Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13206 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 17/05/2021), n.13206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12607/2019 r.g. proposto da:

NPL SECURITISATION ITALY SPV INTRUM ITALY s.p.a., in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e

difese, giuste procure speciali in calce al ricorso, dagli Avvocati

Luigi Borlone, Paolo Gnignati, e Emanuele Li Puma, elettivamente

domiciliate in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo

studio dell’Avvocato Li Puma.

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ ITALIANA PER L’INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI s.p.a., in

liquidazione (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona dei liquidatori legali rappresentanti pro tempore Dott.

B.R., Dott. F.W.C. e Dott. A.F.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al

controricorso, dagli Avvocati Bruno Inzitari, e Patrizia Parenti,

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Federico Cesi n. 21,

presso lo studio dell’Avvocato Parenti.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

CAVARZESE PRODUZIONI INDUSTRIALI s.p.a., in amministrazione

straordinaria (cod. fisc. P.Iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS),

in persona dei liquidatori legali rappresentanti pro tempore Dott.

F.W. e R.P., e la società FINANZIARIA

INDUSTRIALE VENETA s.p.a. in amministrazione straordinaria, (cod.

fisc. P.Iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona dei

liquidatori legali rappresentanti pro tempore Dott. F.W. e

R.P., rappresentate e difese, giusta procura speciale

apposta in calce al controricorso,dall’Avvocato Roberto Fiscon, con

il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Federico Cesi

n. 72, presso lo studio dell’Avvocato Domenico Bonaccorsi di Patti.

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 398/2019,

depositata in data 11.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 23 dicembre 1983, Società Italiana per l’Industria degli Zuccheri (di seguito SIIZ) s.p.a. fu ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della L. n. 95 del 1979.

Nel corso della procedura, chiusasi con decreto del MISE del 15 luglio 2013, furono interamente soddisfatti i crediti per capitale e interessi (nei limiti di cui alla L. Fall., artt. 55 e 54) ammessi al privilegio e i crediti in linea capitale ammessi al chirografo.

Le ingenti risorse di cassa residuate dalla liquidazione concorsuale rientrarono nella disponibilità di SIIZ.

All’esito dell’assemblea straordinaria tenutasi il 16 gennaio 2014, i soci di SIIZ – fra cui Cavarzere Produzioni Industriali (Cavarzere) s.p.a. in A.S. e Finanziaria Industriale Veneta (FIV) s.p.a. in A.S. – deliberarono, ai sensi dell’art. 2445 c.c., comma 1, la riduzione del capitale sociale della partecipata, mediante rimborso del denaro a sè medesimi, e la sua messa in liquidazione.

Con atti di citazione notificati il 28 aprile 2014, Intesa Sanpaolo (Intesa) Spa, Cassa di Risparmio del Veneto (CariVeneto) Spa e Cassa di Risparmio di Bologna (CariBologna) Spa, premesso di aver richiesto in separati giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Padova la condanna di SIIZ al pagamento degli interessi endo-concorsuali maturati sui rispettivi crediti ammessi allo stato passivo dell’A.S., convennero la società dinanzi al Tribunale di Venezia per sentir annullare la Delibera di riduzione del capitale sociale.

Identica domanda fu proposta, con separato atto di citazione notificato a SIIZ il 29 aprile 2014, da NPL Securitisation Italy SPV (NPL) s.r.l., cessionaria del credito per interessi endo-concorsuali di Banca di Cento Spa. Nelle cause, riunite dal giudice adito, si costituirono la convenuta, che chiese il rigetto delle domande, nonchè Caverzere s.p.a in A.S. e F.I.V. s.p.a. in A.S., che si associarono alla sua posizione in via di intervento adesivo dipendente.

Con sentenza del 18 maggio 2016 il tribunale, pur ritenendo le attrici legittimate ad opporsi alla Delibera, in quanto titolari dei crediti per interessi endo-concorsuali vantati, dichiarò prescritto il loro diritto ad ottenerne la corresponsione e rigettò le domande di annullamento.

Gli appelli principali proposti dalle soccombenti e quelli incidentali condizionati proposti da SIIZ, Cavarzere e FIV contro la decisione sono stati respinti dalla Corte d’appello di Venezia.

La corte del merito, in consonanza col primo giudice, ha ribadito: che gli interessi, di cui la L. Fall., art. 55, si limita a stabilire la sospensione agli effetti del concorso, continuano a maturare nei rapporti tra singolo creditore e debitore sottoposto alla procedura, sicchè ben possono essere richiesti in pagamento una volta che quest’ultimo sia tornato in bonis; che tuttavia, poichè i crediti in linea capitale delle attrici/appellanti ammessi al concorso erano stati interamente saldati (quelli delle banche nel 2007 e quello di NPL nel 2009), alla data di notifica degli atti di citazione i crediti per interessi delle prime dovevano ritenersi interamente prescritti e quello della seconda prescritto in massima parte, ex art. 2948 c.c., n. 4, in difetto di efficaci atti interruttivi; che tali atti non potevano essere rappresentati dalle raccomandate inviate dalle creditrici, L. Fall., ex art. 208, ai commissari dell’A.S., non aventi l’efficacia interruttiva permanente prevista dalla L. Fall., art. 94, per le domande di ammissione al passivo; che il residuo credito di NPL non ancora prescritto poteva essere soddisfatto con le disponibilità liquide residuate dopo la riduzione di capitale.

2. La sentenza, pubblicata l’11.2.2019, è stata impugnata da NPL e da Intrum Italia s.p.a., quest’ultima in rappresentanza di Intesa San Paolo s.p.a. (già Banca Provinciale Lombarda, incorporante CariVeneto e CariBologna) con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

SIIZ in liquidazione e Cavarzere in A.S e FIV in A.S. hanno resistito con separati controricorsi, con i quali hanno anche proposto ricorsi incidentali (da qualificarsi condizionati attesa la loro qualità di parti vittoriose nel giudizio d’appello), rispettivamente per tre e per due motivi, cui NPL ed Intrum hanno a loro volta replicato con controricorso.

Le ricorrenti principali e SIIZ hanno depositato memorie difensive.

La società controricorrente ha altresì depositato copia di “Ricorso al primo Presidente ex art. 376 c.p.c., comma 2 e art. 139 disp. att. c.p.c.”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale NPL e Intrum denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 42, 44, 51,55,93,94,201,203,207,208 e 209 e dell’art. 2935 c.c., art. 2943 c.c., nn. 1 e 2, art. 2945 c.c., n. 2 e art. 2948 c.c., n. 4. Deducono, in sintesi, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto di credito azionato, atteso che la domanda di ammissione al passivo fallimentare ha effetto interruttivo permanente della prescrizione sino alla chiusura del processo collettivo e che il termine di decorrenza della prescrizione del credito da interessi endo-concorsuali – che non può essere fatto valere dal suo titolare nè nei confronti della massa, nè direttamente nei confronti del debitore insolvente- coincide con quello di chiusura della procedura.

2. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono violazione dell’art. 2491 c.c., comma 2, lamentando che la corte d’appello abbia ritenuto che il patrimonio di SIIZ che residuerebbe dall’esecuzione della Delibera impugnata sia sufficiente a soddisfare i crediti da esse vantati.

3. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale SIIZ denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5- violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 42, 43, 44,51,55, art. 120, comma 3 e art. 216 e degli artt. 1224,1284 c.c., nonchè l’omesso esame di fatti ed argomentazioni decisivi per il giudizio. Rileva, sotto il primo profilo, che la L. n. 95 del 1979, pur facendo riferimento alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, non contiene un rinvio espresso alla L. Fall., art. 55, nè, tantomeno, all’art. 120 della Legge e che, poichè quest’ultimo non è neppure richiamato dalla disciplina in tema di l.c.a., la sua applicabilità alla procedura di A.S. va esclusa, con conseguente infondatezza in radice delle domande; osserva, inoltre, che l’art. 120 cit., nel prevedere che con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, si riferisce ai soli crediti ammessi allo stato passivo ovvero, per ciò che riguarda gli interessi, a quelli maturati anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento; sostiene ancora, a tale riguardo, che nel corso della procedura non si producono in alcun modo interessi sui crediti ammessi, non solo perchè ciò è escluso dall’art. 55 cit., ma anche perchè la durata della stessa non può andare a danno del debitore insolvente, al quale non potrebbe perciò neppure essere imputato il ritardo nell’adempimento; lamenta infine, sotto il secondo profilo, che la corte d’appello, limitandosi a richiamare a sostegno del proprio contrario assunto la sentenza di questa Corte n. 2608/14, attinente a fattispecie affatto distinta dalla presente, non abbia in alcun modo argomentato in ordine alle ragioni di infondatezza delle tesi da essa esposte nel corso del giudizio di merito e qui ribadite.

4. Col secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, da un lato, violazione dell’art. 2445 c.c., comma 3 e art. 2697 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto sussistente un credito, seppur minimo, per interessi cc.dd. post fallimentari non prescritti in capo alla NPL e la conseguente legittimazione di quest’ultima ad opporsi alla delibera di riduzione del capitale; dall’altro l’omesso esame di fatti ed argomentazioni rilevanti ai fini della decisione sul punto.

5. Con il terzo motivo SIIZ denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in via principale, omessa pronuncia in ordine all’eccezione di tardività dell’opposizione promossa dalle controparti, che avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso e non con citazione, e per la quale, dunque, avrebbe dovuto tenersi conto, al fine della verifica della tempestiva instaurazione del giudizio, della data di deposito dell’atto in cancelleria e non di quella della sua notificazione; per la stessa ragione deduce in via subordinata, qualora l’eccezione dovesse ritenersi implicitamente rigettata dalla corte d’appello, violazione dell’art. 2445 c.c., comma 3 e artt. 737,112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

6. Il primo motivo del ricorso incidentale di Cavarzere e FIV in A.S. denuncia violazione dell’art. 2445 c.c., comma 3 e art. 132 c.p.c., comma 2, per avere la corte d’appello ritenuto le banche ed NPL legittimate a proporre l’opposizione in quanto titolari di un credito per interessi formatosi anteriormente alla Delibera opposta, nonostante la mancanza assoluta di prova della sussistenza del credito in linea capitale sul quale gli interessi sarebbero maturati, e, inoltre, per aver omesso di considerare che l’atto di cessione con il quale NPL ha acquistato la pretesa creditoria è stato stipulato in data successiva alla Delibera impugnata.

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale delle intervenienti illustra le medesime doglianze del primo motivo proposto da SIIZ.

8. Preliminarmente va rilevato che Cavarzere e FIV, quali intervenienti adesive dipendenti, sono prive di autonoma legittimazione all’impugnazione (Cass. SS.UU. n. 5992/012, Cass. 27528/016). Il ricorso incidentale dalle stesse proposto andrà dunque esaminato nei limiti di un ricorso adesivo a quello della parte adiuvata (Cass. n. 23235/013), ferma restando l’inammissibilità degli specifici motivi di censura in esso formulati.

9. Il terzo motivo del ricorso incidentale di SIIZ, il cui esame ha precedenza logica in quanto pone una questione astrattamente idonea a definire in rito il giudizio, è infondato.

Va in primo luogo rilevato che la corte d’appello ha implicitamente respinto l’eccezione, laddove, dando atto in motivazione che le questioni preliminari di rito erano state “risolte” dal primo giudice, ha mostrato di condividere la decisione sul punto.

Ciò posto, stante l’intervenuta abrogazione del cd. rito societario e considerato che l’opposizione ex art. 2245 c.c., comma 3, mira ad ottenere l’annullamento, con efficacia erga omnes, della Delibera di riduzione del capitale sociale per esuberanza, non v’ è alcuna ragione per ritenere che, in deroga a quanto previsto in via generale dall’art. 2379 c.c., comma 1, l’impugnazione in questione sia soggetta al rito camerale e debba pertanto essere introdotta con ricorso.

10. Sempre per ragioni di pregiudizialità logica, va a questo punto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale di SIIZ.

11. La società è stata posta in A.S. il 23.12.1983: la presente controversia è dunque regolata, ratione temporis, dalla L. n. 95 del 1979 (c.d. legge Prodi), il cui art. 1, comma 3, dispone che la procedura per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è disciplinata dalla L. Fall., artt. 195 e segg., ovvero dalle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa. Ne consegue che nella specie trova sicura applicazione la L. Fall., art. 55, compreso nella sezione II del capo III del titolo II della legge, cui l’art. 201 (richiamato dall’art. 1, comma 3, cit.) espressamente rinvia (cfr. Cass. n. 8160/2000).

11.1. Nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa manca invece un espresso rinvio al capo VIII del titolo II della legge fallimentare (ovverosia agli artt. 118-123).

Ciò non toglie che ragioni di ordine sistematico impongano l’applicazione a tale procedura, e perciò anche a quella di amministrazione straordinaria, della L. Fall., art. 120, che, nella formulazione vigente ratione temporis (anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006) stabilisce, al comma 2, che, con la chiusura, “i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi”, e dunque dispone la cessazione degli “effetti del fallimento per i creditori” (fra cui quello contemplato dalla L. Fall., art. 55).

Non è infatti ipotizzabile che, solo perchè la L. Fall., art. 201, non rinvia espressamente all’art. 120, tali effetti permangano per un tempo indefinito dopo la chiusura delle procedure di l.c.a. e di A.S..

D’altro canto, neppure esiste una norma che, a differenza di quanto stabilito per il fallimento, preveda che la chiusura di dette procedure comporti l’estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti delle imprese che vi sono state ammesse.

Va infine decisamente escluso che siffatta conclusione possa essere raggiunta, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, in via interpretativa (in sostanza ricorrendo al brocardo ubi lex voluit…), atteso che l’esdebitazione si porrebbe in palese ed insanabile contrasto col principio generale di cui all’art. 2740 c.c., secondo il quale (salve le eccezioni specificamente contemplate dalla legge) il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e darebbe inoltre luogo a un’evidente e irragionevole disparità di trattamento (da un lato fra debitori soggetti a fallimento e debitori soggetti invece a l.c.a. o ad A.S., dall’altro fra i loro rispettivi creditori) pur in presenza del medesimo fenomeno dell’insolvenza.

11.2. Ciò premesso, è orientamento costante di questa Corte (da ultimo ribadito con le sentenze nn. 11983/020 e 14527/020, emesse in fattispecie analoga alla presente), che la sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari, di cui alla L. Fall., art. 55, comma 1, vale solo all’interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito (l’imprenditore insolvente) gli interessi continuano a maturare (Cass. n. 315/75 nonchè, nella stessa direzione, Cass. nn. 12262/97, 6672/05, 6953/08 e, in motivazione, la stessa Cass. n. 2608/14 citata dalla corte d’appello). Ne consegue che, una volta chiuso il fallimento (la procedura concorsuale), i creditori possono richiedere al debitore tornato in bonis non solo il pagamento della residua somma (comprensiva degli interessi pre-concorsuali) ammessa al passivo e non ricevuta nella ripartizione dell’attivo, ma anche gli interessi sul credito per sorte capitale ammesso, come normalmente e ordinariamente prodottisi durante il tempo della pendenza della procedura.

Come ampiamente chiarito da Cass. nn. 11983/020 e 14527/020 cit., gli ulteriori argomenti illustrati dalla ricorrente incidentale per contrastare il principio non sono condivisibili: non quello che trae spunto dall’art. 1282 c.c., comma 1, secondo il quale solo i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi corrispettivi, posto che i crediti nei confronti del fallito devono ritenersi esigibili, all’interno del concorso, già al momento della dichiarazione di fallimento; e neppure quello fondato sull’inimputabilità al debitore del ritardo nell’adempimento determinato dalla durata della procedura, atteso che l’apertura della stessa è pur sempre riconducibile a fatto dell’imprenditore insolvente, il quale, dunque, risponde anche della sua durata, salva la prova che essa sia addebitale, in tutto o in parte, agli organi gestori e che, comunque, gli interessi di cui si discute sono, per l’appunto, quelli corrispettivi.

7. Si può a questo punto passare all’esame del primo e del secondo motivo del ricorso principale, fra loro strettamente connessi, che devono essere accolti, sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle dedotte dalle ricorrenti.

7.1.La presentazione della domanda di ammissione al passivo, equiparabile, ai sensi della L. Fall., art. 94, all’atto con cui si inizia un giudizio, determina l’interruzione della prescrizione del credito per l’intera durata della procedura, in applicazione del principio generale fissato dall’art. 2945 c.c., comma 2 (Cass. nn. 11297/1990, 8515/1996, 9766/1997, 17955/1993, 4209/2004) e rende superfluo per il creditore, stante il disposto della L. Fall., art. 120, munirsi di un titolo nei diretti confronti del fallito, da far valere una volta che questi sia tornato in bonis.

7.2.Come già affermato nelle sentenze nn. 11983/020 e 14527/020 cit., nonchè da Cass. n. 11071/93, l’efficacia interruttiva di tale domanda deve ritenersi estesa anche al credito per interessi post-concorsuali, che del credito in linea capitale costituiscono un accessorio: i principi giurisprudenziali enunciati da questa Corte in ordine alla separatezza del credito preteso a tale titolo trovano un limite applicativo nella peculiarità della vicenda concorsuale e delle disposizioni che la regolano, non potendosi porre a carico dell’incolpevole creditore l’onere di formulare un’apposita (ed evidentemente inutile, perchè inaccoglibile) richiesta di ammissione degli interessi allo stato passivo nè di instaurare, nonostante l’apertura della procedura, un separato giudizio nei confronti del fallito al solo fine di farne accertare la debenza (attesa l’impossibilità, nelle more, di una loro esatta determinazione), per poi dover necessariamente promuovere un secondo giudizio, una volta che il fallimento si sia chiuso, per ottenerne la corresponsione.

7.3Va d’altro canto escluso che l’eventuale pagamento del credito per sorte avvenuto prima della chiusura del fallimento comporti la cessazione dell’interruzione – con efficacia sospensiva – anche del termine di prescrizione del credito per interessi post-concorsuali: stante l’inesigibilità di quest’ultimo per tutto il corso della procedura, quel pagamento potrà infatti incidere solo sulla sua quantificazione.

7.4. Infine, la diversa conformazione, rispetto a quello fallimentare, del procedimento di verifica dei crediti nell’A.S., avente natura amministrativa, non è di ostacolo a ravvisare l’applicazione dei medesimi principi pure nell’ambito di detta procedura, come del resto già sostenuto da questa Corte (cfr. Cass. nn. 17955/2003, 4209/2004), sebbene in fattispecie che non toccano il tema in questa sede controverso.

Sullo specifico punto le richiamate sentenze nn. 11983/020 e 14527/020, hanno enunciato il principio che nell’amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979, l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi della L. Fall., art. 209, determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi della L. Fall., art. 207, comma 1.

Al principio questo collegio intende dare continuità, condividendo pienamente le ragioni sottese alla sua enunciazione, che si sostanziano nei rilievi secondo cui: a) come può ricavarsi dall’art. 2945 c.c., comma 4 e dalla giurisprudenza di questa Corte, il sistema vigente presenta più casi in cui l’azione giudiziaria può essere instaurata solo dopo l’effettuazione di un procedimento extragiudiziario non necessariamente contenzioso, che è promosso dall’avente diritto con istanza equiparata, in tema di prescrizione, alla domanda giudiziale; b) la presentazione della domanda giudiziale non può dunque essere considerata condizione esclusiva, indispensabile, per la produzione del c.d. effetto interruttivo permanente della prescrizione; b) nel sistema vigente, la regolamentazione propria della procedura fallimentare si pone come fulcro informatore della disciplina delle altre procedure di origine e tratto più marcatamente amministrativo; c) in particolare, la L. Fall., art. 209, comma 2, richiama espressamente – per le opposizioni e le impugnazioni dei crediti ammessi – la L. Fall., artt. 98 e segg.; d) l’uniformità – nel fallimento così come nella l.c.a. e nell’A.S. – del procedimento di impugnazione, dà per presupposta la parificazione sul piano sostanziale, degli esiti delle rispettive fasi di accertamento e dei loro effetti; e) nell’ambito delle procedure di l.c.a. e di A.S. non sarebbe, peraltro, giustificabile una disparità di trattamento fra i creditori ammessi allo stato passivo in ragione del vittorioso esperimento dell’opposizione e creditori la cui partecipazione al concorso segua in via immediata la comunicazione del commissario L. Fall., ex art. 207; f) per questi ultimi, la cui ammissione al passivo non è regolata dal principio della domanda ma avviene per impulso d’ufficio, l’effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina dunque dal momento del definitivo, e non più revocabile, riconoscimento del credito, ovvero dalla data di esecutività dell’elenco di cui alla L. Fall., art. 209, comma 1.

8 Va infine respinta la richiesta “subordinata”, avanzata da SIIZ nella memoria difensiva datata 16 settembre 2020, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Unione Europea “ex art. 267 TFUE sulla compatibilità delle norme di cui alla L. Fall., artt. 55 e 120, come pure della L. Fall., artt. 42,44,93,94,195 e segg. e art. 216, nonchè artt. 1223,1224,1282,1284,2935 c.c., nonchè anche della L. n. 95 del 1979, così come interpretate dalle sentenze, e i principi di diritto di cui alla normativa Europea e alla CEDU”. L’istante non propone infatti alcun profilo pregiudiziale di interpretazione della normativa Europea invocata (peraltro genericamente, in relazione alle intere direttive 2019/1023/UE e 2011/7/UE), ma si duole, in buona sostanza, di una presunta incompatibilità con il diritto dell’Unione delle conseguenze “di fatto” derivanti dall’esegesi del diritto interno compiuta dalle sentenze nn. 11983/2020 e 14527/2020 cit., con particolare riferimento alla lettura della L. Fall., artt. 55 e 120.

Detto altrimenti, la società controricorrente non sollecita questa Corte al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato FUE, onde chiarire se il diritto Eurounitario osti all’interpretazione delle norme di diritto interno fornita da questa Corte, ma sostiene che tale interpretazione finirebbe col pregiudicare la possibilità di reingresso nel mercato di qualsivoglia imprenditore insolvente, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva n. 2019/1023.

Così formulata l’istanza è irricevibile.

Va, comunque, evidenziato come la predetta direttiva (in tema di esdebitazione del debitore insolvente) non venga in alcun modo in rilievo ai fini della decisione che qui ci occupa, posto che il pagamento dei cd. interessi post-fallimentari non determina affatto un generale impedimento al reinserimento sociale ed imprenditoriale del soggetto fallito.

Lo stesso è a dirsi in riferimento alla Direttiva Europea n. 2011/7/UE del 16.2.2011, trattandosi, nel caso di specie, della maturazione di interessi corrispettivi e non riguardando affatto la disciplina Europea invocata le questioni sottoposte al vaglio di questa Corte.

Da ultimo, va ribadito che la tutela del credito, anche nella sede concorsuale, non si espone – nell’interpretazione fornita da questa Corte – ad alcun rilievo di violazione dei principi posti a difesa del diritto di proprietà, dalle norme costituzionali e convenzionali indicate dalla parte istante o di perpetuazione dello “stigma” di debitore insolvente, posto che la predetta tutela – nel solco delle protezioni dettate dalla normativa di rango primario richiamata (L. Fall., artt. 55 e 120; art. 1282 c.c.) e financo da quella di rango costituzionale (artt. 41 e 47 Cost.) si svolge sul diverso terreno della protezione del diritto di credito, anche in ambito concorsuale, diritto di credito che risulta essere fattore imprescindibile della crescita economica e sociale del paese ed istituto cardine dell’ordinamento positivo. All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Restano assorbiti il terzo motivo del ricorso principale nonchè il secondo motivo del ricorso incidentale di SIIZ, attinenti al merito della pretesa (an e quantum del credito per interessi controverso) che, benchè oggetto di separati giudizi, che non risultano definiti con sentenza passata in giudicato, la corte lagunare ha incidentalmente ritenuto provata al solo fine di desumerne la legittimazione di NPL e delle banche ad impugnare la Delibera.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigetta il primo ed il terzo del ricorso incidentale di SIIZ s.p.a. in liquidazione e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso incidentale delle intervenienti volontarie adesive; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA