Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13206 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia

23, presso lo studio dell’avv. Giuseppina Suppa, rappresentato e

difeso dall’Avv. Mobilio Francesco per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v.le Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, rappresentata e difesa

dall’Avv. Granozzi Gaetano per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 399/2009 della Corte d’appello di Catanzaro,

pronunziata in causa n. 998/08 r.g., depositata in data 23.04.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia veniva rigettata la domanda di M.D. di dichiarare mollo il termine apposto alla sua assunzione presso Poste Italiane s.p.a. per i periodi 1.6- 30.9.98 e 3.7-30.9.99, motivata dalla “necessità di consentire l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del c.c.n.l.

26.11.94.

2.- Proposto appello da M., costituitasi l’appellata Poste Italiane spa, la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza depositata il 23.4.09 rigettava l’impugnazione.

Riteneva il giudice che il termine in entrambi i casi fosse correttamente apposto in quanto: a) la norma collettiva (art. 8, comma 2, ccnl 1994), adottata in forza della delega conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 è abilitata ad introdurre nuove ipotesi di assunzioni a termine non previste dalla L. n. 230 del 1962; b) l’assunzione avvenuta nel periodo giugno-settembre costituisce soddisfacimento di un’esigenza già valutata dalle parti collettive e non soggetta a sindacato giudiziale.

3.- M. proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva con controricorso e ricorso incidentale Poste Italiane.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

Poste Italiane ha depositato memoria.

4.- Il ricorrente principale con unico articolato motivo, precisato che l’appello era stato diretto solo nei confronti del rigetto della domanda relativa al secondo contratto (periodo 13.7-30.9.99), deduce violazione dell’art. 8 del ccnl dei dipendenti postali 26.11.94, come integrato dagli accordi sindacali 25.9.97 e 27.4.98 e dall’addendum 2.7.98, nonchè della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b) denunziando l’inapplicabilità della clausola dell’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94, che non avrebbe potuto trovare applicazione, essendo stato il contratto de quo stipulato dopo il 31.12.98, data di cessazione del vigore del contratto collettivo.

5.- La ricorrente incidentale deduce violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. in quanto il rapporto di lavoro avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, dato il lasso di tempo trascorso tra cessazione dei due rapporti e offerta della prestazione (rispettivamente cinque e quattro anni) costituisce indice di disinteresse ad affermare la nullità del termine, dovendosi escludersi che dall’inerzia non possano trarsi valutazioni in merito.

6.- Il motivo di ricorso principale è inammissibile. La questione dei limiti di vigenza del contratto collettivo non risulta trattata dal giudice di appello e, non essendo dedotto il vizio di omesso esame, deve ritenersi che sia stata inammissibilmente proposta per la prima volta in sede di legittimità.

7.- Il ricorso principale deve essere, dunque, rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, condannando M.D. alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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