Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13203 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6885/2006 proposto da:

COMUNE di PACHINO in persona del Commissario Straordinario Dott.

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato GRECO LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFA Davide con studio in 94014

NICOSIA Via della Pace, 2 con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI EAS (OMISSIS) in liquidazione in

persona del Commissario Liquidatore Dott. M.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso

lo studio dell’avvocato CLARIZIA Angelo, che lo rappresenta e difende

con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MONTEPASCHI SERIT SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1453/2005 del TRIBUNALE di SIRACUSA, emessa il

10/11/2005; depositata il 22/11/2005; R.G.N. 772/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/04/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato PAOLANTONIO NINO (per delega dell’Avvocato CLARIZIA

ANGELO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La spa Monte dei Paschi Se.Ri.T. ha promosso un procedimento di espropriazione forzata con le forme del pignoramento presso terzi in danno del Comune di Pachino per conseguire il pagamento di tributi per consumo di acqua.

Il Comune ha proposto opposizione contro il pignoramento, sostenendo l’inammissibilità dell’esecuzione ai sensi delle leggi sull’esecuzione forzata nei confronti degli enti locali e, subordinatamente, l’infondatezza della pretesa per avvenuto pagamento delle somme pignorate.

Nel giudizio è stato chiamato in causa l’EAS (Ente Acquedotti Siciliani), che si è costituito.

2. Il tribunale di Siracusa, con sentenza del 22 novembre 2005, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta, perchè tardiva.

3. Il Comune di Pachino ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Resiste con controricorso l’EAS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso il Comune di Pachino si duole del fatto che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di avvenuto pagamento del debito posto a base dell’esecuzione: censure di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e di difetto assoluto di motivazione su questo punto.

2. Il Collegio rileva che la decisione impugnata si esaurisce nella dichiarazione, peraltro esatta (Cass. 29 febbraio 2006, n. 3655), che l’opposizione con la quale era stata denunciata violazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336, art. 39 era tardiva.

La decisione nulla dice sul motivo subordinato dell’opposizione, che le somme richieste non erano dovute per avvenuto pagamento.

3. Con il ricorso per cassazione il Comune dichiara che la qualificazione data dal tribunale di Siracusa al procedimento ha reso la sentenza non impugnabile con l’appello, denuncia che la sentenza impugnata non si è pronunciata sul motivo dell’opposizione di avvenuto pagamento del debito e sostiene che il rigetto di questa eccezione non è motivata.

Queste censure non sono corrette.

4. E’ pacifico che l’opposizione proposta dal Comune di Pachino contro l’atto di pignoramento presso terzi era sorretta da due ragioni: a) una principale, che l’esecuzione contro l’ente locale non era ammissibile; b) una subordinata di avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento.

In questa conformazione l’atto, conteneva due opposizioni esecutive:

un’opposizione agli atti esecutivi per la parte riguardante l’eccezione di impignorabilità del credito del Comune;

un’opposizione all’esecuzione con riferimento all’eccezione di inesistenza del credito per avvenuto adempimento.

L’impugnazione di ciascuna opposizione doveva avvenire con rimedi diversi: rispettivamente, con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., quella agli atti esecutivi; con l’appello quella all’esecuzione. La qualificazione di opposizione agli atti esecutivi e la conseguente dichiarazione di non impugnabilità della decisione, infatti, potevano valere solo per la prima opposizione e non già per la seconda.

5. Da questi principi si ricava che correttamente il tribunale di Siracusa ha dichiarato inammissibile la sola l’opposizione agli atti esecutivi, perchè tardiva.

La decisione sull’eccezione configurante opposizione all’esecuzione era impugnabile con il rimedio dell’appello, la proposizione del quale non era impedita dalla dichiarazione di inammissibilità dell’altra opposizione.

Se ne ricava che l’omesso esame da parte del primo giudice dell’eccezione di avvenuto pagamento, che si configurava come opposizione all’esecuzione, non può formare oggetto di questo ricorso per cassazione, perchè impugnabile mediante appello.

In questo senso le censure proposte non sono ammissibili ed il ricorso è rigettato.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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