Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13205 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13205 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

PU

SENTENZA
sul ricorso 12510-2009 proposto da:
CARLONI

PAOLO

CRLPLA23C23F259Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. MICHELINI TOCCI 50,
presso lo studio dell’avvocato VISCONTI CARLO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
JACCHIA MARIO, VANZ FRANCESCO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

856

COMUNE DI MODIGLIANA;
– intimato –

Nonché da:

1

ALC

Data pubblicazione: 28/05/2013

COMUNE DI MODIGLIANA 80002730408, in persona del
Sindaco e legale rappresentante pro tempore SAMORI’
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato
PETRONIO UGO, che lo rappresenta e difende unitamente

– ricorrente incidentale contro

CARLONI

PAOLO

CRLPLA23C23F259Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. MICHELINI TOCCI 50,
presso lo studio dell’avvocato VISCONTI CARLO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
JACCHIA MARIO, VANZ FRANCESCO giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 571/2008 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata 1’08/04/2008, R.G.N.
1730/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato CARLO VISCONTI;
udito l’Avvocato UGO PETRONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento p.q.r.;

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all’avvocato PINZA ROBERTO giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Paolo Canoni, proprietario di un edificio già

destinato a sala cinematografica, conveniva in giudizio,
davanti al Tribunale di Forlì, il Comune di Modigliana,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati

immissioni di travi portanti del nuovo fabbricato e chiusura
di due aperture di aerazione e illuminazione.
Il Tribunale, accogliendo in parte la domanda proposta in
via subordinata, dichiarava la comunione forzosa del muro sul
quale era stata appoggiata la nuova costruzione, condannando
il Comune al pagamento, ai sensi dell’art. 874 cod. civ.,
della somma di 11.000.000 di lire; condannava altresì il
Comune ad eseguire a sue spese le opere necessarie per
mantenere il muro in condizioni di integrità e sicurezza;
rigettava, per difetto di prova, la domanda di risarcimento
dei danni.
2. Appellata la sentenza in via principale dal Canoni e
in via incidentale dal Comune di Modigliana, la Corte
d’appello di Bologna condannava il Comune ad eseguire anche le
opere necessarie a rendere l’immobile del Canoni conforme
alle norme edilizie e di pubblica sicurezza con riferimento
alla sua originaria destinazione a sala cinematografica,
dichiarava prescritto il diritto al risarcimento del danno già
negato dal primo giudice e rilevava che il Canoni non aveva

3

dalla realizzazione di un’abusiva costruzione in appoggio, con

diritto all’indennità per la comunione forzosa del muro,
avendovi egli implicitamente rinunciato.
3. La sentenza d’appello veniva impugnata per cassazione
dal Canoni in via principale e dal Comune in via incidentale.
Con sentenza 2 aprile 2004, n. 6512, questa Corte

principale, cassando per quanto di ragione la pronuncia
impugnata e rinviando il giudizio ad altra sezione della
medesima Corte d’appello di Bologna.
La sentenza di legittimità, in particolare, rilevava che
il diritto al risarcimento del danno non poteva considerarsi
prescritto, trattandosi di illecito permanente, e che non vi
era stata una rinuncia, da parte del Carloni, all’indennità
dovuta per la comunione forzosa del muro di confine.
4. Riassunto il giudizio, la Corte di rinvio, con sentenza
in data 8 aprile 2008,

osservava che, pur dovendosi

riconoscere che la pretesa risarcitoria del Canoni non era
prescritta, tuttavia la relativa domanda doveva essere
respinta, perché risultava da una lettera inviata da questi al
Comune, in data 14 agosto 1984, che egli aveva deciso di non
proseguire nella gestione della sala cinematografica per
ragioni del tutto indipendenti dalla questione strutturale
dell’immobile.
Quanto all’indennità di cui all’art. 874 cod. civ., la
Corte rigettava la domanda del Canoni di elevazione della
somma a suo tempo concessa dal Tribunale.

4

rigettava il ricorso incidentale ed accoglieva in parte quello

La Corte d’appello, quindi, rigettava l’appello proposto
dal Canoni contro la sentenza del Tribunale di Forlì;
condannava il Comune di Modigliana al pagamento delle spese
del primo e secondo grado, nonché del giudizio di cassazione e
condannava invece il Canoni alla rifusione di un terzo delle

in quella sede.
5. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna
propone ricorso principale il Canoni, con atto contenente
quattro motivi.
Resiste il Comune di Modigliana con controricorso,
contenente due motivi di ricorso incidentale.
Il

Canoni

resiste

con

controricorso

al

ricorso

incidentale.
Le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che il Comune di
Modigliana ha proposto nel controricorso una serie di
eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso assunto
nella sua globalità, le quali sono tutte infondate.
Quanto alla prima eccezione, relativa alla presunta
riproposizione in questa sede di una serie di questioni già
dibattute in sede di merito, si rileva che la medesima non può
tradursi in una generica censura estensibile all’intero
ricorso, i cui motivi sono – almeno in parte, come si vedrà volti a prospettare vizi di violazione di legge formulati in

5

spese del giudizio di rinvio, attesa la sua totale soccombenza

modo non generico e, quindi, tali da richiedere un esame
puntuale.
La seconda eccezione di inammissibilità, in realtà, non è
una vera e propria eccezione, quanto, piuttosto, il rilievo
che le censure di vizio di motivazione si risolverebbero in

pervenuto al proprio convincimento, nonché della scelta
discrezionale in ordine all’individuazione dei mezzi di prova
ritenuti decisivi. Su tale aspetto ci si soffermerà esaminando
le censure di cui al terzo e quarto motivo, aventi ad oggetto
presunti vizi di motivazione.
La terza eccezione di inammissibilità – con la quale si
lamenta la presunta inammissibilità del ricorso siccome privo
del requisito dell’autosufficienza – è, infine, anch’essa
infondata, perché le censure prospettate sono formulate in
modo tale da consentire a questa Corte di comprenderne
chiaramente il contenuto, attraverso richiami sufficientemente
puntuali agli atti di causa.
Si può quindi procedere all’esame del merito.
1.1. Col primo motivo del ricorso principale si lamenta
violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 324, 329 e
346 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2909 del codice civile.
Osserva in proposito il Canoni che fin dal giudizio di
primo grado egli aveva avanzato domanda di risarcimento dei
danni in conseguenza delle opere edilizie arbitrariamente

6

una critica delle modalità con le quali il giudice di merito è

eseguite dal Comune convenuto. Il Comune aveva eccepito, tra
l’altro, che la decisione di cessare definitivamente
l’attività di gestione della sala cinematografica era da
riconnettere ad una spontanea decisione del Canoni stesso,
senza alcun collegamento con la vicenda edilizia oggetto del

aveva esaminato

funditus

tale eccezione, pervenendo alla

conclusione per cui non era rispondente al vero che il Carloni
avesse comunicato al Comune di Modigliana la propria
intenzione di cessare l’attività; ed aveva specificato che,
comunque, l’attore era stato danneggiato dall’esecuzione delle
opere edilizie compiute dal Comune; ciò nonostante, aveva
rigettato la domanda di risarcimento, per mancanza di prova
della sussistenza di un effettivo danno conseguente
all’inagibilità della sala cinematografica.
Il Comune di Modigliana, secondo il ricorrente, aveva
impugnato la sentenza di primo grado solo nella parte in cui
aveva respinto l’eccezione di prescrizione, senza proporre
alcun motivo di gravame «avverso il distinto ed autonomo capo
della sentenza che aveva respinto l’altra eccezione svolta dal
Comune medesimo, attinente la pretesa riconducibilità della
cessazione dell’attività di cinematografo ad asserite ragioni
familiari ed economiche» indipendenti rispetto ai lavori
eseguiti abusivamente dal Comune. Ne consegue che su tale
secondo aspetto si sarebbe formato il giudicato in quanto,
trattandosi di un capo di sentenza asseritamente autonomo,

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giudizio. Il Tribunale di Forlì – a detta del ricorrente –

ogni questione circa la riconducibilità della cessazione
dell’attività a motivi personali, familiari ed economici
indipendenti dalle opere abusivamente eseguite dal Comune
doveva considerarsi ormai preclusa. La sentenza d’appello,
quindi, avrebbe violato le regole in tema di giudicato, avendo

un’argomentazione che non poteva più essere posta in
discussione.
1.2. Col secondo motivo di ricorso, strettamente connesso
al primo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa motivazione in relazione
al fatto controverso costituito dall’esistenza del giudicato
in ordine alla riconducibilità della cessazione dell’attività
di cinematografo a ragioni familiari ed economiche.
Il ricorrente precisa, al riguardo, di aver dichiarato in
sede di giudizio di rinvio di rifiutare il contraddittorio
circa il profilo di cui sopra, surrettiziamente reintrodotto
davanti alla Corte di merito, la quale ha, invece, accolto
l’eccezione del Comune senza spiegare per quale motivo ha
ritenuto inesistente il giudicato sul punto.
2.1. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono
entrambi privi di fondamento.
Occorre brevemente ripercorrere, a questo proposito, le
tappe principali del lungo giudizio di merito che torna oggi
all’esame di questa Corte.

8

utilizzato per il rigetto della domanda di risarcimento

L

\AL

Il Tribunale di Forlì,

esaminando la domanda di

risarcimento del danno avanzata dal Canoni in relazione
all’inagibilità della sala cinematografica, pur avendo
rilevato in motivazione – secondo quanto riportato nelle pp.
25-30 del ricorso – che non vi era la prova che l’attore

di dismettere definitivamente l’attività di gestione della
sala, ha ugualmente respinto la domanda medesima, per mancanza
di prova. Si tratta, dunque, di una pronuncia resa sul merito
della relativa domanda. La Corte d’appello di Bologna,
pronunciandosi sul gravame, ha dichiarato la prescrizione del
diritto al risarcimento del danno, con pronuncia che è stata
poi cassata da questa Corte.
Si impongono, pertanto, due semplici rilievi. Da un lato,
il fatto che, essendo stata la domanda risarcitoria respinta
nel merito dal giudice di primo grado, il Comune convenuto era
sul punto vincitore, sicché nessuna impugnazione avrebbe
potuto proporre se non – com’è avvenuto – quella relativa alla
prescrizione, avanzata nell’appello incidentale a seguito
dalla proposizione dell’appello principale del Canoni su
questo punto. In secondo luogo, poi, una volta intervenuta la
sentenza di questa Corte che ha cassato la pronuncia della
Corte di merito sul rilievo che la prescrizione non era
effettivamente decorsa, è pacifico che il “merito” della
domanda risarcitoria tornava ad essere totalmente in
discussione davanti al giudice di rinvio. La sentenza di

9

avesse comunicato al Comune di Modigliana la propria volontà

questa Corte, in altre parole, non ha detto nulla in ordine
alla concreta esistenza del danno ed alla sussistenza della
prova; si è limitata a rilevare che, in considerazione della
natura dell’illecito, la prescrizione non poteva considerarsi
decorsa se non «con riguardo al lasso di tempo superiore ai

Davanti al giudice di rinvio, quindi, è tornato in esame
il problema della sussistenza del diritto al risarcimento del
danno, punto sul quale la Corte d’appello di Bologna si è
pronunciata, pervenendo al rigetto della domanda nel merito.
2.2. Tutto ciò premesso in ordine alla corretta
ricostruzione dei termini della vicenda, è evidente che la
censura che costituisce il cuore del ricorso in esame, ossia
quella relativa all’esistenza di un preteso giudicato, è
manifestamente priva di fondamento.
Come questa Corte ha più volte affermato, infatti,
costituisce capo autonomo della sentenza, come tale
suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno,
quello che risolve una questione controversa, avente una
propria individualità ed autonomia, sì da integrare
astrattamente una decisione del tutto indipendente; la
suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni,
ma anche quando si verte in tema di valutazione di un
presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri,
concorre a formare un capo unico della decisione (sentenze 16
gennaio 2006, n. 726, 17 settembre 2008, n. 23747, e 23 marzo

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cinque anni anteriori alla domanda».

2012, n. 4732). Anche in relazione all’art. 346 cod. proc.
civ., questa Corte ha spiegato che la decadenza prevista da
detta disposizione riguarda le domande e le eccezioni in senso
proprio non riproposte in appello, e non anche le mere
argomentazioni giuridiche, ovvero le questioni di fatto e di

gennaio 2005, n. 1277).
Applicando tali principi al caso in esame, risulta che la
sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Forlì non
conteneva in alcun modo un accertamento – tale da costituire
capo autonomo della pronuncia idoneo a passare in giudicato sul fatto che vi fosse la prova che il Canoni non aveva
ritenuto di interrompere la gestione della sala
cinematografica per propria volontà; simile rilievo, semmai,
costituiva soltanto un’argomentazione, un passaggio logico
che, comunque, veniva ad essere superato dal successivo
rigetto della domanda risarcitoria nel merito. Ne consegue che
il Comune di Modigliana, sia per l’assenza di soccombenza sul
punto che per la mancanza di un capo autonomo della sentenza,
non poteva proporre alcuna impugnazione al riguardo; il che
esclude la possibilità che si sia formato il giudicato. In
altre parole, quindi, il giudice di rinvio era totalmente
libero di valutare – come poi ha fatto – il fondamento della
domanda di risarcimento danni valutando l’intero materiale
probatorio, senza essere vincolato dall’esistenza di alcun
giudicato sul punto.

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diritto addotte a sostegno della motivazione (sentenza 21

Il che comporta il rigetto dei primi due motivi di
ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso il Canoni lamenta, ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,
omesso esame di documenti decisivi, nonché motivazione

Osserva, in proposito, che la domanda di risarcimento dei
danni riproposta in sede di rinvio è stata respinta dalla
Corte d’appello sulla base dell’esclusivo esame della lettera
da lui inviata al Comune di Modigliana in data 14 agosto 1984,
erroneamente considerata prova decisiva del fatto che la
decisione di chiudere la sala cinematografica era stata
assunta dal Carloni per la sola necessità di adeguare la sala
alle nuove normative antincendio, ossia senza nessun
collegamento con l’attività edilizia svolta dal Comune.
Tale decisione sarebbe errata, non avendo la Corte di
merito preso in alcuna considerazione altre lettere
successive, inviate dal Carloni al Comune ed al Prefetto di
Forlì – lettere che sono richiamate nel ricorso – dalle quali
emergerebbe il chiaro desiderio del ricorrente di riaprire al
più presto la sala cinematografica, cosa che non era stata
possibile a causa del costante rifiuto del Comune di
Modigliana di realizzare le opere necessarie al ripristino
della sicurezza ed agibilità dei locali.
3.2. Il motivo non è fondato.

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contraddittoria ed insufficiente.

Come questa Corte ha più volte insegnato, il mancato
esame, da parte del giudice del merito, di elementi
contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione
adottata ovvero la mancata pronuncia su una istanza
istruttoria non integrano, di per sé, il vizio di omessa o
SU

un punto decisivo della

controversia occorrendo, a tal fine, che la risultanza
processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminata
attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non
di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione
diversa da quella adottata (sentenze 3 febbraio 2000, n. 1203,
7 luglio 2005, n. 14304, 29 settembre 2006, n. 21249).
Allo stesso modo, si è detto che il ricorso per cassazione
conferisce al giudice di legittimità non il potere di
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo
la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta,
in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del
proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (sentenza 16
dicembre 2011, n. 27197). Ne consegue che il vizio di omessa o

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insufficiente motivazione

insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità
sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o
deficiente esame di punti decisivi della controversia e non
può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle

la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il
potere di riesaminare e valutare il merito della causa
(sentenze 23 dicembre 2009, n. 27162, 18 marzo 2011, n. 6288,
21 febbraio 2013, n. 4366).
Nel caso di specie la Corte d’appello di Bologna, nel
rivalutare il materiale probatorio esistente, ha ritenuto di
dover attribuire valenza decisiva alla lettera inviata dal
Carloni e pervenuta al Comune di Modigliana in data 14 agosto
1984, con la quale l’odierno ricorrente esponeva le ragioni
per le quali non intendeva proseguire nella gestione della
sala cinematografica. Tale valutazione di decisività non
risulta smentita, alla luce della giurisprudenza in precedenza
richiamata, dal contenuto delle ulteriori lettere che sono
state trascritte nell’odierno ricorso. Esse, infatti, peraltro
non tutte provenienti dal medesimo Canoni, non consentono di
formulare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, una prognosi in termini di esito sicuramente
diverso in ordine alla domanda di risarcimento danni che il
giudice di rinvio doveva esaminare. Pertanto, nonostante
un’indubbia stringatezza, la pronuncia impugnata resiste alle

14

prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché

Ld(/

critiche, non potendosi ritenere sussistente il prospettato
vizio di motivazione.
4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta,
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,
omessa o insufficiente motivazione in relazione al fatto

risarcitoria.
Rileva il Carloni che in sede di rinvio egli aveva chiesto
il risarcimento di «tutti i danni» connessi all’esecuzione
abusiva di opere edilizie. Ora, anche ammettendo che la
sentenza impugnata abbia correttamente deciso per il rigetto
della pretesa risarcitoria connessa alla chiusura della sala
cinematografica, resta il fatto che la Corte d’appello avrebbe
motivato in modo insufficiente circa il mancato riconoscimento
di ulteriori danni, quali la diminuzione di valore
dell’immobile e il danno per il mancato utilizzo del medesimo
in altre funzioni o per altri scopi, quali, ad esempio, la
locazione a terzi.
4.2. Il motivo è inammissibile.
La censura ivi prospettata, infatti, oltre ad essere
formulata in modo generico, non risulta neppure essere stata
proposta in sede di merito negli stessi termini oggi
prospettati davanti a questa Corte. Come si legge nel ricorso
– che riporta le conclusioni rassegnate dal Carloni nel primo
giudizio di appello – e nella sentenza oggi impugnata, in
entrambi i giudizi davanti alla Corte d’appello di Bologna non

15

controverso costituito dall’effettivo oggetto della domanda

sono state mai avanzate dal ricorrente domande di danni
conseguenti al mancato utilizzo dell’immobile in altre
funzioni o per altri scopi, bensì soltanto una domanda
risarcitoria connessa alla inagibilità della sala
cinematografica ed alla conseguente forzata chiusura del

prospettazione di una nuova pretesa, inammissibile in questa
sede in quanto sostanzialmente nuova.
5.1. Respinto il ricorso principale, si dovrebbe procedere
ad esaminare quello incidentale, col quale il Comune di
Modigliana lamenta violazione dell’art. 278 del codice di
procedura civile.
Si osserva, al riguardo, che il Carloni, in sede di
riassunzione del giudizio dopo la cassazione della pronuncia
di appello, ha formulato domanda di condanna generica del
Comune al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato
giudizio. Nei precedenti gradi merito, era stata accolta la
sola domanda proposta dal Carloni in via subordinata, ossia
quella di comunione forzosa del muro di confine, alla quale
«era connessa una domanda risarcitoria espressa non in forma
di condanna generica, ma piuttosto di condanna specifica
nell’an e nel

quantum»;

poiché la separazione del giudizio

sull’an da quello sul quantum deve essere oggetto di specifica
richiesta di parte – nella specie mai formulata – la domanda
di condanna generica avanzata in sede di giudizio di rinvio
avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

16

cinema. Pertanto il motivo di ricorso si risolve nella

5.2 Rileva questa Corte,

tuttavia,

che il ricorso

incidentale è, nella sostanza, una ricorso condizionato,
poiché il Canoni era, nel giudizio di rinvio, totalmente
soccombente, come la Corte d’appello ha rilevato al momento
della liquidazione delle spese. Ne consegue che tale ricorso,

non deve essere esaminato in quanto, essendo stato respinto il
ricorso principale, la decisione di quello incidentale è priva
di interesse (v., da ultimo, la sentenza delle Sezioni Unite
25 marzo 2013, n. 7381).
6. In conclusione, il ricorso principale è rigettato, con
assorbimento di quello incidentale.
In

considerazione

dell’esito

del

giudizio,

della

complessità dei giudizi di merito e degli alterni esiti dei
medesimi, la Corte stima equo compensare integralmente tra le
parti le spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte

rigetta

il ricorso principale, assorbito il

ricorso incidentale, e compensa le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte di cassazione, 1’i 11 aprile 2013.

in conformità alla pacifica giurisprudenza di questa Corte,

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