Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13204 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.25/05/2017),  n. 13204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6185 – 2013 R.G. proposto da:

F.N. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via San Tommaso d’Aquino, n. 116, presso lo studio

dell’avvocato Carlo Borrello che lo rappresenta e difende in virtù

di procura speciale per notar Fantini in data 18.3.2016;

– ricorrente –

contro

F.R. – c.f. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza non definitiva n. 51/2012 della corte d’appello

di Catanzaro, udita la relazione nella camera di consiglio del 1

marzo 2017 del consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto ritualmente notificato F.R. citava a comparire innanzi al tribunale di Catanzaro M.P.G., F.M.R., F.G., Fr.Gi. e F.N..

Esponeva che a seguito del decesso di F.N. e della moglie, L.M., gli eredi avevano con atto notarile del 20.8.1974 provveduto alla divisione dei beni caduti in successione; che in forza dell’atto di divisione e di talune cessioni intervenute tra i coeredi era divenuta proprietaria esclusiva e comproprietaria per la quota di 1/2, rispettivamente, del magazzino indicato con la lettera E) e dei magazzini indicati con le lettere C) e D) nella planimetria allegata all’atto di divisione; che F.A., dapprima, ed i suoi eredi ovvero i convenuti, dipoi, avevano detenuto e detenevano in via esclusiva i medesimi immobili.

Chiedeva che si procedesse allo scioglimento della comunione esistente limitatamente ai magazzini indicati con le lett. C) e D) e che i convenuti fossero condannati a rilasciarle il magazzino indicato con la lettera E) nonchè a corrisponderle le indennità correlate al possesso sine titulo ovvero esclusivo degli immobili.

Si costituivano M.P.G., M.R., G., Gi. e F.N..

Espletata c.t.u., con sentenza n. 1288/2006 il tribunale adito, tra l’altro, rigettava le domande dall’attrice proposte nei confronti di M.R., G. e Fr.Gi., accoglieva nei confronti di F.N. e di M.P.G. la domanda di scioglimento della comunione degli immobili indicati con le lettere C) e D) nella planimetria summenzionata ed assegnava all’attrice l’immobile contraddistinto con la lett. C) e ai convenuti F.N. e M.P.G., rispettivamente per la quota di 3/4 e di 1/4, l’immobile contraddistinto con la lett. D); faceva ordine a F.N. e a M.P.G. di versare in solido all’attrice la somma di Euro 10.396,89 a titolo di indennità per il godimento del locale indicato con la lett. C) nonchè nonchè la somma di Euro 9.421,12 a titolo di indennità per il godimento del locale indicato con la lettera D).

Avverso tale sentenza proponevano appello M.P.G., M.R., G., Gi. e F.N..

Resisteva F.R.; esperiva appello incidentale.

Con sentenza non definitiva n. 51/2012 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, condannava in solido gli appellanti principali M.P.G. e F.N. a pagare a F.R. la somma di Euro 18.204,00; disponeva come da separata ordinanza in ordine all’appello incidentale di F.R..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso F.N.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

F.R. non ha svolto difese.

E’ fuor di dubbio, si premette, che M.P.G., F.M.R., F.G. e Fr.Gi. hanno veste di litisconsorti necessari (cfr. Cass. 14.3.1973, n. 727; Cass. 5.12.2001, n. 15358).

Ed è parimenti indubitabile che il ricorso a questa Corte di legittimità non risulta a costoro notificato.

Tuttavia in dipendenza dell’inevitabile rigetto – siccome si dirà – del ricorso a questo Giudice del diritto ben può prescindersi dalla necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 c.p.c., ai fini dell’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento).

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per errata e contraddittoria motivazione in ordine alla eccepita nullità del giudizio per violazione di quanto previsto dall’art. 749 c.p.c., con violazione della norma medesima e del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 4” (così ricorso, pag. 4).

Deduce che con apposito motivo di gravame ha addotto che il giudice istruttore non aveva atteso alla predisposizione di un progetto di divisione da depositare in cancelleria nè aveva atteso alla successiva fissazione dell’udienza di discussione; che ha errato la corte di merito a reputare corretto l’iter procedimentale seguito dal primo giudice; che invero il tribunale avrebbe dovuto risolvere “le contestazioni mediante una sentenza non definitiva strumentale rispetto alla pronunzia finale” (così ricorso, pag. 5).

Il motivo è destituito di fondamento.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall’art. 789 c.p.c. – ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell’udienza di discussione dello stesso – essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell’apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (cfr. Cass. 11.1.2010, n. 242; Cass. 20.12.1983, n. 7525).

Su tale scorta si rappresenta che la corte distrettuale ha debitamente evidenziato che il primo giudice, a sua volta, aveva “preso atto delle numerose contestazioni avanzate al progetto di divisione formato dal c.t.u.” (così sentenza d’appello, pag. 12) ed aveva di conseguenza ritenuto correttamente che siffatte contestazioni “avrebbero reso inutile e contrario ai più elementari principi di economia processuale il deposito formale del progetto ai sensi dell’art. 789 c.p.c.” (così sentenza d’appello, pag. 12).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per errata motivazione sull’eccezione relativa alla irregolare costituzione del litisconsorzio, con conseguente errata violazione della norma di cui all’art. 784 c.p.c., e del relativo procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3” (così ricorso, pag. 5).

Deduce che con apposito motivo di gravame ha addotto che del locale indicato con la lettera D) M.P.G. risulta comproprietaria sia iure proprio sia in quanto erede di F.A.; che dunque sarebbe stata necessaria l’indicazione nella citazione in giudizio della specifica qualità di ciascun condividente; che pertanto l’omessa notificazione dell’atto di citazione a M.P.G. iure proprio, contrariamente all’assunto della corte territoriale, è valsa a determinare la nullità della domanda di divisione.

Il motivo del pari è destituito di fondamento.

Analogamente è sufficiente reiterare l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale la notificazione dell’atto di citazione o dell’atto di impugnazione ad un erede che sia anche parte in proprio può compiersi mediante consegna di un’unica copia dell’atto, essendo altresì irrilevante il difetto di un’espressa menzione della qualità di erede; e ciò sia quando lo stesso, essendo già in causa in proprio, vi rimanga anche in qualità di erede di un’altra parte deceduta nelle more del giudizio, sia quando sia convenuto in giudizio avendo già acquisito la qualità ereditaria; conseguentemente non sussiste alcun vizio del contraddittorio nel caso di citazione mediante notifica di un solo atto e senza indicazione della qualità ereditaria (cfr. Cass. 18.2.2000, n. 1804; cfr. anche Cass. 6.11.2014, n. 23695, secondo cui la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata nei confronti di una medesima persona fisica, che cumuli in sè la qualità di erede di più soggetti, può compiersi mediante consegna di un’unica copia e senza l’indicazione espressa della doppia qualità di erede, in quanto l’erede, pur succedendo nelle situazioni giuridiche del defunto, divenendone centro di imputazione giuridica, rimane, tuttavia, un unico soggetto di diritti).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5, per errata motivazione sull’eccepita nullità dell’atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c., n. 3, e dall’art. 164 c.p.c., comma 4. Con conseguente violazione delle norme citate ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4” (così ricorso, pag. 6).

Deduce che con apposito motivo di gravame ha addotto la genericità dell’iniziale avverso atto di citazione in dipendenza della carente descrizione degli immobili da dividere sia in rapporto ai loro estremi catastali sia in rapporto alla loro ubicazione; che la corte di Catanzaro ha senz’altro errato a respingere il riferito motivo di gravame.

Il motivo non merita seguito.

E’ indubitabile invero che la nullità della citazione per omessa determinazione dell’oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del “petitum”, inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento (cfr. Cass. sez. lav. 19.3.2001, n. 3911).

Su tale scorta si rappresenta che ai fini del riscontro della nullità della citazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 164 c.p.c., comma 1, e art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, occorre non solo tener conto del contenuto complessivo dell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, ma pur, attesa la proiezione teleologica, a salvaguardia del diritto di difesa del convenuto, della comminatoria di nullità, della possibilità che controparte ha concretamente avuto di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. 29.1.2015, n. 1681).

In questi termini la circostanza per cui il tribunale abbia fatto riferimento ai fini della individuazione degli immobili da dividere “ai documenti allegati dai convenuti alla propria comparsa” (così ricorso, pag. 6), dà ragione e dimostra, contrariamente all’assunto del ricorrente, che gli originari convenuti ben hanno avuto la possibilità di identificare i cespiti in relazione ai quali era stata formulata la domanda di scioglimento della comunione e con riferimento ai quali avevano da predisporre ed organizzare le loro prospettazioni difensive.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine all’avvenuto riconoscimento della indennità per l’occupazione dei locali c) e D) a favore di F.R.. Violazione delle risultanze istruttorie ex art. 360 c.p.c., n. 4” (così ricorso, pag. 7).

Deduce che la corte d’appello non ha considerato che F.R. ha limitatamente ai locali C) e D) percepito un canone di locazione e mai ha preteso una indennità per il loro utilizzo; che, d’altra parte, a fronte delle dettagliate contestazioni alle risultanze della c.t.u., la corte d’appello avrebbe dovuto disporre le necessarie integrazioni alla consulenza d’ufficio ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione.

Il motivo parimenti non merita seguito.

Si rappresenta che il ricorrente ulteriormente deduce, per un verso, che “il riconoscimento dell’indennità di occupazione (…) è in stridente contrasto con le risultanze processuali” (così ricorso, pag. 7); per altro verso, che F.R. non ha “offerto alcun elemento utile a far accertare l’entità effettiva della lesione al suo patrimonio operata dall’asserita occupazione dei locali C e D” (così ricorso, pag. 8).

In tal guisa è indubitabile che il motivo de quo involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo di ricorso pertanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti della corte di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta, d’altro canto, che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227, secondo cui, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto).

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 788 c.p.c., per “mancata indizione della vendita degli immobili C) e D) attesa la dichiarata loro indivisibilità” (così ricorso, pag. 8).

Deduce che alla stregua delle risultanze della c.t.u. fa corte distrettuale avrebbe dovuto disporre ai sensi dell’art. 788 c.p.c., la vendita del compendio da dividere; che la divisione del compendio così come disposta in sentenza determina un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote e dà vita a porzioni insuscettibili di autonomo e libero godimento; che, in particolare, il locale indicato con la lettera B), funzionalmente collegato ai locali C) e D), risulta completamente privato dell’ingresso.

Il motivo va respinto.

Si rappresenta in primo luogo che l’art. 720 c.c., nel disciplinare l’ipotesi in cui l’immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all’incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero (cfr. Cass. 13.5.2010, n. 11641).

Nel caso di specie, viceversa, la corte territoriale ha dato atto che il tribunale a sua volta aveva rilevato che “tutti i condividenti hanno manifestato la volontà di attribuzione nei loro scritti difensivi” (così sentenza d’appello, pag. 19).

Si rappresenta in secondo luogo che, in tema di scioglimento di una comunione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare, l’accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell’art. 720 c.c., è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 7961).

In questi termini l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte calabrese risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

Segnatamente la corte d’appello ha rimarcato che il primo giudice aveva dato atto che i beni non erano comodamente divisibili in tre quote e che siffatta conclusione era “stata confermata dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di secondo grado” (così sentenza d’appello, pag. 19); altresì, che, siccome si era riscontrato alla stregua delle stime all’uopo disposte, “i valori dei due immobili C) e D) sono pressochè i medesimi” (così sentenza d’appello, pag. 20); infine, che le modalità merce le quali il tribunale aveva disposto la divisione erano assolutamente inappuntabili, “perchè rispettose dei valori delle quote di ciascuno dei condividenti, rispettose dei principi di diritto applicabili in materia” (così sentenza d’appello, pag. 21).

L’intimata non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Il ricorso è datato 27.2.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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