Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13202 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI

MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), in virtù di atto di fusione per

incorporazione di INA VITA SPA e ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA

SPA in FATA ASSICURAZIONI SPA, che ha assunto la nuova denominazione

INA ASSITALIA SPA, in persona del procuratore speciale

dell’amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato

VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

alla memoria difensiva;

– resistente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS), a seguito del

trasferimento parziale del portaglio assicurativo del Ramo

Responsabilità Civile Generale di Assitalia – Le Assicurazioni

d’Italia Spa ad Assicurazioni Generali Spa, in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

contro

P.R. (OMISSIS), UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO

CUORE POLICLINICO UNIVERSITARIO (OMISSIS), (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato

LIBERATORE ROBERTO, che li rappresenta e difende, giusta procura a

margine della memoria difensiva;

– resistenti –

e contro

G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato

CELEBRANO GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2924/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI del

2/03/2010, depositata il 15/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. M.M. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 15 marzo 2010, con la quale il Tribunale di Napoli ha declinato, sull’eccezione dei convenuti, la propria competenza territoriale e dichiarato la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 19 c.p.c. e del Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. sul cumulo di domande del quale era stato investito da essa ricorrente nel luglio del 2008 contro L’Università Cattolica del Sacro Cuore, il dottor R.G. ed il dottor R. P.. Cumulo inteso ad ottenere, a titolo di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale, la declaratoria della responsabilità dei medesimi e la condanna al risarcimento per i danni a suo dire sofferti a causa di un errato ed inadeguato trattamento sanitario e chirurgico cui si era sottoposta presso il Policlinico Universitario (OMISSIS) di pertinenza della detta Università, nonchè la declaratoria della risoluzione del rapporto contrattuale con restituzione di una somma corrisposta alla struttura ospedaliera per Euro 34,29.

Nel relativo giudizio i due sanitari convenuti hanno chiamato in garanzia la s.p.a. INA Assitalia, che si era costituita. Inoltre, è intervenuta volontariamente la s.p.a. Assicurazioni Generali, quale cessionaria d’azienda dell’INA Assitalia.

2. All’istanza di regolamento di competenza hanno resistito con congiunta memoria l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed il dottor P., nonchè con separate memorie il dottor R. e le due compagnie assicuratrici.

3. Prestandosi l’istanza di regolamento di competenza ad essere trattata con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – L’istanza di regolamento di competenza, in ossequio al principio della questione più “liquida” appare fondata per la ragione che le eccezioni di incompetenza territoriale quoad foro generale delle persone fisiche dei due sanitari e della persona giuridica Università Cattolica risultano formulate, come si deduce nel secondo motivo su cui si fonda l’istanza, in modo incompleto, onde la competenza territoriale in Napoli si sarebbe dovuta comunque reputare consolidata per tale ragione.

Infatti, i due medici convenuti prospettarono la contestazione del foro generale ad essi riferito ai sensi dell’art. 18 c.p.c. esclusivamente con riferimento al profilo della loro residenza individuandola in (OMISSIS), mentre l’Università formulò la contestazione soltanto adducendo che la sua sede legale era in (OMISSIS).

Tali contestazioni avrebbero dovuto essere ritenute inidonee ad integrare l’eccezione di incompetenza in modo completo, alla stregua dei seguenti principi di diritto:

A) In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perchè nella prima ipotesi l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163 c.p.c., n 2., prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia perchè in entrambe le ipotesi l’art. 38 cod. proc. civ., comma 2, secondo inciso, esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti. (Cass. (ord.) n. 24277 del 2007; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 17038 del 2010;

(ord.) n. 4184 del 2010; (ord.) n. 9783 del 2009; (ord.) n. 10431 del 2009; (ord.) n. 20762 del 2008).

B) In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte,- cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. 21899 del 2008; in senso conforme: (ord.) n. 15628 del 2010, da ultimo).

E’ da rilevare che l’incompletezza della formulazione dell’eccezione è profilo deducibile e controllabile anche d’ufficio in sede di regolamento di competenza, contrariamente a quanto adombrano le società assicuratrici nelle loro memorie. E’ stato, infatti, precisato che In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorchè per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3 con riguardo alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass. (ord.) n. 9873 del 2009; da ultimo, Cass. (ord.) 11192 del 2010).

L’esistenza di una situazione di incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo della competenza territoriale derogabile, rendeva superfluo ed inutile l’esame della questione della sussistenza della competenza in Napoli sotto il profilo del foro del consumatore e in questa sede rende inutile l’esame del primo motivo su cui si fonda l’istanza di regolamento di competenza, con cui, per un verso si chiede alla Corte di superare (per la verità in modo del tutto non convincente: ma non merita soffermarsi sul punto, alla stregua del criterio di “liquidità” innanzi evocato) la propria giurisprudenza sul punto, siccome espressa da Cass. (ord.) n. 8093 del 2009, per altro verso si sostiene in seconda battuta che, pur mantenendo ferma detta giurisprudenza, nella specie sussisterebbe una situazione fattuale nella quale anche alla stregua di essa quel foro non troverebbe applicazione. Profilo questo secondo che appunto si dovrebbe esaminare specificamente e che induce a privilegiare l’assorbenza delle considerazioni che merita il secondo motivo di ricorso.

Dovrebbe, dunque, dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria.

Infatti, nella memoria:

a) quanto all’eccezione di incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, si enuncia che nella comparsa di risposta di primo grado l’eccezione sarebbe stata svolta in modo completo:

tuttavia, non solo non si fornisce alcuna dimostrazione dell’assunto (dimostrazione, peraltro, non possibile, atteso il tenore della comparsa), ma inoltre si svolge tutt’altra argomentazione, giacchè di seguito a detta enunciazione, si riproduce la memoria difensiva di questo giudizio di regolamento, nella quale si argomenta, di fronte al motivo di ricorso per regolamento fondato sull’eccezione di incompletezza, perchè l’eccezione non avrebbe dovuto essere svolta con riferimento ai fori ritenuti incontestati nella su estesa relazione, ma lo si fa adducendo che i presupposti di fatto ad essi correlati non sarebbero esistiti nella specie. Deduzione questa che si sarebbe dovuta svolgere nel giudizio di merito condizionatamente al previo svolgimento dell’attività di contestazione anche di quei fori potenzialmente applicabili alla controversia;

b) si cita poi Cass. n. 11339 del 2010, che è del tutto priva di pertinenza con la questione prospettata nella relazione, atteso che concerneva fattispecie di controversia previdenziale, dove il criterio della competenza territoriale è regolato sub specie di inderogabilità e l’onere di contestazione sfugge alla regola di completezza propria della competenza territoriale derogabile;

b) quanto al rilievo in ordine alla rilevabilità di ufficio dell’eccezione di incompletezza riguardo alla quale va segnalato che nella massima ufficiale richiamata nella relazione è citato erroneamente l’art. 38 c.p.c., comma 3 mentre la citazione esatta sarebbe riferibile al comma 3, nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, nel quale il principio già espresso dal comma 2 è confluito nel secondo inciso del primo la memoria omette di farsi carico della giurisprudenza richiamata nella relazione, alla cui lettura il Collegio rinvia.

3. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

4. In ordine alle spese del giudizio di regolamento di competenza, il Collegio ritiene di far luogo alla loro compensazione, ravvisando giusti motivi nelle seguenti ragioni:

aa) parte ricorrente ha prospettato come primo motivo di ricorso, articolandolo diffusamente, il dissenso dall’orientamento espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 8093 del 2009, posta a base della sua decisione in prima battuta dalla decisione qui impugnata: tuttavia, tale dissenso non si è sviluppato preoccupandosi di commentare ed eventualmente criticare i vari passaggi logici seguiti dalla Corte nella suddetta decisione, bensì, dopo l’apodittica affermazione che il suo decisum sarebbe rimasto isolato, nelle pagine dalla 71 alla 77, si è articolato nello svolgimento di argomenti che da quei passaggi assolutamente prescindono;

bb) in tal modo parte ricorrente, nel sollecitare alla Corte una rimeditazione della propria giurisprudenza (il cui approdo, peraltro, ha dato, in realtà, luogo a commenti dell’uno e dell’altro segno), si è posta del tutto al di fuori della logica che esige l’art. 360- bis c.p.c., n. 1 (applicabile anche all’istanza di regolamento di competenza: Cass. (ord.) n. 3142 del 2011), la quale vuole che, quando si chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza, si offrano argomenti per farlo, i quali, però, per la ragione stessa che lo scopo della richiesta è di superare una giurisprudenza (nella specie confermata per due volte da Cass. (ord.) n. 18138 del 2010 e da Cass. (ord.) n. 3142 del 2011) e, quindi, i suoi argomenti, da questi non possono prescindere e limitarsi a discorrere semplicemente di altri, atteso che la Corte è sollecitata a confermare o mutare il suo orientamento;

cc) quanto sub bb) avrebbe, dunque, evidenziato l’infondatezza manifesta (secondo Cass. sez. un. n. 19051 del 2010) del primo motivo alla stregua dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, non diversamente da quanto è già stata ritenuto da Cass. n. 3142 del 2011, di questa Sezione;

dd) in fine, va considerato che solo con l’istanza, seppure legittimamente, la ricorrente ha sollevato la questione che qui è stata ritenuta dirimente per decidere, mentre avrebbe potuto offrila come elemento di valutazione al Tribunale, di modo che Esso, posto di fronte alla giurisprudenza consolidata della Corte avrebbe dovuto e potuto farsene carico, il che avrebbe consentito il dispendio di esercizio della giurisdizione ricollegato alla presente vicenda.

Il complesso delle ragioni appena indicate inducono il Collegio a ravvisare giusti motivi per compensare le spese del giudizio di regolamento.

Si rileva, altresì, che i principi di diritto relativi alla necessaria completezza dell’eccezione di incompetenza territoriale appaiono consolidati nella giurisprudenza della Corte, sì da costituire certa lex.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, davanti al quale rimette le parti con termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente per la riassunzione. Compensa per giusti motivi le spese del giudizio di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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