Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13202 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1430/2006 proposto da:

P.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato

BARBANTINI MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato MODENA

Franco con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MG MANGIMI SPA, GESTLINE SPA, FERRI DITTA SNC, P.G.,

G.P., FAMAVIT SPA, BANCA CRED COOP PADANA S MARCO A SRL,

UNICREDIT BANCA SPA, NUOVA PADANA MANGIMI SRL, P.L., CROCE

AZZURRA PADOVA SRL, S.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 756/2005 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata

il 07/12/2005; R.G.N. 950/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/04/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell’espropriazione forzata in danno di P.B. ed altri il giudice dell’esecuzione del tribunale di Rovigo, con ordinanza in data (OMISSIS), ha disposto la vendita dell’immobile pignorato, ordinando al debitore esecutato di liberarlo e di consegnarlo al custode che aveva nominato.

2. P.B., con ricorso del 13 settembre 2005, ha proposto opposizione contro l’ordinanza prima indicata, sostenendo che il provvedimento era illegittimo e che mancavano i presupposti per la liberazione dell’immobile, perchè non era necessario locare l’immobile.

3. Il tribunale di Rovigo, con sentenza del 7 novembre 2005, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, con la motivazione che l’ordine di liberazione dell’immobile non è autonomamente impugnabile, trattandosi di atto di attuazione del pignoramento, e che la nomina del custode non era stata tempestivamente impugnata.

4. P.B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la liberazione anticipata dell’immobile da lui occupato non poteva essere disposta in assenza di domanda: censura di violazione degli artt. 112, 484 e 486 cod. proc. civ.. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che l’effetto del pignoramento è di rendere inefficace verso i creditori gli atti di disposizione del bene compiuti del debitore esecutato, ma non lo priva della tutela della disponibilità del bene; da questa affermazione ricava che lo spossessamento del debitore operato con l’ordinanza impugnata è illegittimo: censura di violazione dell’art. 2913 cod. civ.. Con il terzo motivo è nuovamente criticato l’ordine di liberazione dell’immobile contenuto nell’ordinanza impugnata, sotto il profilo che esso non poteva essere disposto come effetto della nomina del custode del bene pignorato: censura di violazione dell’art. 65 cod. proc. civ.. Con il quarto motivo il ricorrente dichiara che il provvedimento di sostituzione del custode è sempre impugnabile: censura di violazione dell’art. 617 cod. proc. civ..

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè tutti pongono il problema, proprio dell’espropriazione immobiliare, dell’individuazione dei poteri del giudice dell’esecuzione riguardanti l’autorizzazione al debitore di abitare l’immobile pignorato o la revoca di questa.

2. L’art. 560 cod. proc. civ., comma 3 (nella versione sostituita dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 21 e successiva conversione e modificazioni, applicabile alla fattispecie per le ragioni di diritto transitorio) consente al giudice dell’esecuzione di disporre la liberazione dell’immobile espropriato, tra l’altro, quando il debitore esecutato che occupava l’immobile non è autorizzato ad abitarlo in tutto o in parte ovvero quando l’autorizzazione sia stata revocata. Il fondamento della norma è che la continuazione dell’uso della cosa pignorata da parte del debitore è sempre soggetta ad autorizzazione del giudice dell’esecuzione.

L’emanazione del provvedimento di liberazione dell’immobile non presuppone formalità di sorta nè richiesta di parte, tanto è vero che può essere disposta dal giudice dell’esecuzione anche d’ufficio.

La forma del provvedimento è l’ordinanza, non revocabile, nè modificabile, perchè dichiarata non impugnabile. Naturalmente il procedimento deve assicurare il contraddittorio, come richiesto per tutti i provvedimenti di nomina o revoca del custode.

3. Il tribunale di Rovigo, rigettando l’opposizione, sostanzialmente ha condiviso questi principi.

Se ne ricava che i motivi esposti non sono fondati ed il ricorso è rigettato.

Nulla deve essere disposto sulle spese di questo giudizio nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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