Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13202 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/05/2017, (ud. 22/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21279/2012 proposto da:

V.S., (OMISSIS), V.A. V.,

V.R. (OMISSIS), IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI EREDI DI

V.D., V.A. C.F. (OMISSIS) NELLA QUALITA’ DI EREDE DI

V.D., elettivamente domiciliati in ROMA, V.A. BAIAMONTI 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIA FRANCESCA CALDORO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO DE MAIO;

– ricorrenti –

contro

G.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MARTORIELLO, rappresentata e difesa dagli avvocati CATELLO DI CAPUA,

VINCENZO PROPENSO;

T.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato

STEFANIA JASONNA, rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO

PROCACCINI, ENRICO ROMANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2206/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2. Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Romano Enrico difensore di T.B. che

deposita tre ricevute di notifica e chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I signori V.R., S. e A. e V.A., quali eredi di V.D. e, i primi tre, anche in proprio, proprietari di alcune porzioni del fabbricato sito in (OMISSIS), ricorrono contro G.E., proprietario di altre porzioni del medesimo fabbricato, e contro T.B. (loro dante causa), per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Napoli ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato che il cancello e la successiva fascia di rispetto di loro proprietà erano gravati di una servitù di passo “per giungere all’androne ed alle scale posti sulla destra del fabbricato”; androne e vano scale, di cui la signora G.E. era proprietaria insieme a sua sorella P., che davano accesso al primo piano (di proprietà di G.P.) e al sottotetto (di proprietà di G.E.); per l’effetto ordinando ai V. “di consentire all’attrice il libero passaggio dal cancello stesso sino alle scale” e di rimuovere le masserizie e quant’altro da loro depositato nel vano scale.

La corte d’appello ha, per quanto qui ancora interessa, preliminarmente rigettato la doglianza con cui i V. avevano denunciato il vizio di ultra petizione da cui la sentenza di primo grado sarebbe stata afflitta per avere accolto un’azione confessoria di servitù di passo attraverso il loro cancello, e la successiva fascia di rispetto, che, a dire degli appellanti, non sarebbe mai stata proposta. La corte partenopea argomenta al riguardo che la domanda confessoria doveva ritenersi implicita nella prospettazione dell’atto introduttivo della signora G., giacchè questa, oltre ad esercitare esplicitamente un’azione negatoria di servitù sul corpo scale e sull’androne di sua proprietà, aveva altresì chiesto “di ordinarsi ai convenuti di consentire il libero accesso alle scale all’androne”, senza invocare la titolarità di alcun diritto di proprietà o comproprietà sulla corte, racchiuso dal cancello, da percorrere per arrivare all’androne medesimo. La corte d’appello ha quindi argomentato come “correttamente il giudice di prime cure abbia finito per rilevare la sostanziale proposizione, oltre che dell’espressa negatoria servitutis avente ad oggetto l’androne ed il vano scale e la del tutto consequenziale istanza di rimozione delle masserizie ivi depositate da parte convenuta, anche di una vera e propria azione petitoria di accertamento del diritto di passaggio attraverso il cancello e la fascia di rispetto, vale a dire di una confessoria servitutis (poi accolta in sentenza).”

Nel merito la corte ha poi rilevato che gli appellanti non avevano specificamente impugnato il ragionamento decisorio posto dal tribunale a fondamento della ritenuta sussistenza della servitù di passaggio a carico del fondo dei V. ed in favore della proprietà dell’appellata G., e della intervenuta costituzione di tale servitù per destinazione del padre di famiglia “essendosi i predetti limitati a denunciarne del tutto genericamente e apoditticamente l’assurdità è la mancanza di prova del contrario, così da doversi ritenere formato sul punto il giudicato interno”. La corte territoriale, peraltro, ha aggiunto che, nella specie, una servitù di passaggio sulla corte attualmente in proprietà V., avente accesso dal cancello oggetto della pronuncia appellata, poteva ritenersi implicitamente costituita per volontà delle parti con l’atto 21/11/95, con cui la signora G. aveva acquistato la sua proprietà da T.B. (originario dante causa tanto dei V. quanto delle sorelle G.).

Il ricorso dei signori V. si articola su due motivi, rispettivamente riferiti alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa non rilevando l’ultra petizione commessa dal tribunale e accogliendo un’azione confessoria servitutis non proposta dalla signora G. ed ai vizi di insufficiente motivazione e di violazione di legge in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando esistente una servitù a carico della corte dei ricorrenti ed a favore dell’androne e delle scale di proprietà della signora G., nonostante che, contrariamente a quanto argomentato la sentenza gravata, il titolo di acquisto della signora G. non prevedesse in alcun modo la costituzione di tale diritto in favore di costei. Tanto la signora G. quanto il signor T. hanno depositato controricorso.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 22.2.17, per la quale solo il signor T. ha depositato memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di ricorso – promiscuamente riferito al vizio di omesso esame di una domanda, al vizio di ultrapetizione, al vizio di omessa o insufficiente motivazione, e al vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 100 e 112 c.p.c. e artt. 1027, 1350, 1031, 1032 e 1062 c.c. – i ricorrenti in sostanza lamentano, da un lato, l’omessa pronuncia della corte distrettuale sul motivo di appello con cui essi avevano chiesto dichiararsi la inammissibilità dell’avversa domanda di conferma del provvedimento cautelare ante causam adottato ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e, d’altro lato, il mancato rilievo del vizio di ultrapetizione in cui il primo giudice era incorso accertando una servitù di passo gravante attraverso il cancello e la successiva fascia di rispetto di proprietà dei convenuti V. senza che costoro avessero proposto alcuna domanda confessoria.

Le suddette censure vanno disattese.

Quanto alla prima censura, è sufficiente considerare che il tribunale non aveva adottato alcuna declaratoria di conferma di provvedimenti cautelari ante causam, ma si era pronunciato soltanto sulle domande di merito introdotte dalla sig.ra G.E. nel giudizio di cognizione ordinaria instaurato all’esito del procedimento cautelare, interpretando tali domande, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ed accogliendole in relazione all’interpretazione operatane. Il motivo di appello con cui gli odierni ricorrenti censuravano la sentenza di primo grado per non aver dichiarato inammissibile la domanda di conferma del provvedimento cautelare ante causam avanzata dalla signora Emiliana G. nel proprio atto introduttivo era dunque, evidentemente, inammissibile per difetto di interesse, giacchè su tale domanda il tribunale non si era pronunciato; conseguentemente, è inammissibile per carenza di interesse la censura con cui, in questa sede, si lamenta l’omessa pronuncia della corte distrettuale sul detto motivo di appello (cfr. Cass., 13373/08: “L’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c., va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata”).

Quanto alla seconda censura, relativa alla vizio di ultrapetizione in cui la corte distrettuale, come già il tribunale, sarebbe incorsa accertando una servitù di passo gravante attraverso il cancello e la successiva fascia di rispetto di proprietà dei convenuti V. senza che costoro avessero proposto alcuna domanda confessoria, la stessa va disattesa la luce del principio, più volte affermato da questa Corte (cfr. sentt. nn. 17451/06, 1545/16) che l’interpretazione della domanda operata dal giudice del merito, ancorchè erronea, non può essere censurata direttamente per ultrapetizione, giacchè l’interpretazione delle domande delle parti rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e, quando questo abbia svolto una motivazione sul punto argomentando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione, sicchè, in tal caso, il dedotto errore non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volontà della parte. Nella specie, d’altra parte, la corte partenopea ha motivato la propria interpretazione della domanda della signora G.E. sulla scorsa di un ragionamento decisorio opinabile ma non arbitrario e, comunque, immune da vizi logici, cosicchè la doglianza dei ricorrenti va disattesa anche con riferimento al denunciato (per altro in termini inammissibilmente generici) vizio motivazionale.

Anche il secondo motivo – pur esso promiscuamente riferito al vizio di omesso esame di una domanda, al vizio di ultrapetizione, al vizio di omessa o insufficiente motivazione, e al vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 100 e 112 c.p.c. e artt. 1027, 1350, 1031, 1032, 1062 c.c. – va disatteso.

In proposito il Collegio osserva che la corte territoriale ha affermato l’esistenza della servitù di passo a favore del fondo G. ed a carico del fondo V. sulla scorta di una duplice ratio decidendi, assumendo: da un lato, che sulla costituzione di tale servitù per destinazione del

padre di famiglia si era formato il giudicato, in considerazione della genericità (e quindi, implicitamente, dell’inammissibilità) del motivo di appello con cui i V. avevano censurato nel merito la statuizione di primo grado che aveva accertato l’esistenza in detta servitù;

d’altro lato, che detta servitù risultava costituita per titolo, con l’atto di trasferimento T. – G..

Il motivo in esame censura la seconda ratio ma non la prima e pertanto va giudicato inammissibile, in base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 7931/13) alla cui stregua il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti cassazione, che liquida, per ciascun contro ricorrente, per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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