Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13203 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21989/2012 proposto da:

M.R., (OMISSIS), B.O. (OMISSIS),

M.M.I. (OMISSIS), M.A. (OMISSIS),

M.N. (OMISSIS), M.P. (OMISSIS), ME.AN.

(OMISSIS), QUALI EREDI DI M.L. (e la B. anche in

proprio), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentati e difesi

dall’avvocato RICCARDO ROSSI;

– ricorrenti –

contro

D.R.R., C.F. (OMISSIS), D.R.D. C.F. (OMISSIS),

D.R.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

P.ZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

PAZZAGLIA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO BAGIANTI;

– controricorrenti –

e contro

T.F., T.P., T.E., P.I.,

P.G., P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 425/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Rossi Riccardo difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Bagianti Antonio difensore dei controricorrenti che si

riporta agli atti scritti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 26 febbraio 1998, i sigg. T.F., P. ed E., proprietari di un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato, convenivano dinanzi al Tribunale di Perugia, i sigg. B.O., M.L., B.S. e P.I., detentori del fondo confinante, chiedendo, tra l’altro, la declaratoria del loro acquisto per usucapione del diritto di servitù di passo sulla strada che attraversa il fondo dei convenuti e consente di accedere al fondo di proprietà degli attori attraverso un cancello posto sul confine tra i due fondi.

Nel corso del giudizio di primo grado(signori D.R.D., R. e S. intervenivano ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3, dichiarando di essersi resi acquirenti del fondo – asseritamente dominante – già di proprietà degli attori.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 167/2008, respingeva, per quanto qui ancora interessa, la suddetta azione confessoria, ritenendo lo stato dei luoghi incompatibile con il normale esercizio del transito e quindi non dimostrato il possesso ultraventennale di una servitù di passaggio, nè pedonale nè carraio. La corte d’appello di Perugia, adita dai signori D.R., riformava la sentenza di primo grado, ritenendo, per un verso, che la strada e il cancello sul confine tra i fondi costituissero opere idonee a manifestare l’apparenza di una servitù di passaggio e, per altro verso, che le testimonianze acquisite al processo avevano dimostrato l’esistenza dell’esercizio di un passaggio non frequente ma sufficiente a manifestare un possesso di servitù protrattosi per oltre un ventennio; testimonianze giudicate dalla corte territoriale “coerenti tra di loro e con lo stato dei luoghi”, nonchè riscontrate, per un verso, dal “fatto che nell’atto di acquisto della proprietà da parte del T. si dà atto dell’esistenza di una servitù”, e, per altro verso, dal rilievo che gli stessi appellati, odierni ricorrenti, in una lettera del 14/12/93 diretta ad un terzo aveva lamentato l’aggravamento di tale servitù (con ciò ammettendo l’esistenza della stessa).

Avverso detta decisione l’originaria convenuta B.O. e i signori M.A., N., M.I., P., An. e R., eredi dell’originario convenuto Lucio Menicucci, hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su un solo motivo, contro gli originari attori T.F., P. ed E. e gli intervenuti D.R.D., R. e S., oltre che nei confronti dell’originaria convenuta P.I. e degli eredi dell’originaria convenuta B.S.a, sigg.ri P.G. e S..

Solo i signori D.R.D., R. e S. hanno depositato controricorso. Il ricorso è stato discusso da questa Corte, in Camera di consiglio, nell’adunanza del 9 gennaio 2014 al cui esito il Collegio, ritenendo insussistenti le condizioni di evidenza decisoria di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, ha disposto la rimessione in pubblica udienza.

La causa è stata alfine chiamata nella pubblica udienza del 22.2.17, per la quale tanto i ricorrenti quanto i contro ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, promiscuamente riferito al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè al vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 1061 c.c., i ricorrenti si dolgono del riconoscimento, in capo agli appellanti, della servitù di passaggio, anche carrabile, sulla strada che attraversa il loro fondo.

In particolare, secondo i ricorrenti, la corte d’appello avrebbe errato nel

desumere i requisiti dell’apparenza della servitù dalla sola esistenza di una strade e di un cancello, così come avrebbe errato nel ritenere dimostrato l’esercizio ultraventennale del passaggio su quella strada per il raggiungimento del fondo asseritamente dominante.

La doglianza appare destituita di pregio.

Infatti, la corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, si è espressa nel senso dell’apparenza della servitù e della sua destinazione al servizio del fondo dominante, affermando, alle pagine 9 e 10 della sentenza gravata, di essersi basata, dopo aver esaminato compiutamente i fatti decisivi della controversia, sulle deposizioni rese dai testi presentati dagli attori (ritenute dalla stessa corte “coerenti tra di loro e con lo stato dei luoghi”), i quali hanno riferito circa l’esistenza del cancello ed il passaggio sulla strada in contestazione da ben più di venti anni rispetto alla introduzione del giudizio.

Tali deposizioni, come chiaramente illustrato dalla corte perugina, trovano ulteriore conferma nella dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita C. – T. del (OMISSIS), in cui si fa riferimento all’esistenza di una servitù ed, altresì, nella lettera del 14 dicembre 1993, diretta al sig. Ba., con la quale gli attuali ricorrenti lamentavano un aggravamento della servitù a causa della lottizzazione eseguita dal Ba., dando, in tal modo, atto della preesistenza di una servitù di transito (di cui, appunto, si lamentava l’aggravamento) su detta strada.

La sentenza gravata non presenta dunque vizi motivazionali, poichè la corte perugina ha svolto analitiche considerazioni, adeguatamente rapportate alle risultanze istruttorie, idonee a sorreggere l’assunto che attraverso il menzionato cancello i comparenti ed i loro danti causa accedessero alla strada de qua per raggiungere la via pubblica (cfr. pag. 12 della sentenza: “per l’insieme di tali considerazioni si deve ritenere provato l’acquisto per usucapione di una servitù di transito in favore della proprietà degli attuali appellanti fin da epoca antecedente all’introduzione del giudizio”). Per di più, la corte territoriale, ha sostenuto che “anche a prescindere dall’esistenza del cancello che si apre dalla proprietà degli attori (ora degli appellanti) sulla strada in questione, è l’esistenza stessa della strada realizzata lungo il confine, ma – come si è osservato – in parte anche sul terreno di proprietà degli attori, a rilevarne la destinazione anche al servizio del fondo degli attori, non essendovi diversamente ragione di consentire l’occupazione da parte del tracciato della strada di parte della proprietà se non per utilizzare la strada stessa al fine di accedere al terreno” (pag. 7/8 della sentenza).

Non ricorrono dunque violazioni dell’art. 1061 c.c., avendo la corte distrettuale correttamente affermato, sulla base delle emergenze istruttorie che attestavano la presenza di opere destinate all’esercizio della servitù, l’apparenza della servitù medesima, come tale, dunque, usucapibile, così come prescrive il disposto dell’articolo sopra richiamato.

A fronte dell’apparato motivazionale sopra sintetizzato, i ricorrenti si sono limitati a chiedere alla Corte di cassazione una revisione delle risultanze istruttorie già esaminate dalla corte distrettuale, contrapponendo all’apprezzamento di tali risultanze operato dal giudice di merito quello da loro ritenuto preferibile. La doglianza risulta quindi inammissibile perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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