Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13204 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 30/06/2020), n.13204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1768/19 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato a Novara, via Azario n.

3, presso l’avvocato Alessia Berticelli, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 22.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

marzo 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.S., cittadino ivoriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a fondamento dell’istanza dedusse di aver lasciato la Costa d’Avorio per timore di essere ucciso dai propri zii, i quali lo avevano minacciato di morte se non avesse consegnato loro l’eredità paterna;

la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento K.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con decreto 22.11.2018;

il Tribunale ritenne che:

-) il racconto del richiedente asilo era generico, poco plausibile, non razionalmente credibile;

-) in ogni caso i fatti narrati dal richiedente asilo avevano natura privata, e non giustificavano un metus persecutionis;

-) la protezione sussidiaria non poteva essere concessa perchè in Costa d’Avorio non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; a tale conclusione il Tribunale è pervenuto sulla base di due fonti informative (Country of Origin Informations – COI): un rapporto del 2018 di Human Rights Watch, ed un rapporto sempre del 2018 di Freedom House;

-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa perchè nei fatti narrati dal richiedente asilo non emergeva alcun rischio di andare incontro, nel caso di rientro in patria, ad una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;

-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perchè in Costa d’Avorio non vi era un conflitto armato;

-) la protezione umanitaria, infine, non poteva essere concessa in quanto il richiedente asilo aveva dedotto, a fondamento della relativa domanda, da un lato l’instabilità sociopolitica del suo paese di origine, dall’altro il suo percorso di integrazione sociale in Italia; tuttavia il primo profilo non poteva dirsi sussistente, perchè in Costa d’Avorio non esisteva una “situazione eccessivamente critica”, ma anzi una situazione in progressivo miglioramento, testimoniata dalla cessazione della missione di “peace keeping” dell’Onu, terminata nel 2017; quanto, poi, al percorso di integrazione realizzato in Italia dal ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che l’unica prova offerta al riguardo era costituita dalla attestazione di partecipazione ad una “attività di volontariato organizzato dal Comune di Carenno” (non meglio precisata dal Tribunale), e che tale unico elemento era insufficiente per ritenere sussistente “un effettivo e considerevole livello di integrazione del soggetto sul territorio”;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da K.S. con ricorso fondato su tre motivi;

ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, se pur formalmente unitario, contiene plurime censure sintetizzabili come segue.

Con una prima censura il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale ha reputato inattendibile il suo racconto. Deduce che il Tribunale, prima di arrivare a tale conclusione, avrebbe dovuto interrogarlo nuovamente, ed invoca a fondamento di tale allegazione la decisione della Corte di giustizia dell’unione Europea, in causa C560/14.

Detto ciò, il ricorso “vira” su una questione diversa, e cioè l’obbligo del Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti nel caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale (così il ricorso, pagg. 7 e seguenti).

Infine, con una terza censura (pagina 10 del ricorso) il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Deduce che la valutazione di credibilità del richiedente asilo non può essere “frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma deve essere il risultato di una valutazione svolta alla stregua dei criteri dettati dalla norma appena ricordata, la quale impone di tenere conto della situazione individuale del richiedente asilo e di acquisire informazioni sul contesto sociopolitico del paese di provenienza”.

1.2. Tutte e tre le censure sopra riassunte sono infondate.

In primo luogo, infondata è l’affermazione secondo cui il Tribunale, prima di poter pronunciare una sentenza in cui affermi l’inattendibilità del richiedente asilo, avrebbe sempre e comunque il dovere di interrogarlo personalmente.

Di tale obbligo, infatti, vanamente si cercherebbe il fondamento normativo.

Non pertinente è, a tal riguardo, il precedente richiamato dal ricorrente, ovvero la sentenza pronunciata da Corte giust., 9.2.2017, M. vs. Ireland, in causa C-560/14.

In detta sentenza, infatti, non si afferma affatto quel che il ricorrente pretende di farle dire, ma un principio ben diverso, e cioè che:

“deve essere organizzato un colloquio orale nel caso in cui l’autorità competente non sia oggettivamente in grado, sulla base degli elementi di cui dispone in seguito al procedimento scritto ed al colloquio orale del richiedente svoltosi nell’ambito dell’esame della sua domanda di asilo, di determinare con piena cognizione di causa se esistano fondati motivi di ritenere che tale richiedente, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e se egli non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese” (così il p. 49 della motivazione).

Situazione, quest’ultima, non ricorrente nel nostro caso, dal momento che il giudice di merito non ha affatto rigettato il ricorso per insufficienza della prova, ma al contrario ha ritenuto concretamente e positivamente accertata l’insussistenza dei rischi invocati dal ricorrente.

1.3. La seconda censura è infondata per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che – come ripetutamente affermato da questa Corte – “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale.

Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero. (Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815 01; nello stesso senso, Sez. 6-1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463-01; 05/07/2018, Rv. 649521-05; 31/01/2019, Rv. 652410-01; Sez. 1 -, Sentenza n. 17717 del Sez. 1 -, Ordinanza n. 3029 del Sez. 6-1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297-01).

1.3.1. La seconda ragione è che, in ogni caso, il Tribunale ha ritenuto il richiedente asilo inattendibile, e “l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia – rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione. (Sez. 1, Ordinanza n. 33858 del 19/12/2019, Rv. 656566-01).

1.4. Anche la terza delle censure sopra elencate è infondata.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, infatti, non impone affatto al Giudicante – al contrario di quanto mostra di ritenere il ricorrente l’obbligo di credere al richiedente asilo, quando questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda e non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate, ed in particolare di stabilire “se le dichiarazioni del richiedente (siano) coerenti e plausibili” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. (c));

Da ciò discendono tre conseguenze:

-) la prima è che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non potrà mai dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto;

-) la seconda è che il giudizio sulla credibilità del richiedente asilo non è affatto a rime obbligate, e non sussiste alcun “diritto ad essere creduti” sol perchè si sia presentata una domanda di asilo il prima possibile o si sia fornito un racconto circostanziato (Sez. 6-1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946-01);

-) la terza è che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. (c), lascia libero il giudice di merito di credere o non credere al richiedente asilo, secondo il suo prudente apprezzamento, che in quanto tale non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, Ordinanza n. 21283 del 9.8.2019; Sez. 1-, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674-01; Sez. 1, Ordinanza n. 21128 del 7.8.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361-01).

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta l’erroneità del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Deduce che in costa d’Avorio, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, esiste una situazione di violenza indiscriminata.

Cita fonti del 2016 e del 2017 (IRIN2; Human Right Watch; Dipartimento di stato USA) dalle quali emergerebbe che in Costa d’Avorio esista una situazione di guerra e sistematica violazione dei diritti umani.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto prescinde dall’effettivo contenuto della motivazione.

Il Tribunale infatti (p. 6, secondo capoverso) non ha affatto negato che la Costa d’Avorio sia “instabile”, ma ha affermato che l’instabilità del Paese non attinge la soglia “del conflitto armato interno”: e questo è un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

3. Col terzo motivo il ricorrente si duole del rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Allega, prospettando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che il Tribunale avrebbe trascurato di prendere in considerazione i seguenti fatti:

-) la giovane età del richiedente;

-) l’assenza di familiari nel paese di origine;

-) il tempo trascorso in Libia;

-) la mancanza di una casa dove tornare;

-) i corsi di lingua frequentati in Italia.

3.1. Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente, pur censurando l’omesso esame di fatti decisivi non indica quando abbia dedotto in giudizio i fatti che assume trascurati, e come li abbia provati.

Questa lacuna rende inammissibile il motivo: ed infatti le Sezioni Unite di questa Corte, nell’interpretare il novellato art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito (cinque anni prima dell’introduzione del presente ricorso) che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito nell’omesso esame d’un fatto decisivo, ha l’onere di indicare:

(a) quale fatto non sarebbe stato esaminato;

(b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio;

(c) come era stato provato;

(d) perchè era decisivo (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso non contiene nemmeno una delle suddette analitiche indicazioni.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

4.1. Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

4.2. La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): infatti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sempre che tale ammissione non sia stata revocata dal giudice competente.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna K.S. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre rifusione delle spese prenotate a debito;

(-) dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non sia stata revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA