Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13201 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31642/2018 proposto da:

S.K.B., considerato domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Stefania Santilli;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.K.B., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi nei confronti del Ministero dell’Interno e avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato in data 24 settembre 2018, di rigetto del ricorso dallo stesso proposto in primo grado e volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente gradata, della protezione umanitaria.

A fondamento della domanda il ricorrente ha sostenuto che: la sua famiglia originaria (padre, madre e fratello) era stata sterminata durante la guerra civile nel 1995 dai ribelli, perchè i suoi componenti erano estrattori di diamanti; era stato adottato da un amico di suo padre, con il quale si era trasferito a (OMISSIS) e che lavorava presso l’ufficio visti dell’ambasciata americana; grazie al padre adottivo aveva potuto studiare per tre anni in USA e poi in Costa d’Avorio per altri tre anni; nel 2011 il padre adottivo era stato avvelenato da un collega, restando paralizzato; nel 2012 il ricorrente si era recato nel villaggio di origine per vendere la casa del padre naturale; a tal fine aveva incontrato il capo villaggio e gli altri membri della comunità ed era rimasto lì due o tre giorni finchè non era stato raggiunto da uomini vestiti da poliziotti che lo avevano portato in una località nascosta; questi uomini lo aveva interrogato e torturato per alcuni giorni cercando di saper dove erano nascosti i diamanti del padre; era entrato in corna e, credendolo morto, i poliziotti lo avevano abbandonato nella boscaglia; era stato trovato da un cacciatore che lo aveva curato; era tornato poi a (OMISSIS) e aveva tentato invano di ottenere un visto per gli USA; era quindi fuggito dalla (OMISSIS) e, attraversando vari Stati, era giunto in Libia; non poteva ritornare nel suo Paese d’origine per timore di avere problemi con i poliziotti che lo avevano sequestrato e torturato, avendoli visti in volto.

Il primo Giudice ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione del Paese di provenienza del ricorrente, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza. Con riferimento alla protezione umanitaria, quel Giudice ha evidenziato che il ricorrente non aveva neppure allegato fattori meritevoli di protezione diversi da quelli esaminati per il riconoscimento della protezione internazionale, per i quali il Tribunale aveva espresso un giudizio di infondatezza, e che, comunque, difettava la vulnerabilità soggettiva, che le criticità della situazione della (OMISSIS), sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non davano luogo ad una emergenza umanitaria generalizzata e, soprattutto, che il tenore delle dichiarazioni del ricorrente e l’inattendibilità delle stesse faceva sì che nessuna delle criticità in questione fosse direttamente o indirettamente configurabile con plausibile fondamento.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato. “Violazione e falsa

applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè dell’art. 15, paragrafo 3, lettera a, e art. 46, p. 3 della Direttiva 2013/32, art. 13, paragrafo 3, lettera a, della direttiva 2005/85 e art. 4, paragrafo 3, della Direttiva 2004/83 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c). Inosservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale. Omesso esame di fatti decisivi. Travisamento dei fatti”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, con lo stesso, pur dietro la formale prospettazione anche del vizio di violazione di legge, si propongono, in sostanza, censure riferite al merito della decisione impugnata.

Va peraltro evidenziato che questa Corte ha già avuto modo di affermare condivisibilmente che in tema di protezione internazionale: “il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicchè la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, nè a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti” (Cass., ord., 30/08/2019, n. 218819); “il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” e “il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 dello stesso D.Lgs., con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine” (Cass., ord., 12/06/2019, n. 15794); “del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'”id quod plerumque accidit”, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza” (Cass., ord., 31/0//2109, n. 20580) ed infine “D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. ord., 7/08/2019, n. 21142).

Nella specie, il Tribunale ha, in sostanza, fatto corretta applicazione dei riportati principi e ha adeguatamente motivato al riguardo nè ha omesso di valutare fatti storici di per sè decisivi ai fini che qui rilevano.

2 Con il secondo motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 8 e 27, artt., 2 e 3 CEDU, nonchè dell’art. 15 p. 3, lett. a) e art. 46 p. 3 della direttiva 2013/32/UE, dell’art. 13 p. 3, lett. a) della direttiva 2005/85/UE e dell’art. 4 p. 3 della direttiva n. 2004/831UE, art. 2 e 3 CEDUex art. 360 c.p.c., n. 3; violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non avendo compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione del paese di origine, in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave. Violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. ed all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32”.

Con tale motivo il ricorrente censura, in particolare, il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non configurati nella specie neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, tendendosi pure con lo stesso ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

Peraltro va rimarcato che il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), anche alla luce di quanto precedentemente rilevato in ricorso e, quindi, anche con riferimento alla inverosimiglianza e contraddittorietà dl racconto del ricorrente, che ne hanno chiaramente minato la credibilità e tanto non viene specificamente censurato dal ricorrente con il mezzo all’esame.

Vanno disattese, inoltre, le doglianze relative alla lamentata inosservanza, da parte del primo Giudice, del principio di cooperazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, al quale va data continuità in questa sede. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande

formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) del predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell’art. 14, lett. c), poichè la

valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda “tutti gli aspetti significativi della domanda” (art. 3, comma 1) e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass., ord., 19/02/2019, n. 4892). Questa Corte ha pure condivisibilmente precisato che “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., ord., 12/06/2019, n. 15794).

Va pure evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord., 30/10/2018, n. 27503). Nella specie, con accertamento in fatto, il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente sono poco credibili e ha, altresì, affermato che “il ricorrente non ha mai nemmeno lontanamente allegato che, in caso di rimpatrio, rischierebbe la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato”, evidenziando che “sono le stesse dichiarazioni del ricorrente a smentire le generiche allegazioni del ricorso e, dunque, a far emergere che la domanda è infondata pure sotto tale profilo”.

Va pure rimarcato che nel motivo all’esame il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di vagliare la situazione di persecuzione personale subita dal ricorrente nonostante ciò fosse stato rilevato con il ricorso, senza tuttavia riportare testualmente in quali esatti termini tale situazione sia stata rappresentata nel predetto atto, sicchè la censura sul punto difetta di specificità, con conseguente inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo.

A quanto precede va aggiunto che, citando fonti internazionali attendibili e aggiornate (v. p. 6 del decreto impugnato), il Tribunale ha pure accertato in fatto che nel Paese di origine del ricorrente non si è in presenza, in realtà, di un conflitto armato interno, motivando al riguardo.

3. Con il terzo motivo, censurando il decreto impugnato nella parte in cui rigettato la domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria, si denuncia “Violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa della sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7, 14, 16, 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione ai presupposti della protezione umanitaria” (così testualmente).

3.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il Collegio che le censure proposte, oltre a non cogliere appieno la ratio decidendi del decreto impugnato in tema di mancato riconoscimento della protezione umanitaria, tendono inammissibilmente ad una rivalutazione del merito in questa sede.

Ed invero il Tribunale ha ritenuto, in base ad un accertamento in fatto, che, nella specie, difettino i presupposti per la protezione in parola, non avendo il ricorrente allegato fattori meritevoli di protezione diversi da quelli esaminati per il riconoscimento della protezione internazionale e per i quali quel Giudice ha espresso un giudizio di infondatezza anche, come già rimarcato, per inattendibilità del ricorrente. Il Tribunale ha osservato, altresì, che l’assunzione a tempo indeterminato, ottenuta nei mesi compresi tra la richiesta di protezione internazionale e il suo rigetto non è elemento di per sè idoneo a giustificare il rilascio del permesso per motivi umanitari, ha escluso ogni vulnerabilità soggettiva e oggettiva, ritenendo che le criticità della situazione della (OMISSIS), sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non dessero luogo ad una emergenza umanitaria generalizzata e, soprattutto, che il tenore delle dichiarazioni del ricorrente e l’inattendibilità delle stesse facesse sì che nessuna delle criticità in questione fosse direttamente o indirettamente configurabile con plausibile fondamento.

3.2. Quanto poi al lamentato omesso esame della documentazione sanitaria, la doglianza è generica, non avendo il ricorrente riportato in ricorso il tenore letterale della stessa nè avendo precisato quando essa è stata prodotta e dove essa sia ora reperibile, con conseguente inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo.

3.3. Va, peraltro, ribadito quanto affermato con l’ordinanza 24/09/2019, n. 23778 (pur sulla scia di Cass. 23/02/2018, n. 4455), secondo cui “l’integrazione sociale e lavorativa in Italia, le condizioni di indigenza e i problemi di salute non rilevano ex se ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, essendo a tal fine necessario che tali situazioni siano l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di origine, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU (Cass. 28015/2017, 25075/2017, 26641/2016). Occorre inoltre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″ (Cass. 4455/2018)”.

3.4. Va pure rimarcato che il Tribunale ha posto in rilievo la genericità e inattendibilità del racconto del ricorrente per escludere la configurabilità con plausibile fondamento di vulnerabilità dal punto di vista oggettivo (il che risulta in linea con i principi affermati da Cass., ord., 24/04/2019, n. 11267; Cass., ord., 20/12/2018, n. 33096).

4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20 settembre 2019, n. 23535; v. anche Cass. 5/04/2019, n. 9660; Cass., ord., 30/10/2019, n. 27867; Cass., ord., 14710/2019, n. 25862), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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