Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13203 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2263-2014 proposto da:

A2A RETI ELETTRICHE SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO CANTONE, CLAUDIO

DANIOLI, GILDA PISA, ANDREA DELL’OMARINO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario, m proprio e quale procuratore speciale

della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – SCCI SPA –

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2054/2012 della CORTE D APPELLO di MILANO

dell’11/12/2012, depositata il 10/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Carla D’Alosio difensore del controricorrente che si

oppone all’istanza di rinuncia in quanto non notificata all’INPS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Milano in parziale accoglimento del gravame proposto da A2A RETI ELETTRICHE SPA ha dichiarato non dovuti i contributi per maternità e le relative sanzioni confermando nel rete la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione alla cartella n. con riguardo alla richiesta di annullamento dei contributi per CIGO, CIGS, mobilità disoccupazione involontaria e CUAF e compensando tra le parti le spese del giudizio di appello.

Per la cassazione della sentenza ricorre A2A RETI ELETTRICHE SPA che articola nove motivi cui resiste l’inps con controricorso.

Equitalia Esatri s.p.a., ora Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata in entrambi i giudizi.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio A2A RETI ELETTRICHE SPA ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Tanto premesso, rilevato che avverso la sentenza oggi impugnata è stato proposto ricorso dall’Inps iscritto al a di rg. 2141 del 2014.

Ritenuto che a norma dell’art. 335 c.p.c. le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza devono essere obbligatoriamente riunite per essere trattate contestualmente.

PQM

La Corte, riconvocatasi in camera di consiglio in data 9.6.2016 dispone il rinvio della decisione all’udienza del 29.9.2016 onde procedere alla riunione della presenta controversia a quella iscritta al numero di r.g. 2141 del 2014.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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