Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13201 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. III, 31/05/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 31/05/2010), n.13201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI CORVARO – S.

STEFANO (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale

rappresentante p.t. T.F., considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PITONI LAURA giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), F.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato BERNETTI MARIA,

rappresentati e difesi dagli avvocati CASCIANI GIUSEPPE, ROMANI GUIDO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.A. (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso n. 26823/2004 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE OCEANO

ATLANTICO 37-H, presso lo studio dell’avvocato FESTA TITO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato S.A.

difensore di se’ medesimo giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI CORVARO – S.

STEFANO (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale

rappresentante p.t. T.F., considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PITONI LAURA giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

C.M., F.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n, 1177/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa l’11/2/2004, depositata il 08/03/2004,

R.G.N. 7771/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato LAURA PITONI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CASCIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine

rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo e’ esposto come segue.

Con atto di citazione notificato il 15.11.99, l’Amministrazione in epigrafe indicata conveniva in giudizio C.M., F. N. e S.A. per sentire dichiarare la nullita’ della transazione intervenuta in data 30.1.1990 innanzi al pretore di Rieti in funzione di giudice del lavoro, nell’ambito della vertenza per differenze retributive intentata dai dipendenti dell’ente C. e F., difesi dall’avv. S., nella quale era stato previsto il pagamento da parte dell’Amm.ne della somma di L. 150 milioni a favore dei due lavoratori e di L. 36 milioni a favore del loro legale a titolo di spese, di cui L. 20 milioni e la meta’ delle spese legali da corrispondersi entro dodici giorni dall’accordo, la restante meta’ della spese legali entro sei mesi e la residua somma pari a L. 130 milioni in favore dei due lavoratori entro un anno. Esponeva che tale transazione era stata stipulata e siglata dal presidente allora in carica dell’Ente sulla scorta di due delibere di autorizzazione ed approvazione da parte dell’organo deliberativo dell’ente emesse il 13 ed il 27 gennaio 1990; che in tali delibere non era stata impegnata la spesa delle rate successive alla prima (unica effettivamente versata ai lavoratori oltre a L.. 25 milioni corrisposti al loro legale a seguito di esecuzione forzata), ne’ erano stati indicati i mezzi economici per far fronte alla spesa stessa e neppure avevano ricevute tali delibere l’approvazione del CO.RE.CO. Pertanto l’Ente chiedeva che fosse dichiarata la nullita’ della transazione e quindi condannati i convenuti alla restituzione di quanto percepito in esecuzione dell’accordo medesimo. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dei convenuti, che concludevano come sintetizzato in epigrafe, la causa veniva cosi’ decisa: “il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea; compensa interamente le spese di lite”.

Detta sentenza veniva gravata dall’appello dell’Amm.ne separata, che deduceva i seguenti motivi:

1- Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art 112 c.p.c.) – vizio di ultrapetizione ed infrapetizione della pronuncia.

2- Fondatezza della domanda attrice e sussistenza dei motivi di nullita’ e comunque assoluta inefficacia e non impegnativita’ per l’Ente della transazione impugnata con conseguente sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

Sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio ed assegnata a sentenza.

Con sentenza 11.2.2004 – 8.3,2004 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione (R.G. 24119-04) L’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CORVARO – S STEFANO. Hanno resistito con controricorso C.M. e F. N..

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale (26823-04) S.A..

A detto ricorso incidentale ha resistito con controricorso l’AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CORVARO-S. STEFANO. Detta AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CORVARO – S. STEFANO ha depositato due memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non va disposta la riunione dell’impugnazione in esame al ricorso n. 22909/06 (le cause in questione hanno subito rinvii, tra l’altro, per trattazione alla stessa udienza; ma non sono state mai riunite), in quanto: -A) certamente trattasi di questione di riunione non obbligatoria ma facoltativa, dato che le sentenze impugnate sono diverse; -B) dette due decisioni sono solo parzialmente connesse.

I due motivi del ricorso principale vanno considerati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo, la ricorrente AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI DI CORVARO-S STEFANO denuncia “VIOLAZIONE DI LEGGE – OMESSA, MERAMENTE APPARENTE E COMUNQUE INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DI FATTO SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 284 – 288 TLCP” esponendo doglianze che vanno riassunte nel modo seguente. Incorre in vizio di motivazione la Corte Territoriale laddove assume che la Delib. n. 2 del 1990 dell’Amministrazione Separata, quanto al primo pagamento da eseguirsi, opererebbe un corretto rinvio al bilancio di previsione 1990, bilancio che al capitolo 1^ risulta contemplare la relativa disponibilita’ finanziaria, e che, assume testualmente la Corte, “risulta approvato il 23 agosto 1990”. E’ infatti falso che detto bilancio risulti approvato il 23 agosto 1990 e cio’ risulta dalla deliberazione avente ad oggetto il bilancio di previsione 23 agosto 1990, deliberazione allegata al fascicolo di parte dell’attuale ricorrente; trattasi della deliberazione n. 4 assunta in data 14/8/99 dai Commissari Regionali ad acta nominati all’Amministrazione dalla Sezione Decentrata di Controllo di Rieti, deliberazione approvata dal Coreco Lazio – Sezione decentrata di Rieti, in data 23/8/99; e non gia’, dunque, come assume erroneamente la sentenza qui impugnata, al fine di giustificare la propria statuizione di rigetto della domanda dell’Amministrazione, in data 23/8/1990. La Delib. n. 2 del 1990 e’ stata assunta il 27.1.90 e non puo’ rinviare ad un “bilancio 1990” che il 27.1.90 non esisteva. L’affermazione che la Delib. n. 2 del 1990 avrebbe “valenza programmatica” collide con i principi di diritto in materia.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “VIOLAZIONE DI LEGGE – OMESSA E MERAMENTE APPARENTE MOTIVAZIONE SU ALTRO PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA – SUSSISTENZA DELLA INEFFICACIA E/O NON IMPEGNATIVITA DELLA IMPUGNATA TRANSAZIONE EX ART 296 T.U.L.C.P.” esponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente. E’ viziata ed erronea l’impugnata sentenza anche laddove ritiene di dover rigettare la domanda di inefficacia – non impegnativita’ ex art. 296 T.U.L.C.P., per la deducente Amministrazione, della impugnata transazione argomentando dalla asserita impossibilita’ di un controllo amministrativo su atto dell’Autorita’ Giudiziaria quale la transazione stessa nonche’ dalla efficacia immediatamente esecutiva della Delib. n. 2 del 1990 recante autorizzazione alla stipula, che determinerebbe l’efficacia della delibera stessa anche in ipotesi di mancata approvazione della stessa in sede di controllo, La forma estrinseca dell’atto negoziale non tocca in alcun modo la natura, il contenuto e la sostanza dell’atto negoziale stesso, che e’ e rimane quella di un contratto di transazione, i cui requisiti sostanziali, i cui elementi contenutistici e le cui condizioni di efficacia ed impegnati vita per le parti stipulanti sono e rimangono soggetti al rispetto delle norme sostanziali che disciplinano l’atto negoziale in questione. Nel caso di specie, nella transazione impugnata, manca proprio un requisito o elemento ex lege condizionante la sua validita’ e comunque efficacia ed impegnativita’ per l’Ente stipulante – e cioe’ l’approvazione dell’Autorita’ Amministrativa tutoria ex art. 296 TULCP – sicche’ la transazione stessa e’ viziata ed inficiata, proprio nella sua efficacia ed impegnativita’ giuridica per l’Ente, da quella violazione del disposto dell’art. 296 T.U.L.C.P. che e’ stata illegittimamente denegata dall’adito Giudice di Merito.

Le doglianze in questione debbono ritenersi inammissibili per le seguenti ragioni.

“Transazione”, delibere, bilanci (ed atti vari) citati dalla parte ricorrente, proprio in quanto (direttamente od indirettamente) posti a base (imprescindibile) di tutte le censure sopra citate (e delle ulteriori non riportate per brevita’), in base al principio di autosufficienza del ricorso, avrebbero dovuto (mentre cio’ non e’ adeguatamente avvenuto) essere ritualmente riportati (tutti, ed in tutto il loro contenuto comunque attinente alle questioni controverse) nel ricorso.

Infatti, come questa Corte ha osservato piu’ volte (cfr. tra le altre: Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007; Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n, 4849 del 27/02/2009), ai fini della specificita’ del motivo di censura, sotto il profilo dell’autosufficienza dello stesso, il ricorrente per Cassazione il quale deduca l’omessa o comunque viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di risultanze processuali che asserisce decisive, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico il contenuto delle risultanze medesime, dato che per il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative; inoltre l’indicazione predetta, non puo’ consistere in brevi brani isolati da un rilevante contesto, ovvero in mere interpretazioni o deduzioni o commenti della parte;

ma, proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimita’ e pertanto porre questa Corte in condizioni di valutare direttamente le risultanze (ed in particolare, tra l’altro, la loro decisivita’) in questione, deve consistere (quando e’ necessario, come nella fattispecie) nella puntuale e conforme citazione di tutto il contenuto rilevante delle medesime.

Una autonoma ed ulteriore ragione di inammissibilita’ va individuata con riferimento a tutte le censure che consistono nell’affermazione di “…veri e propri travisamenti di fatti…” (v, in particolare l’enunciazione di carattere generale all’inizio di pag. 16; e v.

tutte le censure che vanno inquadrate, stando alla prospettazione della parte ricorrente, in detta categoria del travisamento di fatti). Infatti “il travisamento dei fatti non puo’ costituire motivo di ricorso per Cassazione poiche’, risolvendosi nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4” (Cass. Sentenza n. 213 del 09/01/2007; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 14100 del 20/06/2006; e Cass. Sentenza n. 4056 del 19/02/2009).

Il ricorso principale va dunque respinto data l’inammissibilita’ di tutte le censure in esso esposte (in quanto tutte rientrano in almeno una delle cause di inammissibilita’ predette).

Il ricorso incidentale proposto dall’avv. S.A. deve ritenersi assorbito in quanto chiaramente condizionato (v. sia le conclusioni sia l’impostazione delle doglianze).

La particolare complessita’ in fatto ed in diritto delle problematiche oggetto del giudizio autorizzano a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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