Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13203 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23271/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Cseciti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

celL’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

IMPRESA INDIVIDUALE S.A., in persona dell’omonimo

titolare S.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

DARDANELLI 46, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPINA VENUTI,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ORESTE FRATINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18C/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/03/2015 R.G.N. 1042/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza del 19.3.15, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 10.10.13 del tribunale di Arezzo che aveva accolto l’opposizione a ruolo esattoriale proposta dal signor S. e dichiarato non dovuta la somma di Euro oltre 3700 per contributi e somme aggiuntive relativi a quattordicesime mensilità dovute – ex art. 48 CCNL settore agricolo e florovivaistico – ai dipendenti nel periodo 2005-2008.

In particolare, la corte territoriale, 4determinato il minimale contributivo D.L. n. 338 del 1989, ex art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989, in relazione alle retribuzioni applicate sulla base del contratto collettivo applicato dall’impresa, in quanto di maggior favore rispetto a quello di settore, e considerato che tale contratto (pur recando un trattamento complessivo di maggior favore) non prevedeva la corresponsione di quattordicesima mensilità, ha ritenuto infondata la pretesa creditoria dell’INPS di commisurare i contributi sulla quattordicesima mensilità.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 (come sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6), del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito in L. n. 389 del 1989 (come interpretato autenticamente dalla L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 25), e dell’art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che nel 2007 la retribuzione assoggettata a contribuzione era inferiore a quella prevista dal CCNL applicabile.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che nessun rilievo ha mosso l’INPS per gli anni 2005, 2006 e 2008, con conseguente formazione del giudicato interno sull’insussistenza del relativo credito contributivo dell’INPS.

Quanto all’anno 2007, occorre preliminarmente rilevare che l’INPS non ha indicato in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, gli elementi dei contratti da comparare al fine di porre la Corte in condizione di verificare l’esistenza di differenze nel trattamento complessivo, limitandosi a richiamare documenti estranei al ricorso e non in esso riportati neppure per la parte rilevante.

Nel merito, la Corte d’Appello ha correttamente rilevato (e l’INPS nulla ha dedotto al riguardo) che tra la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo di settore e quella prevista da quello applicato dall’impresa vi era nel 2007 una differenza di Euro30, differenza che era dovuta alla discrasia temporale dei rinnovi contrattuali dei due settori e che è stata recuperata ampiamente nell’anno seguente una volta intervenuto il rinnovo contrattuale del contratto applicato.

Nessuna violazione risulta, infine, in ordine all’art. 2697 c.c.. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Inps al pagamento del spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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