Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13205 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1261/2006 proposto da:

PUNTO DISCO DI LUCCHINO FRANCESCO & CO SAS (OMISSIS) nella

persona del socio amministratore L.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18, presso lo studio

dell’avvocato JAUS RICHIELLO MARIA LUISA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PANDOLFO Giuseppe con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato

ZAFFINA Nicolino, che lo rappresenta e difende con delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 778/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 6/07/2005; depositata il

13/10/2005; R.G.N. 582/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato JAUS RICHIELLO MARIA LUISA (per delega Avvocato

PANDOLFO GIUSEPPE);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. Punto Disco di Francesco Lucchini & Co., conduttrice di un magazzino di proprietà di R.F., ha convenuto davanti al Tribunale di Lamezia Terme A.G., acquirente dell’immobile locato, esercitando il diritto di riscatto della proprietà, per avere ritualmente fatto valere il suo diritto di prelazione legale ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 38.

Il convenuto ha resistito alla domanda, che il Tribunale ha accolto.

Proposto appello dall’ A., a cui ha resistito l’appellato, con sentenza 6 luglio – 13 ottobre 2005 n. 778, notificata il 2 novembre 2005, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di riscatto, con la motivazione che la Punto Disco, dopo avere ritualmente esercitato il diritto di prelazione, non si è presentata davanti al notaio, nella data fissata per stipulazione del contratto di compravendita, nè ha compiuto altra attività per far valere il suo diritto.

Con atto notificato il 28 dicembre 2005 la Punto Disco propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’ A.con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 2699, 2700, 2702 e 2725 cod. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la sua mancata presentazione davanti al notaio, per la stipulazione del contratto di compravendita, dovesse essere fatta risultare per iscritto, nonchè nella parte in cui ha ritenuto valida ed efficace la vendita al terzo, A.G., sebbene questa non sia stata stipulata nella medesima data fissata per il rogito con l’avente il diritto di prelazione, ma sia stata rinviata a data successiva.

2.- Con il secondo motivo deduce violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sempre nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la mancata presentazione davanti al notaio per la stipulazione del rogito fosse sufficiente a dimostrare la decadenza dal diritto di prelazione, sebbene l’immobile sia stato venduto in data successiva.

Assume che la dilazione della vendita al terzo, rispetto alla data originariamente fissata per il rogito, ha violato la parità di condizioni fra essa conduttrice e il terzo, poichè quest’ultimo ha potuto usufruire di un più lungo termine per procurarsi il denaro con cui provvederà al pagamento del prezzo.

3.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perchè connessi, non sono fondati.

La Corte di appello ha accertato in fatto, sulla base delle testimonianze acquisite al giudizio, che la conduttrice Punto Disco – dopo avere inviato la comunicazione di voler esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile locato – non solo non si è presentata davanti al notaio nella data fissata per la stipulazione del rogito, ma neppure ha svolto alcuna attività, o inviato alcuna comunicazione al locatore, successivamente a tale data, per manifestare il permanere del suo interesse all’acquisto. Ha altresì accertato che il locatore ha alienato l’immobile a un terzo solo dopo la scadenza del termine di novanta giorni che la L. n. 392 del 1978, art. 38, fissa come termine ultimo per il pagamento del prezzo.

Correttamente, pertanto, ha ritenuto giustificato il comportamento del venditore.

Ed invero, la mancata presentazione dell’acquirente davanti al notaio, nella data fissata per la stipulazione del rogito, seguita dal mancato versamento del prezzo nel termine stabilito dall’art. 38 cit., integrano decadenza del conduttore dal diritto alla prelazione legale; soprattutto se non tempestivamente giustificati tramite la deduzione di una causa di impossibilità delle prestazioni per fatto non imputabile, idonea a costituire causa di esonero da responsabilità, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ..

Nè la legge richiede che la mancata presentazione debba essere certificata per iscritto.

Trattasi di circostanza di fatto che può essere provata con qualunque mezzo.

Deve essere anche disattesa la tesi della ricorrente, secondo cui il fatto che la stipulazione con il terzo sia avvenuta in una data successiva a quella fissata al conduttore con la comunicazione contenente l’offerta di vendita costituirebbe alterazione della parità di condizioni.

Non si è trattato, infatti, di un rinvio della data di stipulazione del rogito, concesso e comunicato al terzo aspirante all’acquisto, e non al conduttore (cfr. i casi decisi da Cass. civ. Sez. 3^, 10 novembre 1995 n. 11716 e 6 giugno 1992 n. 6999, che la ricorrente ha avuto probabilmente presenti), ma di dilazione giustificata dall’intervenuta decadenza del conduttore dal diritto di esercitare la prelazione legale.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per onorari. Oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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