Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13205 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Reno 21, presso

lo studio dell’Avv. Rizzo Roberto, che lo rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v.le Europa n. 190,

presso la sede dell’Area legale territoriale Centro di Poste

Italiane, rappresentata e difesa dall’Avv. URSINO Anna Maria per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1077/2009 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 1923/07 r.g., depositata in data 5.3.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- P.F. con ricorso al Giudice del lavoro di Roma chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 2.6-30.09.99.

2.- Accolta la domanda, Poste Italiane proponeva appello e la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 5.3.09, accoglieva l’impugnazione. Considerato che il contratto era cessato il 30.09.99 e che la prestazione era stata offerta a controparte solo dopo più di cinque anni, la Corte riteneva che il lavoratore avesse prestato adesione alla risoluzione del contratto e che, quindi, non vantasse un interesse al suo ripristino.

3.- Avverso questa sentenza P. proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva con controricorso Poste Italiane.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

P. ha depositato memoria.

5.- I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:

5.1.- violazione dell’art. 1372 c.c., non avendo il giudice accertato in concreto se le parti avessero effettivamente raggiunto l’accordo risolutorio, non avendo indicato il momento in cui era coesistita la chiara volontà delle stesse di porre nel nulla il vincolo contrattuale, essendosi invece basato solo sul dato fattuale del decorso del tempo;

5.2.- carenza di motivazione in quanto il giudice di merito avrebbe fondato la sua decisione su dati meramente dedotti dal datore di lavoro e non anche dimostrati, non essendo risultata provata la consapevolezza del lavoratore circa la realizzata nullità del termine e la sua concreta volontà di abdicare dai suoi diritti;

5.3.- violazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, atteso che l’azione di nullità è imprescrittibile e che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione dell’azione di per sè non costituisce elemento presuntivo idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà della parte di risolvere il rapporto;

5.4. violazione dell’art. 2729 c.c., comma 2, in quanto il giudice avrebbe accolto l’eccezione di risoluzione del contratto sulla base di una valutazione presuntiva circa l’esistenza dell’accordo solutorio in relazione ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato connotato da un valore ben superiore a quello previsto dalla norma (Euro 2,58);

5.5.- violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, avendo il giudice ritenuto raggiunto il mutuo consenso in difetto di allegazione di prova e di specifiche circostanze di fatto a supporto dell’eccezione, così basando la risoluzione del rapporto sulla mancata allegazione da parte del lavoratore-attore di circostanze idonee a supportare il suo perdurante interesse.

6.- Procedendo a trattazione congiunta dei primi due motivi di ricorso (n. 5.1 e 5.2), deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554) ritiene che nel giudizio instaurato per il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale scaduto) è configurabile la risoluzione del rapporto per mutuo consenso ove sia accertata – per il tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto, nonchè, per le modalità di tale conclusione, per il comportamento tenuto dalla parti e per altre eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata di tali elementi compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

7.- Nel caso di specie il giudice di merito ha fatto applicazione meramente formale di questo principio, atteso che ha desunto l’esistenza di una chiara e certa comune volontà di porre fine ad ogni rapporto lavorativo sulla base di una sola circostanza oggettiva, quale la considerevole durata del lasso temporale intercorso tra la cessazione del contratto e la proposizione della domanda in sede giudiziaria (oltre cinque anni), che ha ritenuto del tutto sovradimensionata rispetto alle esigenze di ponderazione e riflessione che l’azione giudiziaria impone, anche per la mancanza di prova di iniziative prodromiche all’azione giudiziaria.

Tale motivazione è da considerare insufficiente in quanto non idonea a qualificare il fatto – di per sè giuridicamente non rilevante – del mero trascorrere del tempo come chiara e certa volontà di entrambe le parti di considerare definitivamente chiuso il rapporto lavorativo. Non viene, infatti, individuata nessun alcuna ulteriore significativa circostanza di fatto, nè viene svolta alcuna ulteriore considerazione che non sia di contenuto meramente formale a sostegno della tesi della realizzazione del mutuo consenso.

Giova al riguardo rammentare, invece, che la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che, ai fini dell’esaustività della motivazione, la formulazione del giudizio di carenza di interesse alla richiesta di continuazione del rapporto trova nella lunghezza del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del termine ed il promovimento dell’azione in sede giudiziaria solo uno dei necessari riferimenti argomentativi. Deve, infatti, essere tenuto in adeguato conto anche il comportamento ulteriore tenuto dalla parti e debbono essere indicate eventuali ulteriori circostanze significative (Cass. 10.11.08 n. 26935 e 28.9.07 n. 20390), la cui prova è onere della parte che abbia dedotto la risoluzione (Cass. 1.2.10 n. 2279).

8.- Rilevata in questi termini l’insufficienza della motivazione, i due primi motivi debbono essere ritenuti fondati, con assorbimento degli altri mezzi di impugnazione e conseguente accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra indicati.

Il giudice del rinvio procederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA