Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13204 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13204 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 2698-2008 proposto da:
FARINAZZO

LUCIO

FRNLCU55C10G224X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145,
presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI ROBERTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GARLATTI BRUNO
4

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
855

contro

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. 00296790389 in persona del
suo legale rappresentante pro tempore Dr. DARIO
CAPOBASSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

1

Data pubblicazione: 28/05/2013

SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUZZATTO GUERRINI FABIO giusta delega in
atti;
– controricorrente –

DIOTALLEVI PIER DOMENICO, TITAN PLAST S.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 542/2007 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 07/09/2007, R.G.N. 308/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito l’Avvocato ROBERTO LOMBARDI;
udito l’Avvocato FABIO LUZZATTO GUERRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità;

contro

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Lucio Farinazzo conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Gorizia, la Navale
Ass.ni Spa, la Titan Plast S.r.l. e Pier Domenico Diotalevi, per il risarcimento dei
danni subiti a seguito dell’incidente che lo vedeva coinvolto in qualità di trasportato
sull’autovettura Mercedes tg. RSM 44119 di proprietà della Titan Plast Sri,

chiedeva la condanna dei convenuti in solido tra loro a risarcire tutti i danni patiti,
in particolare: il danno biologico, l’invalidità temporanea, il danno alla capacità
lavorativa specifica di agente di commercio, il danno morale e alla vita di relazione,
il rimborso per le spese sopportate e il danno per mancato guadagno.
Il Tribunale di Gorizia affermava la risarcibilità del danno emergente per le
spese mediche, le spese per l’assistenza domiciliare, il danno biologico da invalidità
temporanea, il danno biologico da invalidità permanente e il danno morale,
rigettando la domanda di risarcimento del danno per mancato guadagno.
2. Con la sentenza che qui si impugna, pubblicata il 12.10.2007 e notificata il
successivo 29.10, la Corte d’appello di Trieste respingeva l’appello proposto dal
Farinazzo avverso la sentenza di primo grado, ritenendo di dover condividere la
valutazione di congruità degli importi versati dalla Navale Ass.ni S.p.a. all’odierno
ricorrente ai fini dell’integrale risarcimento dei danni dallo stesso subiti a causa del
sinistro e di dover parzialmente accogliere la censura lamentata contro la sentenza
di primo grado, circa la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente,
senza, tuttavia, alcuna conseguenza sulla statuizione di rigetto della domanda
attorea emessa dal Tribunale: quest’ultimo, infatti, aveva erroneamente fatto
riferimento alla fascia d’età da 46 a 60 anni, anziché a quella da 31 a 45 anni,
applicabile al caso in esame data l’età di 41 anni, al momento dell’incidente, del
Farinaz7o. Tuttavia, riteneva che tale considerazione non incidesse sul rigetto della
domanda di risarcimento alla luce dei calcoli effettuati tenendo conto della
rivalutazione monetaria.
3. Ricorre per Cassazione il Farinazzo con due motivi di ricorso; resiste con
controricorso, illustrato con memoria, la Navale Ass.ni Spa. Gli altri intimati, il
Diotalevi e la Titan Plast Sri. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede Le
censure lamentate dal ricorrente sono:
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condotta dal Diotalevi e assicurata presso la Navale Ass.ni spa. Il Farinazzo

3.1 Art. 360 n. 5 c.p.c; omessa motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio; l’omissione concerne il primo motivo di appello formulato dall’odierno
ricorrente ed è desumibile dal raffronto tra l’atto di citazione in appello e la parte
motiva della sentenza della Corte d’Appello di Trieste, laddove, dopo aver
riconosciuto che il Tribunale di Gorizia era caduto in errore di calcolo, nulla dice
circa l’ulteriore doglianza quanto al valore medio del punto di invalidità
permanente nei Tribunali del Triveneto, questione sollevata dall’appellante in

riferimento alla non coincidenza di tali valori ed al fatto che il Tribunale di Gorizia
non avesse espresso una sua valutazione uniforme;
3.2 Art. 360, n. 5 c.p.c., contraddittorietà della motivazione; la doglianza
concerne il secondo motivo d’appello e in parte motiva della sentenza di appello la
pag.17, relativo alla liquidazione del danno morale. Il ricorrente ritiene che il
computo del danno morale, da effettuarsi secondo la sentenza di primo grado nella
misura del 50% biologico totale, debba riferirsi al diverso e più esatto calcolo
esposto nel precedente motivo di ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile, per mancanza della procura speciale per il giudizio
di Cassazione, prevista dall’art. 365 c.p.c.. Come affermato da questa S.C., è
inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per Cassazione
proposto – come nel caso in esame – sulla base della procura rilasciata dal ricorrente
a margine dell’atto d’appello, essendo quest’ultima inidonea allo scopo, perché
conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di
legittimità e pertanto in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura
successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico
riferimento al giudizio di legittimità. (Cass. n. 2444/2000; 7181/2003; 23501/2004).
La procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell’art. 365 cod. proc.
civ., carattere speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla
base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare; essa è,
conseguentemente, invalida se rilasciata in data anteriore alla suddetta sentenza,
con conseguente inammissibilità del proposto ricorso. (Cass. n. 27724/2005; n.
7710/2003). Qualora il soggetto che in veste di parte formale proponga il ricorso
per cassazione nella affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso
sostanziale ed in detta qualità di rappresentante volontario rilasci il mandato per il
giudizio di cassazione, ma non produca né con il ricorso né successivamente ai
sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. i documenti che giustifichino quella qualità, il
4

6

ricorso per cassazione dev’essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod.
proc. civ., in quanto la S.C. non è posta in condizione di poter valutare la
sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di
proporre ricorso per cassazione, che è essenziale ai fini della regolare costituzione
del rapporto processuale e dev’essere controllata dalla Corte anche d’ufficio (a
differenza della sussistenza della rappresentanza organica, la cui mancanza
dev’essere eccepita da chi la neghi), senza che in contrario possa rilevare né la

che aveva, sempre nella detta qualità, riassunto il giudizio a seguito di precedente
cassazione con rinvio e che tale qualità debba reputarsi implicitamente controllata
dal giudice del rinvio che ha pronunciato la nuova sentenza assoggettata a ricorso
per cassazione. (Cass. n. 11285/2005; 22009/2007; 1345/2013).
5. Stante il rilevato difetto di procura speciale, le spese del presente giudizio,
nel rapporto con la parte costituita (Navale Assicurazione), vanno poste a carico
dell’Avv. Garlati (Cass. n. 14281/2007; n. 3966/1997), secondo la liquidazione di
cui al dispositivo. Nulla per le spese per gli altri intimati, non avendo svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Avvocato Garlati al pagamento delle
spese del presente giudizio, in favore della Navale Assicurazione, che liquida in
Euro 2.500,00= di cui Euro 2.300,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 1’11 Aprile 2013.

mancata eccezione del resistente né la circostanza che quel soggetto sia lo stesso

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