Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13202 del 26/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13202 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 26/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 1440-2012 proposto da:
OLIVADOTI MARIA LVDMRA32E62C472A in proprio ed in
qualità di erede del sig. BRIATICO FRANCESCO,
elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEI LEVII 29,
presso lo studio dell’avvocato ADRIANO CARMELO
FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE
FIORESTA, giusta procura speciale del dott. notaio
ANTONIO ANDREACCHIO in SOVERATO 25/B/2011, REP.
77901, BRIATICO VINCENZO BRTVCN63P08G034V,

n.

BRIATICO

NICOLA BRTNCL66D17G034V, BRIATICO GIOVANNI
BRTGNN681-123G034I, BRIATICO ANGELO BRTNGL71D12G032Q,

‘f)-

BRIATICO TOMMASO BRTTMS73D13C352K, BRIATICO ANTONIO
BRTNTN75B26G034Z, BRIATICO ELEONORA BRTLNR61E60C472V,
BRIATICO VITO BRTVTI50A23C352V, elettivamente
domiciliati in ROMA, V.DEI LEVII 29, presso lo studio
dell’avvocato ADRIANO CARMELO FRANCO, rappresentati e

CATANZARO VIA DANDOLO 3/B, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

CATANZARITI SALVATORE ELIA, FATA FONDO ASSICURATIVO
AGRICOLTORI SPA 09052321008;
– intimati –

Nonché da:
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA 09052321008, in persona
del Procuratore Dr. DAMIANO GIOVANELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, V. GUIDO D’AREZZO 32, presso lo
studio dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, rappresentata
e difesa dall’avvocato SERGIO CAMPISE giusta procura
speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro

OLIVADOTI MARIA LVDMRA32E62C472A, BRIATICO VINCENZO
BRTVCN63P08G034V, BRIATICO NICOLA BRTNCL66D17G034V,
BRIATICO GIOVANNI BRTGNN68H23G034I, BRIATICO ANGELO

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difesi dall’avvocato RAFFAELE FIORESTA con studio in

BRTNGL71D12G032Q, BRIATICO TOMMASO BRTTMS73D13C352K,
BRIATICO ANTONIO BRTNTN75B26G034Z, BRIATICO ELEONORA
BRTLNR61E60C472V, BRIATICO VITO BRTVTI50A23C352V,
CATANZARITI SALVATORE ELIA;
– intimati. –

di CATANZARO, depositata il 16/06/2011, R.G.N.
1349/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato RAFFAELE FIORESTA;
udito l’Avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
riunione, rigetto entrambi ricorsi;

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avverso la sentenza n. 684/2011 della CORTE D’APPELLO

R.G. 1440 \ 2012

Il FATTO

Eleonora e Vito, tutti sia in proprio che in qualità di eredi di Briatico Francesco,
propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi per la riforma della sentenza
n. 684 del 2011 della Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti di Catanzaniti
Salvatore Elia e del F.a.t.a. — Fondo Assicurativo tra agricoltori s.p.a.
Resiste con controricorso contenente anche due motivi di ricorso incidentale ed
illustrato da memoria FATA Assicurazioni Danni s.p.a.
La vicenda ha origine nel 1989, allorchè i coniugi Olivadoti Maria e Briatico Francesco,
genitori del defunto Briatico Rocco, convennero in giudizio Catanzariti Elia Salvatore,
datore di lavoro del figlio, ed il FATA s.p.a. chiedendo che fosse accertata la
responsabilità del Catanzariti per il sinistro dal quale era conseguita la morte di Briatico
Rocco, allorchè lo stesso, alla guida di un trattore del Catanzariti, si era rovesciato, e la
condanna di entrambi i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori.
Il Catanzariti nel costituirsi in giudizio affermava che il Briatico, prima del sinistro
avvenuto in giorno festivo, gli aveva chiesto in prestito il trattore per andare in cerca di
funghi con un amico e che a fronte del suo rifiuto l’aveva prelevato contro la sua volontà
dando autonomamente causa all’incidente, per cui non solo chiedeva il rigetto di ogni
domanda nei suoi confronti ma in via riconvenzionale chiedeva anche di esser risarcito
dei danni subiti dal trattore.
La domanda di risarcimento danni dei genitori del ragazzo morto veniva rigettata sia in
primo grado che in appello. In particolare, la Corte d’Appello di Catanzaro riteneva che
la condotta del Briatico, per i suoi caratteri di in opinabilità e di esorbitanza rispetto al
procedimento lavorativo da svolgere ed alle direttive ricevute, si ponesse come causa
esclusiva dell’evento.

Olivadoti Maria, Briatico Vincenzo, Nicola, Giovanni, Angelo, Tommaso, Antonio,

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione ed errata

della domanda e l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione laddove la corte
d’appello ha ritenuto inammissibile in quanto domanda nuova la domanda di
risarcimento danni prospettata per la prima volta in appello sotto il profilo della
violazione, da parte del datore di lavoro, dell’art. 2087 c.c. Sostengono di non aver
introdotto alcun fatto nuovo, e che si tratterebbe solo di una diversa qualificazione della
domanda e quindi al massimo di una emendafi o, consentita in appello.
Deducono di aver poi introdotto la qualificazione della responsabilità del datore di
lavoro ex art. 2087 c.c., fin dalla comparsa conclusionale in primo grado, e che nessuna
osservazione sulla modifica della domanda sarebbe stata in quella sede formulata.
Quindi sostengono che, non trattandosi di domanda nuova, la corte d’appello avrebbe
dovuto esaminarla e, essendo gli oneri probatori diversamente ripartiti, avrebbe dovuto
accogliere la domanda risarcitoria proposta almeno ex art. 2087 c.c. e d.PR. n. 347 del
1955, non avendo il datore di lavoro provato di aver posto in essere tutte le cautele
necessarie ad evitare il danno che il giovane Briatico si è procurato con l’uso di un mezzo
pericoloso quale il trattore.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. nonché l’insufficienza e illogicità della motivazione in relazione alla domanda
di responsabilità extracontrattuale e la violazione dell’art. 2697 c.c. perchè la sentenza di
appello non avrebbe esaminato e valutato tutte le risultanze processuali indicate nell’atto
di appello.
Affermano che la sentenza di appello si è fermata al fatto che emergesse dalle risultanze
processuali che il Catanzariii, datore di lavoro, avesse vietato al Briatico l’uso del
trattore, senza considerare altri fatti altrettanto rilevanti emergenti dall’istruttoria e che
avrebbero potuto portare ad una diversa conclusione :
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interpretazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e 2059 c.c. nonché l’errata interpretazione

- che il Catanzariti incaricò quel giorno, festivo, il Briatico e un suo collega di ultimare
una recinzione in un campo che si trovava a dieci km di distanza dall’azienda ove si
trovavano i giovani operai ;
– che egli vietò al giovane l’uso del trattore per andare in cerca di funghi ma non anche
per svolgere il lavoro richiesto ;

evitare che qualcuno si impossessasse di un mezzo pericoloso come il trattore per
utilizzarlo.
In mancanza di tale prova liberatoria, i ricorrenti sostengono che il Catanzariti avrebbe
dovuto esser ritenuto contrattualmente responsabile.
Il ricorso principale deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso, la questione prospettata sarebbe inidonea, anche
ove venisse accolta, a condurre ad una diversa decisione, di segno favorevole per i
ricorrenti. Infatti, anche se si volesse ritenere che i ricorrenti abbiano operato una
semplice emenda/i° della domanda e non una mutati°, riqualificando la responsabilità del
Catanzariti in termini di responsabilità contrattuale del datore di lavoro per mancata
tutela della sicurezza nelle condizioni di lavoro, la diversa qualificazione, e la valutazione
in termini di ammissibilità della domanda diversamente qualificata non potrebbe
utilmente incidere sull’accoglimento della domanda. La corte territoriale ha fondato il
rigetto della domanda su una doppia rafia decidendi : la novità della domanda proposta ex
art. 2087 c.c. , e la collocazione dell’evento dannoso nella sfera di esclusiva responsabilità
del Briatico, perché questi non solo si è sottratto al controllo del datore di lavoro ma ha
compiuto una attività vietata, contro la volontà espressa di questi, venendo a costituire
il suo comportamento l’unica causa efficiente del danno. Come precisa la corte
d’appello, la condotta del Briatico ha presentato i caratteri della inopinabilità ed
esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo da svolgere ed alle direttive ricevute, così
da porsi come causa esclusiva dell’evento.
Quest’ultima ratio, che è la ragione fondante della pronuncia di rigetto ( e che sarebbe
idonea a esonerare completamente da responsabilità il datore di lavoro anche se la
domanda proposta nei suoi confronti fosse stata ricondotta alla violazione degli obblighi
5

– che era il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure atte ad

di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c.) , non è censurata dai ricorrenti, è idonea a sostenere
autonomamente la decisione e non sarebbe in ogni caso intaccata dall’accoglimento del
primo motivo.
Quanto al secondo motivo di ricorso, anch’esso è infondato in quanto non esiste un
obbligo per il giudice di merito di dar conto in motivazione di tutte le risultanze

convincimento, valorizzare in motivazione solo quelle che ritiene maggiormente
convincenti e che sono idonee a supportare lo sviluppo logico e argomentativo della sua
decisione.
Il FATA propone due succinti motivi di ricorso incidentale : con il primo lamenta la
violazione e falsa applicazione degli ara. 112 e 102 c.p.c. nonché la omessa o
insufficiente motivazione, non avendo la corte d’appello pronunciato sulla proposta
eccezione di carenza della legittimazione passiva del Fata senza fornire alcuna
motivazione, e con il secondo lamenta l’omessa o insufficiente motivazione in relazione
alla violazione dell’art. 91 sulla compensazione delle spese legali, per aver la corte
territoriale senza alcuna motivazione provveduto a compensare le spese legali.
Il primo motivo è logicamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale; il
rigetto di questo ne rende superfluo l’esame nel merito, con la precisazione che
all’interno della esposizione del motivo il ricorrente incidentale non dedica una seppur
minima trattazione ai motivi a sostegno del proprio difetto di legittimazione.
Quanto al secondo motivo, esso è infondato in quanto la contestazione che viene mossa
al punto della decisione relativo alla compensazione delle spese è del tutto generica : la
sentenza d’appello, benché stringatamente, ha motivato sulla compensazione, per cui il
ricorrente incidentale per mettere in discussione l’idoneità della motivazione avrebbe
dovuto riprodurla e spiegare perché la riteneva apodittica ( o omessa, o insufficiente,
giacche tutte questa diverse ipotesi sono cumulativamente richiamate).
La soccombenza reciproca conduce alla compensazione delle spese di giudizio tra le
parti.

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processuali, potendo al contrario egli, esaminatele tutte e formatosi il suo

P.Q.M.
La Corte rigetta sia il ricorso principale che l’incidentale. Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 17 marzo 2015

Il Presid te

Il Consigliere estensore

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