Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13204 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi

Lilio n. 65, presso lo studio dell’Avv. MOZZI Vincenzo, che lo

rappresenta e difende per procura rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LA VIGILANTE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6422/2008 della Corte d’appello di Napoli (in

causa r.g. 2832/06 Lav.), depositata in data 11.12.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Napoli D.S.A. impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto irrogatogli in data 6.2.01 da La Vigilante srl e chiedeva la corresponsione di differenze retributive.

2.- Rigettata la domanda, proponeva appello D.S., rilevando che egli era stato assente per gg. 258 nell’anno 2000 per le conseguenze di un infortunio sul lavoro accaduto nel 1993 e che pertanto, ex art. 78 del ccnl di categoria, avrebbe dovuto prendersi in considerazione il comporto di gg. 300 previsto per assenze riconducigli ad unica malattia, invece che quello di 240 gg. previsto per le assenze dovute a più episodi morbosi.

3.- La Corte d’appello di Napoli, espletata consulenza tecnica medico- legale, con sentenza 11.12.08 rigettava l’impugnazione. Per quanto qui rileva, la sentenza evidenziava che il consulente aveva accertato che solo una parte delle assenze era riconducibile ai postumi dell’infortunio, mentre almeno 58 assenze erano ascrivibili ad altre causali. In ragione della pluralità di cause, era, dunque, applicabile il comporto di gg. 240. Inoltre, il periodo di assenza eccedente il comporto non poteva essere imputato alle ferie, non avendo il lavoratore avanzato richiesta in tal senso.

4.- D.S. proponeva ricorso per cassazione (peraltro intestato incomprensibilmente all’art. 420 bis c.p.c.) deducendo: 1) “violazione dell’art. 78 del ccnl, ex art. 360, n. 3, che dovrebbe essere interpretato nel senso che qualora alle assenze derivanti da infortunio ne seguano altre per patologie comunque facenti capo all’infortunio, dovrebbe farsi applicazione del comporto di gg. 300;

2) carenza di motivazione circa la non imputabilità a ferie delle assenze eccedenti il comporto.

Non svolgeva attività difensiva il datore di lavoro.

5.- Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

6.- Il primo motivo implica la verifica del testo (art. 78) del contratto collettivo 19.11.99 dei dipendenti delle aziende di vigilanza privata vigente per l’anno 2000 (in cui si realizzarono le assenze) e in forza del quale fu irrogato il licenziamento.

Tale verifica è, tuttavia, impossibile, atteso che a) la norma contrattuale, in violazione del principio di autosufficienza, è solo sommariamente indicata; b) assieme al ricorso non è depositato il testo del contratto collettivo, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; c) il contratto depositato nel giudizio di merito è quello del 21.12.94 e non quello rilevante ai fini della presente controversia.

7.- Quanto al secondo motivo, l’unico argomento adottato è che l’affermazione di non imputabilità alle ferie non è sancita da norma di legge. A prescindere dalla doviziosa motivazione in diritto adottata dal giudice di merito, deve rilevarsi che, nonostante l’intestazione, il motivo deduce il vizio di violazione di legge e che pertanto la questione sottostante, ai sensi dell’art. 366 bis cp.c., avrebbe dovuto essere oggetto di apposito quesito, nella specie non proposto.

8.- Tali carenze nella formulazione dell’impugnazione comportano il rigetto del ricorso.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità, non avendo il datore svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla provvedendo per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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