeva, sul presupposto della comoda divisibilità, la divisione in natura del cespite salvi i necessari conguagli.

In pendenza della lite F.M. cedeva la sua quota alla sorella G.. Disposta c.t.u., l’ausiliario concludeva per la non comoda divisibilità della villa.

Con sentenza n. 108/2007 il tribunale adito, in aderenza agli esiti della c.t.u., attribuiva a scioglimento della comunione la proprietà dell’intero immobile ad S.A. e a F.G. e faceva obbligo a costoro di versare a Fi.Gi. la somma di Euro 52.778,00 oltre interessi.

Avverso tale sentenza proponeva appello Fi.Gi..

Resistevano i coniugi S.A. e F.G.; proponevano appello incidentale.

Espletata nuova c.t.u., il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso di S.A..

Si costituiva in sede di riassunzione F.G.; quale coerede del coniuge, deduceva di averne acquistato la quota nella misura di 1/3, sicchè era divenuta comproprietaria dell’immobile dividendo per la quota di 12/27.

Si costituivano in sede di riassunzione M., N.E. e S.A.F.; quali coeredi del genitore, deducevano di averne acquistato pro quota la quota, sicchè erano divenuti comproprietari dell’immobile dividendo per la quota di 4/27 ciascuno.

In comparsa conclusionale gli appellati puntualizzavano altresì che con atto di divisione a stralcio del 18.6.2012 S.A.F. aveva ceduto alla madre ed ai fratelli la quota di sua pertinenza della villa in (OMISSIS), sicchè la quota di spettanza di F.G. era divenuta pari a 32/63 e le quote di spettanza di S.N.E. e di S.M. era divenute pari, ciascuna, a 12/63.

Con sentenza n. 1986 dei 16.4/15.5.2013 la corte d’appello di Milano accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, disponeva la divisione del cespite immobiliare conformemente al progetto predisposto dal c.t.u. e di cui all’elaborato depositato all’udienza del 20.6.2012 e faceva onere a Fi.Gi. di versare a F.G., a S.N.E., ad S.A.F. e a S.M. la somma di Euro 8.500,00 a titolo di conguaglio; rigettava l’appello incidentale; condannava gli appellati alle spese del grado e a farsi carico delle spese di c.t.u..

Esplicitava la corte che la divisibilità dell’immobile era da valutare con riferimento alle quote degli originari condividenti, S.A., F.G. e Fi.Gi.; che segnatamente il sopravvenuto decesso di S.A. implicava che la quota a costui spettante sarebbe stata da dividere nell’ambito di un’autonoma e distinta divisione ereditaria, sicchè non aveva rilievo il fatto che al condividente deceduto fosse subentrata una pluralità di persone; che pertanto gli eredi di S.A. dovevano essere “raggruppati come contitolari dell’unica quota già spettante al loro dante causa e aventi perciò diritto ad un’unica porzione” (così sentenza d’appello, pag. 4); che dunque erano irrilevanti le censure degli eredi S. in ordine alla non corrispondenza delle valutazioni del c.t.u. alla sopravvenuta situazione di fatto.

Esplicitava inoltre che, alla luce dell’approfondita indagine svolta dal c.t.u. officiato in grado d’appello, doveva reputarsi senz’altro riscontrata la comoda divisibilità dell’immobile e quindi la possibilità “di creare con costi limitati un’unità del tutto autonoma e separata, conforme alla normativa e al regolamento di igiene, avente una propria porzione di parco (…), senza particolari pesi e limitazioni (…) salvo un diritto di passo per consentire l’accesso, da attribuire in natura all'(..) appellante” (così sentenza d’appello, pagg. 4 – 5).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.G. e S.M.; ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Fi.Gi. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

N.E. ed S.A.F. non hanno svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 718 e 726 c.c..

per aver – la corte d’appello – assegnato a più condividenti un’unica porzione in difetto di loro rinuncia o di richiesta di attribuzione congiunta.

Deducono che la corte, acclarata la comoda divisibilità dell’immobile, avrebbe dovuto, con riferimento all’iniziale numero dei condividenti, suddividere il cespite in tre porzioni ovvero avrebbe dovuto, con riferimento al numero dei condividenti al momento della decisione, suddividere il cespite in quattro porzioni.

Deducono dunque che ha errato la corte di merito a suddividere in natura il cespite “come se i condividenti fossero due e non tre (…) ovvero quattro” (così ricorso, pag. 18), tanto più che nessuno dei condividenti aveva nel corso del giudizio rinunciato a conseguire in natura la sua quota; che d’altra parte l’iniziale domanda di S.A. e F.G. di attribuzione della quota di spettanza di Fi.Gi. era stata formulata sul presupposto dell’indivisibilità del cespite, nel solco della previsione dell’art. 720 c.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Deducono che nel corso del giudizio di primo grado, sia con l’atto introduttivo sia in sede di conclusioni, S.A. e F.G. avevano domandato in ipotesi di acclarata comoda divisibilità dell’immobile l’attribuzione di una porzione in natura proporzionale alle rispettive quote; che nel corso del giudizio di secondo grado gli appellati avevano formulato analoga richiesta parimenti in ipotesi di accertata comoda divisibilità del cespite.

Deducono conseguentemente che la corte distrettuale ha ad essi attribuito un bene diverso da quello invocato.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 720 c.c. per aver la corte d’appello – valutato la comoda divisibilità dell’immobile prescindendo dalla vicende successorie e negoziali sopravvenute.

Deducono che la corte avrebbe dovuto formulare il proprio giudizio sulla comoda divisibilità del cespite con riferimento al numero delle porzioni da formare in rapporto al numero dei condividenti al momento della decisione; che in quest’ottica il c.t.u. aveva sollevato riserve in ordine alla comoda divisibilità della villa, qualora fosse stato necessario formare più di due porzioni.

Deducono al contempo che occorreva necessariamente tener conto delle successioni verificatesi in pendenza del giudizio divisorio, onde evitare l’instaurazione di ulteriori giudizi divisori.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 718 e 720 c.c., per aver – la corte d’appello – valutato la comoda divisibilità dell’immobile con riferimento a due condividenti anzichè a tre.

Deducono che, siccome ciascun condividente ha diritto ad una porzione in natura, il giudizio in ordine alla comoda divisibilità del cespite andava condotto con riferimento al numero dei condividenti che avevano domandato l’attribuzione in natura di una porzione corrispondente alla rispettiva quota.

Deducono che gli iniziali condividenti erano tre e nella fattispecie la corte per nulla ha esplicitato le ragioni dell’accorpamento della quota di F.G. e di S.A..

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica perciò la disamina congiunta.

I motivi comunque sono tutti destituiti di fondamento.

Si osserva che questa Corte reputa di ribadire il proprio insegnamento, espresso specificamente sul terreno della divisione ereditaria, a tenor del quale per l’accertamento della comoda (o meno) divisibilità degli immobili, ai sensi dell’art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta al momento della divisione una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente con riguardo alla ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa (cfr. Cass. 3.8.1990, n. 7835).

Si osserva altresì che alla stregua delle conclusioni rassegnate dagli originari attori in prime cure e quali riprodotte alle pagine 4 e 5 del ricorso i medesimi S.A. e F.G. avevano in via principale domandato l’attribuzione congiunta in loro favore della quota di 1/9 di spettanza di Fi.Gi..

Vero è che siffatta istanza, nel segno del letterale tenore delle spiegate conclusioni, era correlata all’evenienza dell’accertata indivisibilità dell’immobile.

E tuttavia è innegabile che, ai fini dell’operanda divisione, i coniugi avevano comunque provveduto a “rappresentarsi” unitariamente in rapporto alla quota (residua) di 8/9.

Del resto il contenuto e la portata delle domande non va individuato nel segno del mero letterale tenore degli atti nei quali le domande stesse sono contenute, ma, per converso, alla luce del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr. Cass. 10.2.2010, n. 3012).

In questi termini si opina quanto segue.

Ovvero, da un canto, va condiviso l’iter ricostruttivo della corte di Milano, secondo cui la comoda divisibilità era da riscontrare con riferimento all’assetto iniziale ossia esclusivamente con riferimento a due individuande quote, di cui, l’una, da imputare ai coniugi S. – F. ed agli eredi dello stesso S.A. medio tempore subentrati, l’altra, da imputare a Fi.Gi..

Ovvero, d’altro canto, che non possono evidentemente esser recepiti gli assunti dei ricorrenti secondo cui la “domanda introduttiva del giudizio formulata in via principale (era stata) svolta sul presupposto dell’indivisibilità dell’immobile” (così ricorso pag. 20), sicchè, “avendo riguardo ai condividenti iniziali, quelli cioè che sono stati parte nel giudizio di primo grado, la Corte d’Appello (…) avrebbe dovuto dividere il bene in tre porzioni distinte” (così ricorso, pag. 17) ed ulteriormente che “la Corte d’Appello, assegnando loro un’unica porzione in comproprietà indivisa” (così ricorso, pag. 23), ha attribuito “un bene diverso da quello richiesto” (così ricorso, pag. 23).

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare a F.G. le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Gli intimati N.E. ed S.A.F. non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 24/25.9.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, F.G. e S.M., a rimborsare al controricorrente, Fi.Gi., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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