Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13205 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13205

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22132 – 2013 R.G. proposto da:

P.S. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Napoli, alla via Duca F. della Marra, n. 3, presso lo studio

dell’avvocato Edoardo Cannellini che la rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PI.VI., P.G., P.A.,

P.A., P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2844 dei 26.6/11.7.2013 della corte d’appello

di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 1 marzo

2017 del consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 23.3.1999 Pi.Vi., P.G. ed P.A., rispettivamente moglie e figli di P.L., deceduto in data 6.1.1993, citavano a comparire innanzi al tribunale di Napoli P.S., P.A. e P.C..

Esponevano che il 4.9.1986 era deceduto in Napoli P.G., lasciando a sè quali eredi i quattro figli, ossia P.L. – coniuge e padre di essi attori – ed i convenuti, nonchè la moglie, R.C., poi deceduta in data (OMISSIS); che l’asse ereditario era costituito dall’appartamento al terzo piano dello stabile in Napoli, alla via Cesare Sersale, n. 35, nonchè dai beni mobili che vi erano collocati; che P.S. fruiva in via esclusiva dei cespiti ereditari.

Chiedevano che si procedesse alla divisione dei beni ereditari con assegnazione ad essi attori della quota di 1/4.

Si costituiva unicamente P.S..

Assunte le prove articolate, espletata c.t.u., con sentenza n. 10023/2005 l’adito tribunale faceva luogo all’attribuzione dell’integrale proprietà dell’appartamento agli attori e li onerava al contempo del versamento dell’eccedenza agli altri coeredi.

Avverso tale sentenza proponeva appello P.S..

Resistevano Pi.Vi., G. ed P.A..

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci A. e P.C.. Con sentenza n. 2844 dei 26.6/11.7.2013 la corte d’appello di Napoli rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Esplicitava, la corte, che l’appellante con la comparsa di costituzione in prime cure si era solo formalmente riservata la possibilità di chiedere l’attribuzione del cespite da dividere; che in pari tempo la “riserva” non aveva ricevuto alcun seguito nel corso del giudizio di primo grado; che viceversa gli attori avevano ritualmente “nella comparsa conclusionale (…) fatto espressa e formale richiesta di attribuzione dell’intero cespite, con accollo delle quote da corrispondere agli altri condividenti” (così ricorso, pag. 9).

Esplicitava dunque che il tribunale aveva correttamente accolto la domanda di attribuzione di parte attrice ed applicato l’art. 720 c.c..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.S.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite, da attribuirsi al difensore anticipatario.

Pi.Vi., G. ed P.A. non hanno svolto difese. Del pari non hanno svolto difese A. e P.C..

La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione degli art. 99 e 112 c.p.c., art. 131 c.p.c., comma 1, artt. 161 e 785 c.p.c..

Deduce che il diritto alla divisione, e in primo e in secondo grado, “non è mai stato da alcuno o nei confronti di alcuno contestato” (così ricorso, pag. 17), sicchè “i giudicanti avrebbero dovuto concludere il procedimento con una ordinanza e non con una sentenza” (così ricorso, pag. 17).

Il motivo è destituito di fondamento.

E’ sufficiente evidenziare che questa Corte da tempo spiega che nessuna nullità del provvedimento emesso sussiste qualora, nel giudizio divisorio, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all’attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico, la divisione sia disposta dal tribunale con sentenza, anzichè dal giudice istruttore con ordinanza (cfr. Cass. 3.8.1977, n. 3451).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92, 99, 112 e 131 c.p.c., comma 1, artt. 161 e 785 c.p.c.; denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 720 c.c..

Deduce che la corte di merito ha erroneamente interpretato la sua volontà, allorchè ha assunto che nella comparsa di costituzione in prime cure si era semplicemente riservata di richiedere l’attribuzione del cespite; che segnatamente la corte ha errato in sede di interpretazione dell’inciso “fermo restando il proprio diritto alla prelazione ed alla attribuzione ex art. 720 c.c.”, figurante nella comparsa con cui ha provveduto a costituirsi in primo grado.

Deduce conseguentemente che è da cassare pur il regolamento delle spese processuali operato dalla corte distrettuale.

Il motivo parimenti è destituito di fondamento.

Questo Giudice del diritto spiega che la interpretazione della domanda, in base alla quale il giudice del merito ritenga in essa compresi o meno alcuni aspetti della controversia, spetta allo stesso giudice, ed attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte; cosicchè un eventuale errore al riguardo può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente “sub specie” di vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass. 17.11.2006, n. 24495).

Su tale scorta è ben evidente che la denuncia veicolata dal mezzo di impugnazione in disamina risulta formulata del tutto irritualmente.

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte territoriale pur al riguardo risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

E ciò vie più se si tiene conto che l’ipotetico vizio motivazionale rileverebbe nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata in data 11.7.2013) e nei termini che le sezioni unite di questa Corte hanno esplicitato con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

Più esattamente la corte territoriale ha avuto cura di puntualizzare che “tale “riserva” non ha avuto alcun seguito nel corso del giudizio di primo grado”, (così sentenza d’appello, pag. 9), specificando inoltre che “la convenuta è stata dichiarata decaduta dalla prova, non era presente all’udienza di precisazione delle conclusioni, nè ha depositato la comparsa conclusionale, per cui non ha mai effettivamente esplicitato una richiesta di attribuzione, nè ha mostrato interesse alcuno, neppure nella memoria conclusionale (non depositata)” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Si tenga presente, per altro verso, che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti (cfr. Cass. 24.2.1986, n. 1111).

In tal guisa la condanna alle spese del giudizio di appello appieno si giustifica in dipendenza del rigetto del gravame (cfr. Cass. 18.10.2001, n. 12758, secondo cui la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall’attore e dal convenuto, nonchè alle conclusioni precisate a verbale).

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che il suo ricorso è senz’altro ammissibile in relazione al disposto dell’art. 360 bis c.p.c..

Il rigetto dei primi due motivi di ricorso importa ex se il rigetto del terzo.

Gli intimati non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Il ricorso è datato 16.9.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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