Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13203 del 28/05/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 13203 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMATUCCI ALFONSO
SENTENZA
sul ricorso 2612-2008 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) in persona del Dirigente
PAOLO
con incarico di livello generale Dott.
VACCARELLA
DIRETTORE
DELLA
DIREZIONE
CENTRALE
PRESTAZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
2013
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NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TARANTINO
CRISTOFARO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROSSI ANDREA giusta delega in atti;
– ricorrente contro
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Data pubblicazione: 28/05/2013
PETROLINI LORENZO PTRLNZ41L08A271D, domiciliato ex
lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TISO
AMERICO, CAPRIOLO ALFONSO MARIA giusta delega in atti;
– controricorrente
–
ANCONA, depositata il 01/02/2007, R.G.N. 1733/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l’Avvocato ALFONSO MARIA CAPRIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento con rinvio;
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avverso la sentenza n. 171/2007 del TRIBUNALE di
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nel 2005 l’Inail agì giudizialmente in surrogazione nei
confronti di Lorenzo Petrolini per il rimborso delle
prestazioni (C 1321,65, oltre accessori) erogate a favore di
Leonaro Bergantino a seguito delle lesioni che affermò essergli
il 29.4.2000 mentre il Bergantino si trovava in servizio presso
il casello autostradale di Ancona sud.
Il convenuto resistette.
Con sentenza n. 161/05 il giudice di pace condannò il
convenuto al pagamento del 50% dell’importo richiesto per non
essere stato
“raggiunto il punto di convincimento che
consentirebbe una decisione totalmente favorevole ad una delle
parti”.
Entrambe le parti proposero appello. Per quanto in questa
sede interessa l’Inail, appellante in via principale, domandò
la condanna del convenuto al pagamento dell’intero importo; il
Petrolini chiese che la domanda fosse rigettata.
2.- Il tribunale di Ancona ha accolto l’appello incidentale
con sentenza n. 171/07, rigettando la domanda dell’Inail, che
ha condannato alle spese del primo grado, compensando invece
quelle del gravame.
3.-
Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’Inail
affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso il
Petrolini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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state causate dal Petrolini, per averlo quest’ultimo aggredito
l.-
La sentenza è censurata per violazione e falsa
applicazione degli artt. 112, 323, 324, 339 e 342 c.p.c. per
aver e il giudice di pace accolto l’appello incidentale per
ragioni diverse da quelle addotte dall’appellante, che aveva
esclusivamente addotto il difetto di responsabilità ex art.
dall’Inail per l’inabilità temporanea assoluta del lavoratore.
2.-
Il Tribunale, dopo aver dato atto che l’appellante
incidentale s’era doluto dell’accoglimento della domanda per
essere stato ravvisato un suo concorso di colpa in via
presuntiva mentre avrebbe dovuto essere l’Inail a provare la
ricorrenza della sua responsabilità ex art. 2043 c.c.,
ha
ritenuto che costituisse necessario antecedente logico della
censura proposta l’effettiva ripetibilità delle somme da parte
dell’Inail, che ha escluso per non essere stata accertata la
sussistenza del danno patrimoniale dell’assicurato, non potendo
la surrogazione avere per oggetto quanto riconoscibile al
danneggiato per danno biologico e morale.
3.- La censura è fondata.
De tutto improprio è il richiamo del Tribunale al principio
enunciato da Cass., n. 2973/2006 (incompletamente riportato
alle non numerate pagine 8 e 9 della sentenza impugnata),
secondo il quale «l’effetto devolutivo dell’appello entro i
limiti dei motivi d’impugnazione preclude al giudice del
gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti
che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del
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2043 c.c., senza in alcun modo contestare l’importo erogato
dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, mentre non viola
il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice
di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non
specificamente fatte valere dall’appellante, tuttavia appaiano,
nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta
costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel
giudizio d’appello, infatti, il giudice può riesaminare
l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale
indagine non travalichi i margini della richiesta,
coinvolgendo
punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di
acquisire forza di giudicato interno in assenza di
contestazione,
e decidere, con pronunzia che ha natura ed
effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di
ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d’impugnazione>>.
Nella massima della sentenza citata, che esprime un principio
assolutamente consolidato, è infatti chiarito quanto sopra
riportato in corsivo ed omesso nella sentenza impugnata:: che,
cioè, il limite alla possibilità di un’indagine che travalichi
le ragioni prospettate nei motivi di appello è costituito dalla
formazione del giudicato interno sui punti non contestati.
Nella motivazione della citata sentenza è infatti
testualmente affermato quanto segue: “rientra infatti nel
potere del Giudice del gravame in senso stretto, qual è appunto
il giudizio d’appello, riesaminare l’intera vicenda controversa
nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non
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connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi,
travalichi dai margini della richiesta coinvolgendo punti
decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire
forza di giudicato interno in assenza di contestazione,
decidendo anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte
dall’appellante nel suoi motivi”.
prestazione erogata dall’Inail (e richiesta in via surrogatoria
al presunto responsabile), non contestata né in primo grado né
in appello, si sia formato quantomeno il giudicato implicito,
sicché il Tribunale non avrebbe potuto rigettare la domanda per
la ragione che ha posto a fondamento della decisione, del tutto
estranea ai motivi di censura, che invece concernevano la
sostenuta impossibilità di ravvisare la responsabilità del
convenuto
ex
art. 2043 c.c. in addotto difetto di prova da
parte dell’attore.
4.- La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio allo
stesso Tribunale in persona di diverso giudicante perché
giudichi sugli appelli delle parti senza alcuna ulteriore
indagine sulla possibilità dell’Inail di surrogarsi
all’assicurato in relazione alla natura del danno da quello
riportato, essendosi sul punto formato il giudicato.
In considerazione delle ragioni della cassazione, conseguite
ad un errore del Tribunale non provocato da alcuno, si
ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
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Nel caso di specie non è dato dubitare che sulla natura della
accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Ancona in
persona di diverso giudicante; compensa le spese del giudizio
di cassazione.
Roma, 11.4.2013